Art. 8. Consiglio di amministrazione 1. Il Tecnopolo e' amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da nove membri, di cui: a) cinque consiglieri di designazione pubblica, di cui: due consiglieri designati dal Ministro dello sviluppo economico, due designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca ed uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze; b) quattro consiglieri designati di intesa tra i Partecipanti, in seno al loro Comitato, a condizione che, anche in associazione tra loro, versino almeno il 10 per cento del contributo annuo erogato dai soci fondatori al Fondo di gestione. 2. I membri del Consiglio di amministrazione sono scelti tra persone in possesso di requisiti di onorabilita' e di comprovata esperienza di natura amministrativa, tecnica e gestionale. 3. Non puo' essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi e' stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi. 4. I componenti del Consiglio di amministrazione, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il Presidente del Tecnopolo e' nominato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca, tra i consiglieri che compongono il Consiglio di amministrazione. Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, incluso il Presidente, restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta. 5. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere si procede alla sua sostituzione secondo le modalita' indicate nel presente articolo. Relativamente ai Consiglieri di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui il Comitato dei partecipanti non provveda alla sostituzione dei membri entro due mesi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la cessazione dalla carica, il Consiglio di amministrazione provvedera' a designare per cooptazione i nuovi consiglieri. I consiglieri cosi' designati, nominati in conformita' alle previsioni del comma 4, cessano dalla carica allo scadere del mandato degli altri componenti.