Art. 4
Forme di cooperazione
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3, le Autorita'
competenti cooperano con le seguenti modalita':
a. scambio di informazioni sui reati, sui gruppi criminali
organizzati, sui gruppi strutturati e sui soggetti coinvolti, nonche'
sulla loro struttura, gestione e modus operandi;
b. scambio di informazioni per la ricerca di latitanti;
c. scambio di informazioni sui gruppi terroristici operanti nei
rispettivi territori e sui soggetti coinvolti, nonche' sul loro modus
operandi;
d. scambio di informazioni sui reati relativi alle sostanze
stupefacenti o psicotrope e dei relativi precursori chimici, sui
reati ad essi connessi; sui luoghi e sui metodi di produzione e
fabbricazione della droga, sui nuovi tipi di droghe, sulle rotte e i
mezzi usati dai trafficanti, comprese le modalita' di occultamento e
sulle principali tecniche di analisi della droga;
e. adozione di misure operative in supporto alle iniziative di
carattere info-investigativo e allo scambio delle informazioni e dei
dati sui soggetti e sulle organizzazioni criminali di reciproco
interesse, ovvero operanti nei territori dei rispettivi Paesi;
f. scambio delle informazioni sugli strumenti normativi,
scientifici e tecnologici per combattere la criminalita', comprese le
tecniche di analisi criminale;
g. scambio, qualora necessario e ai soli fini di studio, dei
risultati delle analisi relative ai campioni di droga sequestrata;
h. scambio di informazioni, tecniche e prassi operative per
l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni
di provenienza illecita;
i. scambio di informazioni, tecniche e prassi operative dirette
a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle societa' che
partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
j. scambio delle informazioni sull'immigrazione illegale e
sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di persone e il
traffico illecito di migranti attraverso le frontiere;
k. scambio delle informazioni sui passaporti e sugli altri
documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al
fine di individuare documenti falsi e contraffatti;
l. identificazione e riammissione dei propri cittadini presenti
sul territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla
normativa sull'immigrazione, con la possibilita' di elaborare un
protocollo applicativo contenente le modalita' operative per una
migliore attuazione di tale collaborazione;
m. scambio delle informazioni per il contrasto ai reati di
pedopornografia on-line e di criminalita' informatica;
n. adozione delle misure necessarie per coordinare l'attuazione
di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la
sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto
copertura;
o. scambio delle informazioni sulla formazione e buone prassi
del personale di polizia, con la possibilita' di realizzare scambi di
esperienze e di esperti e di organizzare corsi e attivita'
addestrative;
p. esecuzione delle richieste di assistenza previste
dall'articolo 5;
q. scambio di altre informazioni di interesse reciproco per le
Autorita' competenti.
4. La cooperazione prevista nel presente Accordo si realizza
attraverso i Punti di contatto designati dalle Autorita' competenti,
di cui all'articolo 2, utilizzando in via principale il canale
Interpol.
Con l'entrata in vigore del presente Accordo le Autorita'
competenti si comunicano i rispettivi Punti di contatto, per
iscritto, utilizzando la via diplomatica, il canale Interpol o gli
Ufficiali di collegamento distaccati nei rispettivi Stati.