Art. 17.
Scioglimento
1. Il Tecnopolo si estingue nei casi previsti dal codice civile.
Lo scioglimento e' deliberato dal Consiglio di amministrazione con il
voto di due terzi dei membri in carica, previo parere del Comitato
dei partecipanti e previo parere del Ministro dello sviluppo
economico, che si esprime dopo aver sentito il Ministro
dell'universita' e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle
finanze.
2. Con la delibera di estinzione del Tecnopolo, il Consiglio di
amministrazione provvede alla nomina di uno o piu' liquidatori, che
potranno anche essere scelti fra i suoi membri. Durante la fase di
liquidazione resta in carica l'Organo di revisione.
3. Al termine della fase di liquidazione, nei limiti del
patrimonio residuo, il Tecnopolo versera' allo Stato i contributi
statali ricevuti e, in subordine, devolvera' il patrimonio residuo ad
altri enti senza scopo di lucro, individuati dal Consiglio di
amministrazione, previa autorizzazione del Ministro dello sviluppo
economico, che si esprime dopo aver sentito il Ministro
dell'universita' e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle
finanze, fatta salva, in ogni caso, diversa destinazione imposta
dalla legge.