Art. 7.
Comitato dei partecipanti
1. Il Comitato dei partecipanti e' costituito dai Partecipanti
nominati ai sensi dell'articolo 5. Il Presidente convoca il Comitato,
almeno una volta l'anno, ogni volta che lo ritenga opportuno o ne
facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio di
amministrazione o un quinto dei Partecipanti, indicando gli argomenti
da trattare.
2. Il Comitato dei partecipanti e' convocato e presieduto dal
Presidente del Tecnopolo.
3. Alle riunioni del Comitato dei partecipanti si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 10, in quanto compatibili.
4. Il Comitato dei partecipanti svolge una funzione generale di
verifica dell'attivita' del Tecnopolo. In particolare esprime pareri
sull'attivita' del Tecnopolo quando previsto dal presente statuto o
richiesto dal Consiglio di amministrazione.
5. Alle riunioni del Comitato dei partecipanti possono prendere
parte, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di
amministrazione e il Segretario generale.
6. Il verbale delle riunioni del Comitato dei partecipanti e'
redatto dal segretario che lo firma unitamente al Presidente. Ove il
Comitato dei partecipanti non abbia provveduto alla nomina del
segretario, le relative funzioni sono svolte dal Segretario generale
del Tecnopolo.