Articolo 8 (Disposizioni finali e transitorie) 1) I gestori di OICVM e di FIA aperti commercializzati a investitori non professionali tenuti all'applicazione degli Orientamenti in materia di commissioni di performance dell'ESMA secondo quanto previsto al Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, paragrafo 3.3.1.1 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, come modificato dal presente Provvedimento, applicano gli Orientamenti: a) dal 31 dicembre 2021 per i fondi costituiti a partire da questa data; b) entro l'inizio dell'esercizio finanziario successivo al 31 dicembre 2021 per i fondi esistenti a questa data e che gia prevedono commissioni di performance. 2) I gestori dei fondi indicati al comma 1, lettera b), per cui il primo esercizio finanziario di applicazione degli Orientamenti inizia il 1° gennaio 2022, adeguano i regolamenti dei fondi entro il 31 marzo 2022. 3) Le modifiche ai regolamenti dei fondi di adeguamento agli Orientamenti dell'ESMA in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA sono approvate in via generale. La SGR, entro 10 giorni dall'adozione delle modifiche, invia alla Banca d'Italia: la delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica della SGR di modifica del regolamento; il nuovo testo del regolamento in formato elettronico. 4) Le modifiche ai regolamenti dei fondi di cui al comma 3 hanno efficacia immediata se determinano condizioni economiche piu' favorevoli per i partecipanti. Negli altri casi, si applicano i termini di efficacia previsti nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, paragrafo 4.4.