(Allegato-art. 8)
                             Articolo 8 
 
                 (Disposizioni finali e transitorie) 
 
1) I gestori di OICVM e di FIA aperti commercializzati a  investitori
   non professionali tenuti all'applicazione  degli  Orientamenti  in
   materia di commissioni di  performance  dell'ESMA  secondo  quanto
   previsto al Titolo V, Capitolo 1, Sezione  II,  paragrafo  3.3.1.1
   del Regolamento sulla  gestione  collettiva  del  risparmio,  come
   modificato dal presente Provvedimento, applicano gli Orientamenti: 
     a) dal 31 dicembre 2021 per i  fondi  costituiti  a  partire  da
        questa data; 
     b) entro l'inizio dell'esercizio finanziario  successivo  al  31
        dicembre 2021 per i fondi esistenti a questa data e che  gia 
        prevedono commissioni di performance. 
 
2) I gestori dei fondi indicati al comma 1, lettera b),  per  cui  il
   primo esercizio finanziario  di  applicazione  degli  Orientamenti
   inizia il 1° gennaio 2022, adeguano i regolamenti dei fondi  entro
   il 31 marzo 2022. 
 
3) Le  modifiche  ai  regolamenti  dei  fondi  di  adeguamento   agli
   Orientamenti dell'ESMA in materia di  commissioni  di  performance
   degli OICVM e  di  alcuni  tipi  di  FIA  sono  approvate  in  via
   generale. La SGR, entro 10 giorni dall'adozione  delle  modifiche,
   invia alla Banca d'Italia: la delibera dell'organo con funzione di
   supervisione strategica della SGR di modifica del regolamento;  il
   nuovo testo del regolamento in formato elettronico. 
 
4) Le modifiche ai regolamenti dei fondi di  cui  al  comma  3  hanno
   efficacia immediata  se  determinano  condizioni  economiche  piu'
   favorevoli per i partecipanti. Negli altri casi,  si  applicano  i
   termini di  efficacia  previsti  nel  Regolamento  sulla  gestione
   collettiva del  risparmio,  Titolo  V,  Capitolo  1,  Sezione  II,
   paragrafo 4.4.