(Allegato 1-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    I vini designati con la denominazione di  origine  controllata  e
garantita di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve provenienti
da vigneti composti per non meno del 97% dal vitigno Moscato bianco e
per il restante 3% provenienti da vitigni a  bacca  bianca  aromatici
idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.