(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
  Sezione 1 Campionamento ufficiale 
 
  Modalita' di campionamento per le  analisi,  prove  e  diagnosi  di
laboratorio 
  I metodi di campionamento utilizzati  nel  contesto  dei  controlli
ufficiali e  altre  attivita'  ufficiali  sono  conformi  alle  norme
dell'Unione Europea ove presenti. 
  Di seguito si normano le attivita' di campionamento per gli aspetti
residuali relativi alle matrici afferenti agli ambiti di cui all'art.
2 comma 1 del presente decreto. 
  Per quanto riguarda i  metodi  di  campionamento  dei  prodotti  di
origine vegetale e animale, per  la  determinazione  dei  residui  di
antiparassitari, ai fini del  controllo  della  loro  conformita'  ai
limiti massimi di residui (L.M.R.) si rimanda all'Allegato 2. 
  Il campionamento puo' essere effettuato con differenti finalita'  a
seconda  della  matrice  campionata  e  dello  specifico   piano   di
riferimento. 
  In ogni caso i  campioni  devono  essere  prelevati,  manipolati  e
identificati in modo  tale  da  garantirne  l'integrita',  il  valore
legale e la validita' scientifica e tecnica. 
 
  1. Definizioni 
 
  Campionamento  ufficiale:   metodo   utilizzato   nell'ambito   del
controllo ufficiale e di altre attivita'  ufficiali  che  prevede  il
prelievo  di  una  matrice  e  la  formazione  di  un  campione   per
verificarne, in laboratorio, la conformita' alle normative inerenti i
settori di cui all'art. 2 comma 1 oppure per raccogliere elementi per
la valutazione del rischio. 
  Aliquota: ciascuna delle parti equivalenti in cui  viene  suddiviso
il campione ufficiale. Una aliquota  puo'  essere  composta  da  piu'
unita' campionarie. 
  Unita'  campionaria:  unita'  elementare  del  campione   destinata
all'analisi. 
 
  2. Modalita' tecniche per l'effettuazione del campione 
 
  Il campione da inviare al laboratorio ufficiale per l'effettuazione
delle analisi, prove, diagnosi e'  eseguito,  di  norma,  in  singola
aliquota ed e' accompagnato da  copia  del  verbale  anche  in  forma
dematerializzata, nel rispetto del  codice  digitale  della  Pubblica
Amministrazione. Qualora sia  opportuno,  pertinente  e  tecnicamente
fattibile, vengono formate due ulteriori aliquote, omogenee tra loro,
di cui: 
    - una aliquota a  disposizione  dell'operatore  per  consentirgli
l'effettuazione di  un  esame  "di  parte"  a  sue  spese  presso  un
laboratorio accreditato,  di  sua  fiducia  (controperizia  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto); 
    - una aliquota per consentire, in caso di controversia  ai  sensi
dell'art. 8 del decreto, l'esecuzione a spese dell'operatore di altre
analisi,  prove  o  diagnosi  da  parte  dell'Istituto  Superiore  di
Sanita'. 
  L'aliquota per la controperizia viene consegnata,  al  momento  del
prelievo, all'operatore o ad un suo rappresentante, corredata da  una
copia del verbale di prelievo, anche in forma dematerializzata. 
  L'aliquota per le analisi in caso di controversia viene inviata  al
laboratorio ufficiale unitamente all'aliquota per l'analisi di  prima
istanza. 
  Copia  del  verbale  viene  inviata  in   ogni   caso   all'impresa
produttrice, qualora diversa dall'operatore presso il quale e'  stato
condotto il campionamento. 
  L'aliquota  per  le  analisi  in  caso  di  controversia  rimane  a
disposizione   dell'impresa   produttrice,   custodita   presso    il
laboratorio ufficiale  per  120  giorni.  Superato  tale  termine  il
laboratorio puo' disporre dell'aliquota. 
 
  3.Confezionamento del campione 
 
  Ognuna delle aliquote costituenti il campione deve essere posta  in
un  contenitore  idoneo  a  seconda  della  matrice  e   dell'analisi
richiesta,  accuratamente  sigillata   in   modo   da   impedire   la
manomissione  del  contenuto  e  identificata  in   maniera   univoca
riportante almeno i seguenti dati: 
    a) Autorita' Competente che ha effettuato il prelievo 
    b) data del campionamento 
    c) natura del campione prelevato 
    d) codice di identificazione univoca del verbale di campionamento 
    e) firma del prelevatore 
    f) firma di chi ha presenziato per l'operatore, al campionamento 
  Il campione deve essere conservato e trasportato  nel  rispetto  di
tempi e  temperature  adeguate  alla  matrice  e  alla  tipologia  di
analisi, prova  o  diagnosi  richiesta,  nonche'  conformemente  alle
norme, ove esistenti, ivi comprese le norme ISO. 
 
  4. Verbale di campionamento 
 
  Il verbale di  campionamento  deve  contenere  almeno  le  seguenti
informazioni: 
    - l'Autorita' Competente che ha eseguito il campionamento; 
    - l'identificazione univoca; 
    - la data, l'ora e il luogo del prelievo; 
    - le generalita' e la qualifica della o delle persone  che  hanno
eseguito il prelievo; 
    - nome e forma  giuridica  dell'operatore  presso  cui  e'  stato
eseguito il campionamento; 
    - le generalita' di chi ha presenziato al prelievo della  matrice
e la dichiarazione che il verbale e' stato letto alla sua presenza; 
    - la firma di chi ha  presenziato  al  prelievo  per  l'operatore
oppure l'annotazione relativa al rifiuto della sottoscrizione; 
    - l'annotazione nel caso si  sia  proceduto  al  sequestro  della
merce o animali interessati al campionamento; 
    - l'analisi, prova o diagnosi richiesta; 
    - i motivi del campionamento; 
    - le ragioni che hanno portato alla costituzione  di  un'aliquota
unica e/o la dichiarazione dell'operatore di rinuncia  alle  aliquote
per la controperizia/controversia; 
    -  l'annotazione  che  una  copia   e'   stata   lasciata   nella
disponibilita' della persona che ha presenziato al campionamento; 
    - la firma del o dei verbalizzanti; 
    - le modalita' seguite nel prelievo; 
    - la quantita' della merce campionata; 
    - lotto e data di scadenza o TMC; 
    - l'indicazione della matrice, la linea d'attivita', la  fase  di
processo, la fase della  filiera  di  produzione  o  distribuzione  a
livello della  quale  e'  stato  eseguito  il  campionamento;  e  ove
pertinente: 
    - la descrizione delle condizioni ambientali di conservazione; 
    - le indicazioni con cui e' posta in vendita; 
    - le informazioni fornite al consumatore/utilizzatore sul modo di
evitare  possibili  effetti  nocivi  per  la  salute  (queste  ultime
informazioni possono essere sostituite da documentazione  fotografica
allegata al verbale); 
    - la dichiarazione se la merce e' posta in  vendita  sfusa  o  in
contenitori originali; 
    -  l'indicazione  del  codice  FOODEX  della  matrice  prelevata,
nonche' i  codici  del  flusso  tracciato  in  versione  corrente  ed
aggiornata, con il livello di dettaglio ritenuto  opportuno  in  base
all'obiettivo del prelevamento; 
    - le eventuali dichiarazioni di chi presenzia al campionamento; 
    - l'indicazione di eventuali aggiunte o trattamenti subiti  dalla
merce all'atto del prelievo. 
  Il verbale, anche in forma dematerializzata, viene redatto in  piu'
copie di cui: 
    - una viene lasciata all'operatore presso cui e'  stato  eseguito
il campionamento; 
    - una viene inviata all'impresa produttrice qualora  sia  diversa
dall'operatore presso cui e' stato eseguito il campionamento; 
    - una copia per ogni aliquota inviata al laboratorio; 
    - una viene conservata dall'autorita' competente che ha  eseguito
il campionamento. 
 
  Sezioni 2 - Campionamenti nel settore mangimistico 
 
  I campioni  destinati  al  controllo  ufficiale  dei  mangimi  sono
prelevati secondo le modalita' previste dal regolamento (CE) 152/2009
e successive modifiche e integrazioni,  come  dettagliate  nel  piano
nazionale di controllo  ufficiale  sull'alimentazione  degli  animali
(PNAA) predisposto dal Ministero della  salute  di  concerto  con  le
autorita' competenti delle Regioni e delle Provincie autonome.