Art. 13. Comitato scientifico 1. Il Comitato scientifico e' organo di indirizzo dell'attivita' scientifica del Tecnopolo e presta consulenza al Presidente, al Consiglio di amministrazione e al Segretario generale, esprimendo pareri e proposte. 2. Il Comitato scientifico e' composto da cinque componenti, di cui quattro designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca e uno dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, tra esperti di alta e riconosciuta competenza nelle aree scientifiche ove prevalentemente insistono le attivita' del Tecnopolo, in possesso dei necessari requisiti di onorabilita' e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca designa il Presidente del Comitato scientifico tra i componenti del comitato stesso. 3. Il Presidente ed i componenti del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio di amministrazione, sulla base della designazione effettuata dal Ministro dell'universita' e della ricerca. I componenti restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta. 4. Il Presidente del Comitato scientifico puo' essere chiamato a partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio di amministrazione. 5. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un componente del Comitato scientifico, si procede alla sua sostituzione secondo le modalita' indicate nel presente articolo. I componenti cosi' designati, nominati in conformita' alle previsioni di cui ai commi 2 e 3, cessano dalla carica allo scadere del mandato degli altri componenti. 6. Alle riunioni del Comitato scientifico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, in quanto compatibili.