Art. 13.
Comitato scientifico
1. Il Comitato scientifico e' organo di indirizzo dell'attivita'
scientifica del Tecnopolo e presta consulenza al Presidente, al
Consiglio di amministrazione e al Segretario generale, esprimendo
pareri e proposte.
2. Il Comitato scientifico e' composto da cinque componenti, di
cui quattro designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca e
uno dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, tra esperti di alta e riconosciuta competenza nelle
aree scientifiche ove prevalentemente insistono le attivita' del
Tecnopolo, in possesso dei necessari requisiti di onorabilita' e nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3. Il
Ministro dell'universita' e della ricerca designa il Presidente del
Comitato scientifico tra i componenti del comitato stesso.
3. Il Presidente ed i componenti del Comitato scientifico sono
nominati dal Consiglio di amministrazione, sulla base della
designazione effettuata dal Ministro dell'universita' e della
ricerca. I componenti restano in carica fino all'approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e
possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta.
4. Il Presidente del Comitato scientifico puo' essere chiamato a
partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio di amministrazione.
5. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un componente
del Comitato scientifico, si procede alla sua sostituzione secondo le
modalita' indicate nel presente articolo. I componenti cosi'
designati, nominati in conformita' alle previsioni di cui ai commi 2
e 3, cessano dalla carica allo scadere del mandato degli altri
componenti.
6. Alle riunioni del Comitato scientifico si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 10, in quanto compatibili.