Art. 8.
Consiglio di amministrazione
1. Il Tecnopolo e' amministrato da un Consiglio di
amministrazione composto da nove membri, di cui:
a) cinque consiglieri di designazione pubblica, di cui: due
consiglieri designati dal Ministro dello sviluppo economico, due
designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca ed uno
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
b) quattro consiglieri designati di intesa tra i Partecipanti,
in seno al loro Comitato, a condizione che, anche in associazione tra
loro, versino almeno il 10 per cento del contributo annuo erogato dai
soci fondatori al Fondo di gestione.
2. I membri del Consiglio di amministrazione sono scelti tra
persone in possesso di requisiti di onorabilita' e di comprovata
esperienza di natura amministrativa, tecnica e gestionale.
3. Non puo' essere nominato consigliere e, se nominato, decade
dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi e'
stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici
direttivi.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione, di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 sono nominati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico. Il Presidente del Tecnopolo e' nominato dal
Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, tra i consiglieri che compongono il
Consiglio di amministrazione. Tutti i componenti del Consiglio di
amministrazione, incluso il Presidente, restano in carica fino
all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo
alla loro nomina e possono essere riconfermati consecutivamente una
sola volta.
5. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere
si procede alla sua sostituzione secondo le modalita' indicate nel
presente articolo. Relativamente ai Consiglieri di cui al comma 1,
lettera b), nel caso in cui il Comitato dei partecipanti non provveda
alla sostituzione dei membri entro due mesi dal verificarsi
dell'evento che ha determinato la cessazione dalla carica, il
Consiglio di amministrazione provvedera' a designare per cooptazione
i nuovi consiglieri. I consiglieri cosi' designati, nominati in
conformita' alle previsioni del comma 4, cessano dalla carica allo
scadere del mandato degli altri componenti.