Art. 15.
Compensi
1. Al Presidente del Tecnopolo e' riconosciuto un compenso
omnicomprensivo annuo lordo pari ad euro 120.000,00, a valere sul
fondo di gestione del Tecnopolo e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
2. Ai componenti del Consiglio di amministrazione, purche'
affidatari di un delega, e' riconosciuto un compenso omnicomprensivo
annuo lordo fino ad un importo massimo di euro 30.000,00, a valere
sul fondo di gestione del Tecnopolo e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Ai componenti del Comitato scientifico e' riconosciuto un
compenso omnicomprensivo annuo lordo pari ad euro 30.000,00, a valere
sul fondo di gestione del Tecnopolo e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Ai componenti dell'Organo di revisione, a valere sul fondo di
gestione del Tecnopolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, sono riconosciuti i seguenti compensi
omnicomprensivi annui lordi: al Presidente euro 30.000,00; ai membri
effettivi euro 27.000 ciascuno; ai membri supplenti euro 2.000
ciascuno.
5. Il compenso del Segretario generale del Tecnopolo e' stabilito
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il
Ministro dell'universita' e della ricerca ed il Ministro
dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
6. Le spese connesse all'esercizio dell'ufficio spettanti, ove ne
ricorrano i presupposti, al Presidente, ai componenti del Consiglio
di amministrazione, al Segretario generale, ai componenti del
Comitato scientifico e dell'Organo di revisione, con particolare
riferimento alle spese di viaggio, vitto e alloggio documentate e
corredate degli idonei giustificativi, saranno rimborsate nei limiti
e secondo i parametri e le modalita' previsti per il personale
dirigenziale di livello generale della pubblica amministrazione a
valere sul fondo di gestione del Tecnopolo e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. In ogni caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di
limiti retributivi.