(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                            Scioglimento 
 
    1. Il Tecnopolo si estingue nei casi previsti dal codice  civile.
Lo scioglimento e' deliberato dal Consiglio di amministrazione con il
voto di due terzi dei membri in carica, previo  parere  del  Comitato
dei  partecipanti  e  previo  parere  del  Ministro  dello   sviluppo
economico,  che  si   esprime   dopo   aver   sentito   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle
finanze. 
    2. Con la delibera di estinzione del Tecnopolo, il  Consiglio  di
amministrazione provvede alla nomina di uno o piu'  liquidatori,  che
potranno anche essere scelti fra i suoi membri. Durante  la  fase  di
liquidazione resta in carica l'Organo di revisione. 
    3.  Al  termine  della  fase  di  liquidazione,  nei  limiti  del
patrimonio residuo, il Tecnopolo versera'  allo  Stato  i  contributi
statali ricevuti e, in subordine, devolvera' il patrimonio residuo ad
altri enti  senza  scopo  di  lucro,  individuati  dal  Consiglio  di
amministrazione, previa autorizzazione del  Ministro  dello  sviluppo
economico,  che  si   esprime   dopo   aver   sentito   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle
finanze, fatta salva, in  ogni  caso,  diversa  destinazione  imposta
dalla legge.