(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                    Consiglio di amministrazione 
 
    1.  Il   Tecnopolo   e'   amministrato   da   un   Consiglio   di
amministrazione composto da nove membri, di cui: 
      a) cinque consiglieri di designazione  pubblica,  di  cui:  due
consiglieri designati dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,  due
designati dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  ed  uno
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze; 
      b) quattro consiglieri designati di intesa tra i  Partecipanti,
in seno al loro Comitato, a condizione che, anche in associazione tra
loro, versino almeno il 10 per cento del contributo annuo erogato dai
soci fondatori al Fondo di gestione. 
    2. I membri del Consiglio  di  amministrazione  sono  scelti  tra
persone in possesso di requisiti  di  onorabilita'  e  di  comprovata
esperienza di natura amministrativa, tecnica e gestionale. 
    3. Non puo' essere nominato consigliere e,  se  nominato,  decade
dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il  fallito  o  chi  e'
stato condannato ad  una  pena  che  comporta  l'interdizione,  anche
temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare  uffici
direttivi. 
    4. I componenti del Consiglio di  amministrazione,  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1 sono nominati con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico. Il Presidente del Tecnopolo e' nominato dal
Ministro  dello  sviluppo  economico,  d'intesa   con   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca, tra i consiglieri che compongono il
Consiglio di amministrazione. Tutti i  componenti  del  Consiglio  di
amministrazione,  incluso  il  Presidente,  restano  in  carica  fino
all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio  successivo
alla loro nomina e possono essere riconfermati  consecutivamente  una
sola volta. 
    5. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di  un  consigliere
si procede alla sua sostituzione secondo le  modalita'  indicate  nel
presente articolo. Relativamente ai Consiglieri di cui  al  comma  1,
lettera b), nel caso in cui il Comitato dei partecipanti non provveda
alla  sostituzione  dei  membri  entro  due  mesi   dal   verificarsi
dell'evento  che  ha  determinato  la  cessazione  dalla  carica,  il
Consiglio di amministrazione provvedera' a designare per  cooptazione
i nuovi consiglieri.  I  consiglieri  cosi'  designati,  nominati  in
conformita' alle previsioni del comma 4, cessano  dalla  carica  allo
scadere del mandato degli altri componenti.