(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                        Comitato scientifico 
 
    1. Il Comitato scientifico e' organo di indirizzo  dell'attivita'
scientifica del Tecnopolo  e  presta  consulenza  al  Presidente,  al
Consiglio di amministrazione e  al  Segretario  generale,  esprimendo
pareri e proposte. 
    2. Il Comitato scientifico e' composto da cinque  componenti,  di
cui quattro designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca e
uno  dal  Ministro  delegato  per  l'innovazione  tecnologica  e   la
digitalizzazione, tra esperti di alta e riconosciuta competenza nelle
aree scientifiche ove  prevalentemente  insistono  le  attivita'  del
Tecnopolo, in possesso dei necessari requisiti di onorabilita' e  nel
rispetto delle disposizioni  di  cui  all'articolo  8,  comma  3.  Il
Ministro dell'universita' e della ricerca designa il  Presidente  del
Comitato scientifico tra i componenti del comitato stesso. 
    3. Il Presidente ed i componenti del  Comitato  scientifico  sono
nominati  dal  Consiglio  di  amministrazione,   sulla   base   della
designazione  effettuata  dal  Ministro  dell'universita'   e   della
ricerca. I componenti restano in  carica  fino  all'approvazione  del
bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla  loro  nomina  e
possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta. 
    4. Il Presidente del Comitato scientifico puo' essere chiamato  a
partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio di amministrazione. 
    5. In caso di dimissioni, decadenza o decesso  di  un  componente
del Comitato scientifico, si procede alla sua sostituzione secondo le
modalita'  indicate  nel  presente  articolo.  I   componenti   cosi'
designati, nominati in conformita' alle previsioni di cui ai commi  2
e 3, cessano dalla  carica  allo  scadere  del  mandato  degli  altri
componenti. 
    6.  Alle  riunioni  del  Comitato  scientifico  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 10, in quanto compatibili.