(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
           Funzionamento del Consiglio di amministrazione 
 
    1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma presso la
sede del Tecnopolo. 
    2. Il Consiglio di amministrazione e' convocato  dal  Presidente,
di  propria  iniziativa  o  su  richiesta  motivata  da  almeno   tre
consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno,  spedito  con
lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica almeno
dieci giorni prima della data della riunione o, in caso  di  urgenza,
almeno due giorni prima. 
    3. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente quando e'
presente la maggioranza dei suoi componenti in carica e  le  delibere
sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei  presenti.  In  ogni
caso,  le  sedute  del  Consiglio  di  amministrazione   e   le   sue
deliberazioni sono valide, anche senza convocazione  formale,  quando
sono presenti tutti i consiglieri in carica. 
    4. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal
Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o,  in
caso di assenza anche di  quest'ultimo,  dalla  persona  designata  a
maggioranza dai consiglieri presenti. In  caso  di  parita'  di  voti
prevale quello del Presidente della seduta. 
    5. Delle sedute  del  Consiglio  di  amministrazione  e'  redatto
verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale o  dal
segretario della seduta. Il Segretario generale del Tecnopolo  svolge
le  funzioni  di   segretario   delle   sedute   del   Consiglio   di
amministrazione; in caso di sua assenza,  e  comunque  nei  casi  nei
quali il Presidente lo ritenga opportuno, tali funzioni  sono  svolte
da persona designata dal Consiglio di amministrazione stesso. 
    6. Il Consiglio di amministrazione puo' riunirsi  anche  mediante
il ricorso a modalita' telematiche, qualora ne venga  dato  atto  nei
relativi verbali e alle seguenti condizioni: 
      a) il Presidente  della  riunione  deve  accertare  l'identita'
degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione, constatare
e  proclamare  i  risultati  delle  votazioni  e  che   il   soggetto
verbalizzante percepisca adeguatamente gli eventi  e  gli  interventi
della riunione oggetto di verbalizzazione; 
      b) agli intervenuti deve essere consentito di partecipare  alla
discussione e alla votazione simultanea  sugli  argomenti  all'ordine
del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti; 
      c) nell'avviso di convocazione devono essere indicati i  luoghi
in cui e' attivo il collegamento. 
    7. Al verificarsi di tali condizioni  si  considera  luogo  della
seduta  quello  in  cui  si  trovano  il  Presidente  e  il  soggetto
verbalizzante.