Art. 3
Settori di cooperazione
1. Le Parti collaborano per la prevenzione e il contrasto della
criminalita' nelle sue varie forme, con particolare riferimento ai
seguenti settori:
a. criminalita' organizzata transnazionale;
b. reati contro la vita e l'integrita' fisica;
c. reati contro il patrimonio;
d. produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope e dei relativi precursori chimici, nonche' di sostanze
chimiche di base utilizzate nel processo di fabbricazione;
e. tratta di persone e traffico illecito di migranti;
f. traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali
nucleari, radioattivi e tossici;
g. criminalita' informatica e pedopornografia on-line;
h. reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio;
i. corruzione.
2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione
del terrorismo.
3. Il presente Accordo non produrra' effetti in materia di
estradizione e di mutua assistenza giudiziaria.