ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA
SULLA COOPERAZIONE
IN MATERIA DI SICUREZZA
Preambolo
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della
Repubblica Argentina, di seguito denominati congiuntamente «Parti» e
separatamente «Parte»;
Consapevoli delle conseguenze negative che la criminalita' nelle
sue varie forme ha sull'ordine e la sicurezza pubblica e sul
benessere dei cittadini;
Riconoscendo l'esigenza di rafforzare la cooperazione
internazionale tra le forze di polizia di entrambi gli Stati nella
lotta alla criminalita' organizzata transnazionale e al terrorismo;
Richiamando la risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di cooperazione
internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonche' la
Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo
1961), cosi' come emendata dal Protocollo aggiuntivo (Ginevra, 25
marzo 1972), la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope (Vienna, 21
febbraio 1971), la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico
Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope (Vienna, 20 dicembre
1988), il «Piano Globale d'Azione» (New York, 23 febbraio 1990), la
Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalita' Organizzata
Transnazionale e i relativi Protocolli aggiuntivi contro il «Traffico
Illecito di Migranti via Terra, Mare e Aria» e per «Prevenire,
Reprimere e Punire la Tratta di Persone, in particolare di Donne e
Bambini», firmati a Palermo dalla Repubblica Italiana e dalla
Repubblica di Argentina il 12 dicembre 2000, il «Protocollo contro la
Produzione e il Traffico illecito di Armi da Fuoco, loro Parti e
Componenti e Munizioni», firmato dalla Repubblica Italiana il 14
novembre 2001 e dalla Repubblica Argentina il 7 ottobre 2002, nonche'
la Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 58/4 del 31 ottobre 2003 -
Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione ed anche le
pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
e le Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle
Nazioni Unite, alle quali la Repubblica Italiana e la Repubblica
Argentina hanno aderito;
Considerati l'«Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e
il Governo della Repubblica Argentina sulla cooperazione nella lotta
contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di
stupefacenti e la criminalita' organizzata», firmato, a Roma, il 6
ottobre 1992;
Desiderosi di consolidare le amichevoli relazioni esistenti tra i
due Stati;
Nel rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni nazionali e
degli obblighi internazionali assunti dalle Parti, nonche', per
l'Italia, di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Obiettivo
Le Parti concordano che l'obiettivo del presente Accordo e'
quello di promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di
polizia per prevenire e contrastare la criminalita' nelle sue varie
forme e il terrorismo.