Articolo 2 (Modifiche al Titolo V) 1) Nel Capitolo 1, Sezione I, paragrafo 1, all'inizio del terzo capoverso, "Nel par." e' sostituito dal seguente, "Nel paragrafo"; 2) Nel Capitolo 1, Sezione I, paragrafo 2, dopo l'ultimo alinea e' aggiunto il seguente capoverso. "Si e' inoltre tenuto conto: - degli Orientamenti dell'ESMA in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA (ESMA34-39-992), emanati il 5 novembre 2020(1-bis).". (1-bis)Cfr. inoltre ESMA, Questions and Answers - Application of AIFMD (ESMA34-32-352), Sezione XV; ESMA, Questions and answers - Application of UCITS Directive (ESMA34-43-392), Sezione XI, disponibili ai seguenti link:https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34 -32-352 qa aifmd.pdf; https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-43-3 92 qa on application of the ucits directive.pdf. 3) Nel Capitolo 1, Sezione II, il paragrafo 3.3.1.1 e' sostituito con il seguente. "3.3.1.1 Compenso della SGR Il regolamento indica le modalita di determinazione del compenso della SGR, specificando i parametri di riferimento per il relativo calcolo, che devono essere facilmente verificabili. Il compenso e' composto dalla provvigione di gestione e dal costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, sia nel caso sia svolto dall'SGR sia nel caso in cui sia esternalizzato a terzi. OICVM e FIA aperti Per il calcolo del compenso della SGR (provvigione di gestione e costo sostenuto per il calcolo del valore della quota) si fa riferimento al valore complessivo netto del fondo. Il regolamento puo' inoltre prevedere forme di compenso legate al rendimento realizzato dalle quote del fondo, c.d. commissione di performance (performance fee o provvigione di incentivo). Nel caso in cui siano previste commissioni di performance, i gestori di OICVM e di FIA aperti commercializzati a investitori non professionali applicano gli Orientamenti in materia di commissioni di performance dell'ESMA(8)(8-bis). (8) Cfr. Orientamenti in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA (ESMA 34-39-992), emanati dall'ESMA il 5 novembre 2020. Gli Orientamenti sono disponibili sul sito dell'ESMA al seguente link: https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-performancefees-in- ucits-and-certain-types-aifs." (8-bis)Gli Orientamenti si applicano anche ai gestori di fondi d'investimento europei a lungo termine (ELTIF) commercializzati a investitori retail che non sono chiusi e che sono diversi dai fondi di venture capital e private equity. Cfr. ESMA, Questions and Answers - Application of AIFMD (ESMA34-32-352), Sezione XV, Q&A n. 3. Ai fini dell'applicazione degli Orientamenti, si precisa che nel testo degli Orientamenti: a) per "parametro di riferimento" si intende il "benchmark" come definito nel Titolo I, Capitolo 1, par. 1, n. 51; b) per "modello di riferimento" si intende il "modello a benchmark", come definito nel Titolo I, Capitolo 1, par. 1, n. 57. Nell'attuazione degli Orientamenti dell'ESMA in materia di commissioni di performance, il gestore assicura che: c) il modello di commissione di performance utilizzato sia coerente con gli obiettivi, la strategia e la politica di investimento del fondo(9)(9-bis); d) gli interessi del gestore e quelli degli investitori siano allineati nel continuo; e) il calcolo della commissione di performance sia verificabile e non suscettibile di manipolazione e le commissioni di performance siano proporzionate all'effettiva performance degli investimenti del fondo. Il regolamento del fondo indica il metodo di calcolo, il periodo di calcolo e il periodo di prelievo della commissione di performance. La commissione di performance e' calcolata moltiplicando l'entita percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la performance e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance. E' fissato un limite percentuale, rispetto al valore complessivo netto del fondo, che le provvigioni complessive, sia provvigioni di gestione che commissioni di performance, non possono superare (c.d. fee cap). In alternativa, il regolamento puo' prevedere che la commissione di performance sia prelevata sulla posizione del singolo partecipante al momento del riscatto della quota a valere sul rendimento del proprio investimento, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 20 degli Orientamenti dell'ESMA in materia di commissioni di performance. (9) Per la politica di investimento del fondo si veda il par. 3.1.2. (9-bis)Si fa presente che tale valutazione rientra nella responsabilita della SGR, che tiene conto, in particolare, di quanto previsto nei paragrafi da 21 a 30 degli Orientamenti dell'ESMA in materia di commissioni di performance. Fondi che investono in OICR collegati Nel caso di fondi che investono in parti di OICR "collegati"(10) i regolamenti di gestione - fermo restando il divieto di applicare spese di sottoscrizione e rimborso - possono prevedere un compenso per la SGR a condizione che dalla stessa sia dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce (provvigione di gestione, commissione di performance, ecc.)(11). FIA chiusi Il regolamento dei FIA chiusi indica il parametro di riferimento per il calcolo del compenso che spetta alla SGR(12). Non e' consentito che il compenso annuo della SGR o del depositario sia commisurato, per i beni non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, a un valore maggiore del loro costo storico. Pertanto, qualora il compenso in questione sia stabilito in misura proporzionale al valore complessivo netto o delle attivita del fondo, nel computo di questi aggregati non si tiene conto delle plusvalenze (rispetto al costo storico) non realizzate su detti beni. Nel caso in cui la societa di gestione intenda avvalersi della possibilita di beneficiare, alla scadenza del fondo, di una partecipazione al risultato di gestione ove lo stesso sia superiore a un risultato-obiettivo, il testo regolamentare riporta quanto segue: f) le modalita di calcolo del risultato della gestione del fondo; g) il parametro di riferimento per l'individuazione del risultato minimo prefissato. Esso rappresenta un razionale termine di paragone per valutare la redditivita del fondo e si caratterizza per oggettivita delle basi di calcolo; h) la percentuale del risultato di gestione eccedente quello minimo prefissato che viene riconosciuta alla SGR; tale percentuale e' riportata anche nel rendiconto finale di liquidazione." (10) Sono considerati "collegati" gli OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre SGR del gruppo di appartenenza. (11) Nel caso in cui la remunerazione della SGR sia articolata in diverse componenti (essenzialmente, la provvigione di gestione e la commissione di performance), ai fini dell'applicazione della citata disposizione, e' necessario, coerentemente con la finalita della norma, trattare in modo autonomo le singole componenti del compenso. In particolare: i) le diverse componenti della remunerazione del gestore dei fondi collegati vanno dedotte dalle componenti del compenso della SGR del fondo acquirente aventi la stessa natura (ad es.: la provvigione di gestione percepita dal gestore del fondo collegato va dedotta dalla provvigione di gestione spettante al gestore del fondo acquirente; analogamente, la commissione di performance percepita dal primo va dedotta dalla commissione di performance spettante al gestore del fondo acquirente); ii) ciascuna componente della remunerazione del gestore del fondo collegato, non potendosi cumulare a quella percepita dal gestore del fondo acquirente, si deve dedurre per un importo massimo pari all'ammontare della componente avente la stessa natura del compenso della SGR dell'OICR acquirente (ad es.: se la provvigione di gestione del gestore del fondo collegato e' pari a 110 e la provvigione di gestione del gestore del fondo acquirente e' pari a 100, la deduzione e' pari a 100). (12) Nel calcolo dell'aggregato cui commisurare le provvigioni di gestione non sono computate le somme sottoscritte dai partecipanti e non ancora richiamate. 4) Nel Capitolo 5, Sezione II, paragrafo 4, nota n. 4, i punti iv) e v) sono sostituiti dai seguenti. "iv) se il fondo oggetto di fusione o scissione applica una commissione di performance, la spiegazione di come sara applicata fino al momento in cui l'operazione diviene efficace; v) se il fondo ricevente applica una commissione di performance, la spiegazione di come verra successivamente applicata per garantire un trattamento equo ai partecipanti che in precedenza detenevano quote del fondo oggetto di fusione o di scissione;".