(Allegato-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                       (Modifiche al Titolo V) 
 
1) Nel Capitolo 1, Sezione  I,  paragrafo  1,  all'inizio  del  terzo
   capoverso, "Nel par." e' sostituito dal seguente, "Nel paragrafo"; 
 
2) Nel Capitolo 1, Sezione I, paragrafo 2, dopo  l'ultimo  alinea  e'
   aggiunto il seguente capoverso. 
      "Si e' inoltre tenuto conto: 
   - degli  Orientamenti  dell'ESMA  in  materia  di  commissioni  di
     performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA (ESMA34-39-992),
     emanati il 5 novembre 2020(1-bis).". 
 
    (1-bis)Cfr. inoltre ESMA, Questions and Answers - Application  of
   AIFMD (ESMA34-32-352), Sezione XV; ESMA, Questions and  answers  -
   Application  of  UCITS  Directive  (ESMA34-43-392),  Sezione   XI,
   disponibili                      ai                       seguenti
   link:https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34
   -32-352 qa aifmd.pdf;
   https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-43-3
   92 qa on application of the ucits directive.pdf. 
 
3) Nel Capitolo 1, Sezione II, il paragrafo 3.3.1.1 e' sostituito con
   il seguente. 
   "3.3.1.1 Compenso della SGR 
     Il  regolamento  indica  le  modalita   di  determinazione   del
   compenso della SGR, specificando i parametri di riferimento per il
   relativo calcolo, che devono essere facilmente verificabili. 
     Il compenso e' composto dalla  provvigione  di  gestione  e  dal
   costo sostenuto per il calcolo del valore  della  quota,  sia  nel
   caso sia svolto dall'SGR sia nel caso in cui sia esternalizzato  a
   terzi. 
 
OICVM e FIA aperti 
 
     Per il calcolo del compenso della SGR (provvigione di gestione e
   costo sostenuto per il calcolo  del  valore  della  quota)  si  fa
   riferimento al valore complessivo netto del fondo. 
     Il regolamento puo' inoltre prevedere forme di  compenso  legate
   al rendimento realizzato dalle quote del fondo,  c.d.  commissione
   di performance (performance fee o provvigione di incentivo). 
     Nel caso in cui siano previste  commissioni  di  performance,  i
   gestori di OICVM e di FIA aperti  commercializzati  a  investitori
   non  professionali  applicano  gli  Orientamenti  in  materia   di
   commissioni di performance dell'ESMA(8)(8-bis). 
 
    (8) Cfr. Orientamenti in materia di  commissioni  di  performance
   degli OICVM e di alcuni tipi  di  FIA  (ESMA  34-39-992),  emanati
   dall'ESMA il 5 novembre 2020. Gli  Orientamenti  sono  disponibili
   sul       sito       dell'ESMA       al       seguente       link:
   https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-performancefees-in-
   ucits-and-certain-types-aifs." 
    (8-bis)Gli Orientamenti si applicano anche ai  gestori  di  fondi
   d'investimento europei a lungo termine (ELTIF) commercializzati  a
   investitori retail che non sono chiusi  e  che  sono  diversi  dai
   fondi di venture capital e private equity.  Cfr.  ESMA,  Questions
   and Answers - Application of AIFMD  (ESMA34-32-352),  Sezione  XV,
   Q&A n. 3. 
 
     Ai fini dell'applicazione degli Orientamenti, si precisa che nel
   testo degli Orientamenti: 
     a) per "parametro di riferimento" si intende il "benchmark" come
        definito nel Titolo I, Capitolo 1, par. 1, n. 51; 
     b) per  "modello  di  riferimento"  si  intende  il  "modello  a
        benchmark", come definito nel Titolo I, Capitolo 1,  par.  1,
        n. 57. 
     Nell'attuazione  degli  Orientamenti  dell'ESMA  in  materia  di
   commissioni di performance, il gestore assicura che: 
     c) il modello  di  commissione  di  performance  utilizzato  sia
        coerente con gli obiettivi, la strategia  e  la  politica  di
        investimento del fondo(9)(9-bis); 
     d) gli interessi del gestore e quelli  degli  investitori  siano
        allineati nel continuo; 
     e) il calcolo della commissione di performance sia  verificabile
        e non suscettibile  di  manipolazione  e  le  commissioni  di
        performance  siano  proporzionate  all'effettiva  performance
        degli investimenti del fondo. 
     Il regolamento del fondo indica il metodo di calcolo, il periodo
   di  calcolo  e  il  periodo  di  prelievo  della  commissione   di
   performance. 
     La  commissione  di  performance  e'   calcolata   moltiplicando
   l'entita  percentuale prevista  per  il  minor  ammontare  tra  il
   valore complessivo netto del fondo dell'ultimo giorno del  periodo
   cui si riferisce la performance  e  il  valore  complessivo  netto
   medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance. 
     E' fissato un limite percentuale, rispetto al valore complessivo
   netto del fondo, che le provvigioni complessive,  sia  provvigioni
   di gestione che commissioni di performance, non  possono  superare
   (c.d. fee cap). 
     In alternativa, il regolamento puo' prevedere che la commissione
   di  performance  sia  prelevata  sulla   posizione   del   singolo
   partecipante al momento del riscatto  della  quota  a  valere  sul
   rendimento  del  proprio  investimento,  conformemente  a   quanto
   previsto dal paragrafo 20 degli Orientamenti dell'ESMA in  materia
   di commissioni di performance. 
 
    (9) Per la politica di investimento del fondo  si  veda  il  par.
   3.1.2. 
    (9-bis)Si  fa  presente  che  tale  valutazione   rientra   nella
   responsabilita  della SGR, che tiene  conto,  in  particolare,  di
   quanto previsto nei  paragrafi  da  21  a  30  degli  Orientamenti
   dell'ESMA in materia di commissioni di performance. 
 
Fondi che investono in OICR collegati 
 
     Nel caso di fondi che investono in parti di OICR "collegati"(10)
   i regolamenti di gestione - fermo restando il divieto di applicare
   spese di sottoscrizione e rimborso - possono prevedere un compenso
   per  la  SGR  a  condizione  che  dalla  stessa  sia  dedotta   la
   remunerazione complessiva  che  il  gestore  dei  fondi  collegati
   percepisce (provvigione di gestione, commissione  di  performance,
   ecc.)(11). 
 
FIA chiusi 
 
     Il regolamento dei FIA chiusi indica il parametro di riferimento
   per il calcolo del  compenso  che  spetta  alla  SGR(12).  Non  e'
   consentito che il compenso annuo della SGR o del  depositario  sia
   commisurato, per i  beni  non  ammessi  alla  negoziazione  in  un
   mercato  regolamentato,  a  un  valore  maggiore  del  loro  costo
   storico. Pertanto, qualora il compenso in questione sia  stabilito
   in misura  proporzionale  al  valore  complessivo  netto  o  delle
   attivita  del fondo, nel computo di questi aggregati non si  tiene
   conto delle plusvalenze (rispetto al costo storico) non realizzate
   su detti beni. 
     Nel caso in cui la societa  di gestione intenda avvalersi  della
   possibilita  di beneficiare,  alla  scadenza  del  fondo,  di  una
   partecipazione  al  risultato  di  gestione  ove  lo  stesso   sia
   superiore a un risultato-obiettivo, il testo regolamentare riporta
   quanto segue: 
     f) le modalita  di calcolo  del  risultato  della  gestione  del
        fondo; 
     g) il  parametro  di  riferimento   per   l'individuazione   del
        risultato minimo prefissato. Esso  rappresenta  un  razionale
        termine di paragone per valutare la redditivita  del fondo  e
        si caratterizza per oggettivita  delle basi di calcolo; 
     h) la percentuale del risultato  di  gestione  eccedente  quello
        minimo prefissato  che  viene  riconosciuta  alla  SGR;  tale
        percentuale e'  riportata  anche  nel  rendiconto  finale  di
        liquidazione." 
 
    (10) Sono considerati "collegati" gli OICR gestiti  dalla  stessa
   SGR o da altre SGR del gruppo di appartenenza. 
    (11) Nel caso in cui la remunerazione della SGR sia articolata in
   diverse componenti (essenzialmente, la provvigione di  gestione  e
   la commissione di performance), ai  fini  dell'applicazione  della
   citata disposizione, e' necessario, coerentemente con la finalita 
   della norma, trattare in modo autonomo le singole  componenti  del
   compenso.  In  particolare:  i)  le   diverse   componenti   della
   remunerazione del gestore dei fondi collegati vanno dedotte  dalle
   componenti del compenso della SGR del fondo acquirente  aventi  la
   stessa natura (ad es.: la provvigione di  gestione  percepita  dal
   gestore del  fondo  collegato  va  dedotta  dalla  provvigione  di
   gestione spettante al gestore del fondo acquirente;  analogamente,
   la commissione di performance percepita dal primo va dedotta dalla
   commissione  di  performance  spettante  al  gestore   del   fondo
   acquirente);  ii)  ciascuna  componente  della  remunerazione  del
   gestore del fondo  collegato,  non  potendosi  cumulare  a  quella
   percepita dal gestore del fondo acquirente, si deve dedurre per un
   importo massimo pari  all'ammontare  della  componente  avente  la
   stessa natura del compenso della SGR dell'OICR acquirente (ad es.:
   se la provvigione di gestione del gestore del fondo  collegato  e'
   pari a 110 e la provvigione di  gestione  del  gestore  del  fondo
   acquirente e' pari a 100, la deduzione e' pari a 100). 
    (12) Nel calcolo dell'aggregato cui commisurare le provvigioni di
   gestione non sono computate le somme sottoscritte dai partecipanti
   e non ancora richiamate. 
 
4) Nel Capitolo 5, Sezione II, paragrafo 4, nota n. 4, i punti iv)  e
   v) sono sostituiti dai seguenti. 
 "iv) se  il  fondo  oggetto  di  fusione  o  scissione  applica  una
   commissione di performance, la spiegazione di come sara  applicata
   fino al momento in cui l'operazione diviene  efficace;  v)  se  il
   fondo  ricevente  applica  una  commissione  di  performance,   la
   spiegazione di come verra  successivamente applicata per garantire
   un trattamento equo ai partecipanti che in  precedenza  detenevano
   quote del fondo oggetto di fusione o di scissione;".