Art. 10. Funzionamento del Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma presso la sede del Tecnopolo. 2. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta motivata da almeno tre consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. 3. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente quando e' presente la maggioranza dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In ogni caso, le sedute del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando sono presenti tutti i consiglieri in carica. 4. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata a maggioranza dai consiglieri presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del Presidente della seduta. 5. Delle sedute del Consiglio di amministrazione e' redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale o dal segretario della seduta. Il Segretario generale del Tecnopolo svolge le funzioni di segretario delle sedute del Consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, tali funzioni sono svolte da persona designata dal Consiglio di amministrazione stesso. 6. Il Consiglio di amministrazione puo' riunirsi anche mediante il ricorso a modalita' telematiche, qualora ne venga dato atto nei relativi verbali e alle seguenti condizioni: a) il Presidente della riunione deve accertare l'identita' degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni e che il soggetto verbalizzante percepisca adeguatamente gli eventi e gli interventi della riunione oggetto di verbalizzazione; b) agli intervenuti deve essere consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti; c) nell'avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi in cui e' attivo il collegamento. 7. Al verificarsi di tali condizioni si considera luogo della seduta quello in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.