Art. 3.
Patrimonio
1. Il patrimonio del Tecnopolo e' articolato in un fondo di
dotazione indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita'
statutarie e in un fondo di gestione, destinato alle spese di
funzionamento della fondazione.
2. Il patrimonio e' composto:
a) dal fondo di dotazione, il quale e' costituito:
1) da euro 1.000.000, conferiti dallo Stato ai sensi
dell'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
2) dalle contribuzioni pubbliche e private con destinazione
deliberata dal Consiglio di amministrazione ad incremento del fondo
di dotazione;
3) da ogni altro bene che pervenga al Tecnopolo a qualsiasi
titolo, anche per legge, e che sia espressamente destinato da una
delibera del Consiglio di amministrazione ad incremento del fondo di
dotazione;
4) dai residui di gestione imputati al fondo di dotazione;
5) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di
gestione e imputati ad incremento del fondo di dotazione;
b) dal fondo di gestione, il quale e' costituito:
1) dalla dotazione iniziale dello Stato pari a euro
2.000.000, conferiti per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma
732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; le restanti somme, pari ad
euro 3.000.000 per il 2020 e ad euro 3.000.000 per il 2021, previste
ai sensi dell'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, verranno conferite al fondo di gestione del Tecnopolo;
2) dalle donazioni, dalle disposizioni testamentarie, dalle
erogazioni liberali e dai contributi di soggetti pubblici e privati
che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
3) dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte
del patrimonio destinate da una delibera del Consiglio di
amministrazione a finalita' diverse dall'incremento del fondo di
dotazione;
4) dai ricavi delle attivita' accessorie svolte, ottenuti
direttamente o indirettamente;
5) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
6) da ogni altra elargizione, anche sotto forma di
contributo, diversa dai conferimenti patrimoniali, proveniente da
enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati.
3. Le rendite e le risorse del Tecnopolo sono impiegate per la
realizzazione degli scopi del Tecnopolo e per il suo funzionamento,
nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.