Art. 5. Partecipanti 1. Possono essere nominati Partecipanti, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione, le persone giuridiche, pubbliche o private, le universita', i centri di ricerca e gli enti aventi natura sia non lucrativa sia lucrativa, in ragione dell'interesse della fondazione a ciascuna partecipazione in relazione agli scopi della fondazione medesima, che contribuiscano al fondo di gestione, per un periodo di almeno tre anni, mediante apporti di risorse in denaro non inferiori alla quota minima dello 0,5 per cento dell'apporto pubblico in ragione d'anno. 2. Il versamento del contributo annuale di partecipazione al fondo di gestione attribuisce ai soggetti di cui al comma 1 il diritto di entrare a far parte del Comitato dei partecipanti e di partecipare alle decisioni dello stesso. A tal fine, sussiste l'obbligo di versare il contributo al fondo di gestione entro due mesi dalla nomina come partecipante e, successivamente, ogni singolo anno. 3. Il Consiglio di amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, l'esclusione per cessazione dei Partecipanti nei casi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente statuto nonche' per le ragioni di seguito elencate in via tassativa: a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto; b) apertura di procedure di liquidazione; c) fallimento o sottoposizione a procedure liquidatorie e concorsuali, anche stragiudiziali. 4. In ogni caso, nelle ipotesi di cessazione dei Partecipanti, i contributi versati al Fondo di gestione non sono restituiti. 5. I Partecipanti possono, in ogni momento, con preavviso non inferiore ai novanta giorni, recedere dal Tecnopolo, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte sino alla data del recesso. Dal recesso non consegue il diritto alla restituzione dei contributi versati.