(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
                         Organo di revisione 
 
    1. L'Organo di revisione e' collegiale. 
    2. L'Organo di revisione e' composto da tre  membri  effettivi  e
tre supplenti, nominati con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della ricerca. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'universita' e  della
ricerca,  designano  ciascuno  un  membro  effettivo  e   un   membro
supplente. Ai membri del collegio  si  applica  l'articolo  2399  del
codice civile. 
    3. La carica di  Presidente  spetta  al  soggetto  designato  dal
Ministro dell'universita' e della ricerca. 
    4. Il Collegio dei revisori esercita il controllo dei conti ed il
controllo   sull'amministrazione    della    fondazione,    vigilando
sull'osservanza  della  legge  e  dello  statuto,  sul  rispetto  dei
principi   di   corretta   amministrazione    ed    in    particolare
sull'adeguatezza   dell'assetto   organizzativo,   amministrativo   e
contabile adottato. 
    5. I membri dell'Organo di revisione restano  in  carica  per  un
triennio e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio  d'esercizio
relativo alla  conclusione  del  terzo  esercizio  e  possono  essere
riconfermati per una sola volta. I membri  dell'Organo  di  revisione
possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione. 
    6.  Alle  riunioni  dell'Organo  di  revisione  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 10, in quanto compatibili.