Art. 15. Compensi 1. Al Presidente del Tecnopolo e' riconosciuto un compenso omnicomprensivo annuo lordo pari ad euro 120.000,00, a valere sul fondo di gestione del Tecnopolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Ai componenti del Consiglio di amministrazione, purche' affidatari di un delega, e' riconosciuto un compenso omnicomprensivo annuo lordo fino ad un importo massimo di euro 30.000,00, a valere sul fondo di gestione del Tecnopolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Ai componenti del Comitato scientifico e' riconosciuto un compenso omnicomprensivo annuo lordo pari ad euro 30.000,00, a valere sul fondo di gestione del Tecnopolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Ai componenti dell'Organo di revisione, a valere sul fondo di gestione del Tecnopolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono riconosciuti i seguenti compensi omnicomprensivi annui lordi: al Presidente euro 30.000,00; ai membri effettivi euro 27.000 ciascuno; ai membri supplenti euro 2.000 ciascuno. 5. Il compenso del Segretario generale del Tecnopolo e' stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Le spese connesse all'esercizio dell'ufficio spettanti, ove ne ricorrano i presupposti, al Presidente, ai componenti del Consiglio di amministrazione, al Segretario generale, ai componenti del Comitato scientifico e dell'Organo di revisione, con particolare riferimento alle spese di viaggio, vitto e alloggio documentate e corredate degli idonei giustificativi, saranno rimborsate nei limiti e secondo i parametri e le modalita' previsti per il personale dirigenziale di livello generale della pubblica amministrazione a valere sul fondo di gestione del Tecnopolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7. In ogni caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di limiti retributivi.