Art. 3. Patrimonio 1. Il patrimonio del Tecnopolo e' articolato in un fondo di dotazione indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita' statutarie e in un fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della fondazione. 2. Il patrimonio e' composto: a) dal fondo di dotazione, il quale e' costituito: 1) da euro 1.000.000, conferiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 2) dalle contribuzioni pubbliche e private con destinazione deliberata dal Consiglio di amministrazione ad incremento del fondo di dotazione; 3) da ogni altro bene che pervenga al Tecnopolo a qualsiasi titolo, anche per legge, e che sia espressamente destinato da una delibera del Consiglio di amministrazione ad incremento del fondo di dotazione; 4) dai residui di gestione imputati al fondo di dotazione; 5) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e imputati ad incremento del fondo di dotazione; b) dal fondo di gestione, il quale e' costituito: 1) dalla dotazione iniziale dello Stato pari a euro 2.000.000, conferiti per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; le restanti somme, pari ad euro 3.000.000 per il 2020 e ad euro 3.000.000 per il 2021, previste ai sensi dell'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, verranno conferite al fondo di gestione del Tecnopolo; 2) dalle donazioni, dalle disposizioni testamentarie, dalle erogazioni liberali e dai contributi di soggetti pubblici e privati che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; 3) dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio destinate da una delibera del Consiglio di amministrazione a finalita' diverse dall'incremento del fondo di dotazione; 4) dai ricavi delle attivita' accessorie svolte, ottenuti direttamente o indirettamente; 5) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi; 6) da ogni altra elargizione, anche sotto forma di contributo, diversa dai conferimenti patrimoniali, proveniente da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati. 3. Le rendite e le risorse del Tecnopolo sono impiegate per la realizzazione degli scopi del Tecnopolo e per il suo funzionamento, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.