Art. 14. Organo di revisione 1. L'Organo di revisione e' collegiale. 2. L'Organo di revisione e' composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'universita' e della ricerca, designano ciascuno un membro effettivo e un membro supplente. Ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile. 3. La carica di Presidente spetta al soggetto designato dal Ministro dell'universita' e della ricerca. 4. Il Collegio dei revisori esercita il controllo dei conti ed il controllo sull'amministrazione della fondazione, vigilando sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato. 5. I membri dell'Organo di revisione restano in carica per un triennio e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo alla conclusione del terzo esercizio e possono essere riconfermati per una sola volta. I membri dell'Organo di revisione possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione. 6. Alle riunioni dell'Organo di revisione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, in quanto compatibili.