Allegato 1 Disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti» Art. 1. Denominazione e vini 1. La denominazione di origine controllata e garantita «Asti» e' riservata ai vini rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Asti» o «Asti spumante», «Asti» o «Asti spumante» metodo classico (metodo tradizionale); «Moscato d'Asti»; «Moscato d'Asti vendemmia tardiva». 2. Le sottozone «Canelli», «Santa Vittoria d'Alba» e «Strevi» sono disciplinate tramite gli allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.