Art. 10.
Funzionamento del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma presso la
sede del Tecnopolo.
2. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente,
di propria iniziativa o su richiesta motivata da almeno tre
consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con
lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica almeno
dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza,
almeno due giorni prima.
3. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente quando e'
presente la maggioranza dei suoi componenti in carica e le delibere
sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In ogni
caso, le sedute del Consiglio di amministrazione e le sue
deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando
sono presenti tutti i consiglieri in carica.
4. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal
Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in
caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata a
maggioranza dai consiglieri presenti. In caso di parita' di voti
prevale quello del Presidente della seduta.
5. Delle sedute del Consiglio di amministrazione e' redatto
verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale o dal
segretario della seduta. Il Segretario generale del Tecnopolo svolge
le funzioni di segretario delle sedute del Consiglio di
amministrazione; in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei
quali il Presidente lo ritenga opportuno, tali funzioni sono svolte
da persona designata dal Consiglio di amministrazione stesso.
6. Il Consiglio di amministrazione puo' riunirsi anche mediante
il ricorso a modalita' telematiche, qualora ne venga dato atto nei
relativi verbali e alle seguenti condizioni:
a) il Presidente della riunione deve accertare l'identita'
degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione, constatare
e proclamare i risultati delle votazioni e che il soggetto
verbalizzante percepisca adeguatamente gli eventi e gli interventi
della riunione oggetto di verbalizzazione;
b) agli intervenuti deve essere consentito di partecipare alla
discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
c) nell'avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi
in cui e' attivo il collegamento.
7. Al verificarsi di tali condizioni si considera luogo della
seduta quello in cui si trovano il Presidente e il soggetto
verbalizzante.