Art. 13
Disposizioni finali
1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione
dell'ultima notifica scritta delle Parti attestante il completamento
delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Il presente
Accordo restera' in vigore per un periodo di tempo indeterminato,
salvo che una delle Parti non notifichi all'altra Parte, per iscritto
e attraverso i canali diplomatici, l'intenzione di denunciare
l'Accordo, almeno sei (6) mesi prima della data proposta per la
cessazione.
2. Le Parti, su reciproco consenso scritto, possono integrare o
emendare il presente Accordo, in conformita' alle procedure indicate
nel precedente comma. Le integrazioni e gli emendamenti concordati
entrano in vigore al completamento della necessaria procedura interna
e costituiscono parte integrante del presente Accordo.
3. Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessa di produrre
effetti, per quanto riguarda esclusivamente la cooperazione di
polizia, l'«Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il
Governo della Repubblica Argentina sulla cooperazione nella lotta
contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di
stupefacenti e la criminalita' organizzata», firmato a Roma il 6
ottobre 1992.
In fede di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati dai
rispettivi Governi, firmano il presente Accordo in due originali,
ciascuno nella lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti
ugualmente fede.
Parte di provvedimento in formato grafico