(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
                              Compensi 
 
    1. Al  Presidente  del  Tecnopolo  e'  riconosciuto  un  compenso
omnicomprensivo annuo lordo pari ad euro  120.000,00,  a  valere  sul
fondo di gestione del Tecnopolo e, comunque, senza nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
    2.  Ai  componenti  del  Consiglio  di  amministrazione,  purche'
affidatari di un delega, e' riconosciuto un compenso  omnicomprensivo
annuo lordo fino ad un importo massimo di euro  30.000,00,  a  valere
sul fondo di gestione  del  Tecnopolo  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    3. Ai componenti del  Comitato  scientifico  e'  riconosciuto  un
compenso omnicomprensivo annuo lordo pari ad euro 30.000,00, a valere
sul fondo di gestione  del  Tecnopolo  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    4. Ai componenti dell'Organo di revisione, a valere sul fondo  di
gestione del Tecnopolo e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, sono riconosciuti i seguenti  compensi
omnicomprensivi annui lordi: al Presidente euro 30.000,00; ai  membri
effettivi euro  27.000  ciascuno;  ai  membri  supplenti  euro  2.000
ciascuno. 
    5. Il compenso del Segretario generale del Tecnopolo e' stabilito
con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentiti  il
Ministro  dell'universita'   e   della   ricerca   ed   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica. 
    6. Le spese connesse all'esercizio dell'ufficio spettanti, ove ne
ricorrano i presupposti, al Presidente, ai componenti  del  Consiglio
di  amministrazione,  al  Segretario  generale,  ai  componenti   del
Comitato scientifico e  dell'Organo  di  revisione,  con  particolare
riferimento alle spese di viaggio, vitto  e  alloggio  documentate  e
corredate degli idonei giustificativi, saranno rimborsate nei  limiti
e secondo i parametri  e  le  modalita'  previsti  per  il  personale
dirigenziale di livello generale  della  pubblica  amministrazione  a
valere sul fondo di gestione del Tecnopolo e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    7. In ogni caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  in  materia  di
limiti retributivi.