Art. 17. Scioglimento 1. Il Tecnopolo si estingue nei casi previsti dal codice civile. Lo scioglimento e' deliberato dal Consiglio di amministrazione con il voto di due terzi dei membri in carica, previo parere del Comitato dei partecipanti e previo parere del Ministro dello sviluppo economico, che si esprime dopo aver sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Con la delibera di estinzione del Tecnopolo, il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina di uno o piu' liquidatori, che potranno anche essere scelti fra i suoi membri. Durante la fase di liquidazione resta in carica l'Organo di revisione. 3. Al termine della fase di liquidazione, nei limiti del patrimonio residuo, il Tecnopolo versera' allo Stato i contributi statali ricevuti e, in subordine, devolvera' il patrimonio residuo ad altri enti senza scopo di lucro, individuati dal Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico, che si esprime dopo aver sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze, fatta salva, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla legge.