Art. 10
Spese
1. Le spese ordinarie per l'esecuzione delle richieste di
assistenza sono sostenute dall'Autorita' competente che riceve la
richiesta, se non altrimenti concordato per iscritto da entrambe le
Autorita' competenti. Nel caso in cui la richiesta di assistenza
comporti spese elevate o straordinarie, le Autorita' competenti si
consultano per stabilire i termini e le condizioni con cui dovra'
essere trattata la richiesta, nonche' le modalita' di ripartizione
delle spese.
2. Salvo se altrimenti concordato dalle Autorita' competenti, le
spese per le riunioni sono sostenute dall'Autorita' competente
ricevente, mentre le spese di viaggio e di soggiorno sono sostenute
dall'Autorita' competente inviante.