Art. 7. Comitato dei partecipanti 1. Il Comitato dei partecipanti e' costituito dai Partecipanti nominati ai sensi dell'articolo 5. Il Presidente convoca il Comitato, almeno una volta l'anno, ogni volta che lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio di amministrazione o un quinto dei Partecipanti, indicando gli argomenti da trattare. 2. Il Comitato dei partecipanti e' convocato e presieduto dal Presidente del Tecnopolo. 3. Alle riunioni del Comitato dei partecipanti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, in quanto compatibili. 4. Il Comitato dei partecipanti svolge una funzione generale di verifica dell'attivita' del Tecnopolo. In particolare esprime pareri sull'attivita' del Tecnopolo quando previsto dal presente statuto o richiesto dal Consiglio di amministrazione. 5. Alle riunioni del Comitato dei partecipanti possono prendere parte, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di amministrazione e il Segretario generale. 6. Il verbale delle riunioni del Comitato dei partecipanti e' redatto dal segretario che lo firma unitamente al Presidente. Ove il Comitato dei partecipanti non abbia provveduto alla nomina del segretario, le relative funzioni sono svolte dal Segretario generale del Tecnopolo.