Art. 14.
Organo di revisione
1. L'Organo di revisione e' collegiale.
2. L'Organo di revisione e' composto da tre membri effettivi e
tre supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca. Il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'universita' e della
ricerca, designano ciascuno un membro effettivo e un membro
supplente. Ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del
codice civile.
3. La carica di Presidente spetta al soggetto designato dal
Ministro dell'universita' e della ricerca.
4. Il Collegio dei revisori esercita il controllo dei conti ed il
controllo sull'amministrazione della fondazione, vigilando
sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato.
5. I membri dell'Organo di revisione restano in carica per un
triennio e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio
relativo alla conclusione del terzo esercizio e possono essere
riconfermati per una sola volta. I membri dell'Organo di revisione
possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
6. Alle riunioni dell'Organo di revisione si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 10, in quanto compatibili.