(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                            Partecipanti 
 
    1. Possono essere nominati Partecipanti, con delibera adottata  a
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione,
le persone giuridiche, pubbliche o private, le universita', i  centri
di ricerca e gli enti aventi natura sia non lucrativa sia  lucrativa,
in ragione dell'interesse della fondazione a ciascuna  partecipazione
in relazione agli scopi della fondazione medesima, che contribuiscano
al fondo di gestione, per un periodo di  almeno  tre  anni,  mediante
apporti di risorse in denaro non inferiori alla  quota  minima  dello
0,5 per cento dell'apporto pubblico in ragione d'anno. 
    2. Il versamento del  contributo  annuale  di  partecipazione  al
fondo di gestione attribuisce ai  soggetti  di  cui  al  comma  1  il
diritto di entrare a far parte del Comitato  dei  partecipanti  e  di
partecipare  alle  decisioni  dello  stesso.  A  tal  fine,  sussiste
l'obbligo di versare il contributo al fondo  di  gestione  entro  due
mesi dalla nomina come partecipante e, successivamente, ogni  singolo
anno. 
    3. Il Consiglio  di  amministrazione  decide,  con  deliberazione
assunta  con  la  maggioranza  di  due  terzi  dei  suoi  componenti,
l'esclusione per cessazione dei Partecipanti  nei  casi  di  grave  e
reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente statuto
nonche' per le ragioni di seguito elencate in via tassativa: 
      a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed
i conferimenti previsti dal presente statuto; 
      b) apertura di procedure di liquidazione; 
      c) fallimento  o  sottoposizione  a  procedure  liquidatorie  e
concorsuali, anche stragiudiziali. 
    4. In ogni caso, nelle ipotesi di cessazione dei Partecipanti,  i
contributi versati al Fondo di gestione non sono restituiti. 
    5. I Partecipanti possono, in ogni  momento,  con  preavviso  non
inferiore ai novanta giorni, recedere dal Tecnopolo,  fermo  restando
il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte sino alla  data  del
recesso. Dal recesso non consegue il diritto  alla  restituzione  dei
contributi versati.