(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
               al decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 
 
All'articolo 1: 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale  e'
vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra  i  territori  di
diverse regioni o province  autonome,  fatti  salvi  gli  spostamenti
motivati  da  comprovate  esigenze  lavorative  o  da  situazioni  di
necessita' ovvero per motivi di salute.  E'  comunque  consentito  il
rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione»; 
    il comma 4 e' soppresso; 
    dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
      «4-bis. Fino al 27 marzo 2021, e' consentito, nella Zona gialla
in ambito regionale e nella Zona arancione  in  ambito  comunale,  lo
spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una  volta  al
giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00,
e nei limiti di due persone ulteriori  rispetto  a  quelle  ivi  gia'
conviventi, oltre ai  minori  di  anni  14  sui  quali  tali  persone
esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone  disabili  o
non autosufficienti conviventi. La misura di cui  al  presente  comma
non si applica nella Zona rossa. 
      4-ter.   Qualora   la   mobilita'   sia   limitata   all'ambito
territoriale comunale, sono comunque consentiti gli  spostamenti  dai
comuni con popolazione non superiore  a  5.000  abitanti  e  per  una
distanza non superiore a 30  chilometri  dai  relativi  confini,  con
esclusione in ogni caso  degli  spostamenti  verso  i  capoluoghi  di
provincia»; 
    al comma 5: 
      la numerazione del capoverso: «16-quinques» e' sostituita dalla
seguente: «16-quinquies»; 
      dopo  il  capoverso  16-sexies  e'  aggiunto  il  seguente:   «
16-septies. Sono denominate: 
        a) "Zona bianca", le regioni, di cui al comma 16-sexies,  nei
cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore  a  50
casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane  consecutive  e  che  si
collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso; 
        b) "Zona arancione", le regioni, di cui al  comma  16-quater,
nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' superiore  a
50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno  scenario  di
tipo 2, con  un  livello  di  rischio  almeno  moderato,  nonche'  le
regioni, di cui al comma 16-quinquies, che, in presenza di un'analoga
incidenza settimanale dei contagi, si collocano in  uno  scenario  di
tipo 1, con un livello di rischio alto; 
        c) "Zona rossa", le regioni, di cui al comma  16-quater,  nei
cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' superiore  a  50
casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario  almeno
di tipo 3, con un livello di rischio almeno moderato; 
        d) "Zona gialla", le regioni nei cui territori sono  presenti
parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b) e c)». 
All'articolo 2: 
    al comma 1 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,  nel
rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74». 
    Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
    «Art. 2-bis.  -  (Somministrazione  di  alimenti  e  bevande  nei
circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore) - 1.  Fino
alla data di cessazione dello stato di  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, la sospensione  delle  attivita'  dei  circoli  ricreativi,
culturali e sociali, adottata nell'ambito delle misure di contrasto e
contenimento alla  diffusione  del  COVID-19  sull'intero  territorio
nazionale,  non  determina  la   sospensione   delle   attivita'   di
somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni  ricomprese
tra gli enti del Terzo settore disciplinati  dal  codice  di  cui  al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel
rispetto delle condizioni e dei  protocolli  di  sicurezza  stabiliti
dalla  normativa  vigente  per  le  attivita'  economiche  aventi  il
medesimo o analogo  oggetto  e  secondo  modalita'  tali  da  evitare
qualsiasi forma di  assembramento,  anche  occasionale,  o  qualsiasi
forma di aggregazione per le finalita' proprie dei predetti enti». 
All'articolo 3: 
    al  comma  1,  terzo  periodo,  le  parole:  «su  istanza»   sono
sostituite dalle seguenti: «su richiesta»; 
    al comma 3: 
      al primo periodo,  dopo  le  parole:  «principi  stabiliti  dal
piano» e' inserita la seguente: «strategico»; 
      al secondo periodo, le parole da: «informa periodicamente» fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «trasmette ogni
sessanta giorni una relazione alle Camere sullo stato  di  attuazione
del piano strategico di cui al comma 1 e ne informa periodicamente la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano»; 
      al comma  5,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «monitoraggio
dell'attuazione del piano» e' inserita la seguente: «strategico» e le
parole: «sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel
sito internet istituzionale»; 
      al  comma  7,  le  parole:   «e   farmaco-epidemiologia»   sono
sostituite dalle seguenti: «e farmaco-epidemiologica» e le parole da:
«di cui  all'ordinanza»  fino  a:  «n.  640»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui  all'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 640  del  27  febbraio  2020,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020». 
    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
    «Art. 3-bis.  -  (Incarichi  retribuiti  al  personale  sanitario
collocato in quiescenza) - 1. In relazione allo  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in
deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
possono conferire incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il  31
dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza  avendo
maturato i requisiti anagrafici e contributivi per  il  pensionamento
di vecchiaia, nel rispetto di quanto previsto  dall'articolo  11  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Conseguentemente non e' erogato il
trattamento previdenziale per le mensilita'  per  cui  l'incarico  e'
retribuito». 
All'articolo 4: 
    al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: 
      «b-bis) al comma 5 dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  20
aprile 2020, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19
giugno 2020, n. 59, dopo le parole: "dell'anno 2020" sono inserite le
seguenti: "e dell'anno 2021"; 
      b-ter) al comma 6  dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  20
aprile 2020, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19
giugno 2020, n. 59, dopo le  parole:  "del  2020"  sono  inserite  le
seguenti: "e del 2021"». 
    Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
    «Art. 5-bis. - (Clausola di salvaguardia) -  1.  Le  disposizioni
del presente decreto si applicano alle regioni a statuto  speciale  e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente  con  i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».