Allegato 1 Sezione 1 Campionamento ufficiale Modalita' di campionamento per le analisi, prove e diagnosi di laboratorio I metodi di campionamento utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali e altre attivita' ufficiali sono conformi alle norme dell'Unione Europea ove presenti. Di seguito si normano le attivita' di campionamento per gli aspetti residuali relativi alle matrici afferenti agli ambiti di cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto. Per quanto riguarda i metodi di campionamento dei prodotti di origine vegetale e animale, per la determinazione dei residui di antiparassitari, ai fini del controllo della loro conformita' ai limiti massimi di residui (L.M.R.) si rimanda all'Allegato 2. Il campionamento puo' essere effettuato con differenti finalita' a seconda della matrice campionata e dello specifico piano di riferimento. In ogni caso i campioni devono essere prelevati, manipolati e identificati in modo tale da garantirne l'integrita', il valore legale e la validita' scientifica e tecnica. 1. Definizioni Campionamento ufficiale: metodo utilizzato nell'ambito del controllo ufficiale e di altre attivita' ufficiali che prevede il prelievo di una matrice e la formazione di un campione per verificarne, in laboratorio, la conformita' alle normative inerenti i settori di cui all'art. 2 comma 1 oppure per raccogliere elementi per la valutazione del rischio. Aliquota: ciascuna delle parti equivalenti in cui viene suddiviso il campione ufficiale. Una aliquota puo' essere composta da piu' unita' campionarie. Unita' campionaria: unita' elementare del campione destinata all'analisi. 2. Modalita' tecniche per l'effettuazione del campione Il campione da inviare al laboratorio ufficiale per l'effettuazione delle analisi, prove, diagnosi e' eseguito, di norma, in singola aliquota ed e' accompagnato da copia del verbale anche in forma dematerializzata, nel rispetto del codice digitale della Pubblica Amministrazione. Qualora sia opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, vengono formate due ulteriori aliquote, omogenee tra loro, di cui: - una aliquota a disposizione dell'operatore per consentirgli l'effettuazione di un esame "di parte" a sue spese presso un laboratorio accreditato, di sua fiducia (controperizia ai sensi dell'art. 7 del decreto); - una aliquota per consentire, in caso di controversia ai sensi dell'art. 8 del decreto, l'esecuzione a spese dell'operatore di altre analisi, prove o diagnosi da parte dell'Istituto Superiore di Sanita'. L'aliquota per la controperizia viene consegnata, al momento del prelievo, all'operatore o ad un suo rappresentante, corredata da una copia del verbale di prelievo, anche in forma dematerializzata. L'aliquota per le analisi in caso di controversia viene inviata al laboratorio ufficiale unitamente all'aliquota per l'analisi di prima istanza. Copia del verbale viene inviata in ogni caso all'impresa produttrice, qualora diversa dall'operatore presso il quale e' stato condotto il campionamento. L'aliquota per le analisi in caso di controversia rimane a disposizione dell'impresa produttrice, custodita presso il laboratorio ufficiale per 120 giorni. Superato tale termine il laboratorio puo' disporre dell'aliquota. 3.Confezionamento del campione Ognuna delle aliquote costituenti il campione deve essere posta in un contenitore idoneo a seconda della matrice e dell'analisi richiesta, accuratamente sigillata in modo da impedire la manomissione del contenuto e identificata in maniera univoca riportante almeno i seguenti dati: a) Autorita' Competente che ha effettuato il prelievo b) data del campionamento c) natura del campione prelevato d) codice di identificazione univoca del verbale di campionamento e) firma del prelevatore f) firma di chi ha presenziato per l'operatore, al campionamento Il campione deve essere conservato e trasportato nel rispetto di tempi e temperature adeguate alla matrice e alla tipologia di analisi, prova o diagnosi richiesta, nonche' conformemente alle norme, ove esistenti, ivi comprese le norme ISO. 4. Verbale di campionamento Il verbale di campionamento deve contenere almeno le seguenti informazioni: - l'Autorita' Competente che ha eseguito il campionamento; - l'identificazione univoca; - la data, l'ora e il luogo del prelievo; - le generalita' e la qualifica della o delle persone che hanno eseguito il prelievo; - nome e forma giuridica dell'operatore presso cui e' stato eseguito il campionamento; - le generalita' di chi ha presenziato al prelievo della matrice e la dichiarazione che il verbale e' stato letto alla sua presenza; - la firma di chi ha presenziato al prelievo per l'operatore oppure l'annotazione relativa al rifiuto della sottoscrizione; - l'annotazione nel caso si sia proceduto al sequestro della merce o animali interessati al campionamento; - l'analisi, prova o diagnosi richiesta; - i motivi del campionamento; - le ragioni che hanno portato alla costituzione di un'aliquota unica e/o la dichiarazione dell'operatore di rinuncia alle aliquote per la controperizia/controversia; - l'annotazione che una copia e' stata lasciata nella disponibilita' della persona che ha presenziato al campionamento; - la firma del o dei verbalizzanti; - le modalita' seguite nel prelievo; - la quantita' della merce campionata; - lotto e data di scadenza o TMC; - l'indicazione della matrice, la linea d'attivita', la fase di processo, la fase della filiera di produzione o distribuzione a livello della quale e' stato eseguito il campionamento; e ove pertinente: - la descrizione delle condizioni ambientali di conservazione; - le indicazioni con cui e' posta in vendita; - le informazioni fornite al consumatore/utilizzatore sul modo di evitare possibili effetti nocivi per la salute (queste ultime informazioni possono essere sostituite da documentazione fotografica allegata al verbale); - la dichiarazione se la merce e' posta in vendita sfusa o in contenitori originali; - l'indicazione del codice FOODEX della matrice prelevata, nonche' i codici del flusso tracciato in versione corrente ed aggiornata, con il livello di dettaglio ritenuto opportuno in base all'obiettivo del prelevamento; - le eventuali dichiarazioni di chi presenzia al campionamento; - l'indicazione di eventuali aggiunte o trattamenti subiti dalla merce all'atto del prelievo. Il verbale, anche in forma dematerializzata, viene redatto in piu' copie di cui: - una viene lasciata all'operatore presso cui e' stato eseguito il campionamento; - una viene inviata all'impresa produttrice qualora sia diversa dall'operatore presso cui e' stato eseguito il campionamento; - una copia per ogni aliquota inviata al laboratorio; - una viene conservata dall'autorita' competente che ha eseguito il campionamento. Sezioni 2 - Campionamenti nel settore mangimistico I campioni destinati al controllo ufficiale dei mangimi sono prelevati secondo le modalita' previste dal regolamento (CE) 152/2009 e successive modifiche e integrazioni, come dettagliate nel piano nazionale di controllo ufficiale sull'alimentazione degli animali (PNAA) predisposto dal Ministero della salute di concerto con le autorita' competenti delle Regioni e delle Provincie autonome.