Art. 5
Richieste di assistenza
1. La cooperazione prevista dal presente Accordo avviene sulla
base delle richieste di assistenza avanzate dall'Autorita' competente
interessata o su iniziativa dell'Autorita' competente che ritenga che
detta assistenza possa essere di interesse per l'altra Autorita'
competente.
2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto. In
casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate oralmente,
ma devono essere confermate per iscritto entro i successivi sette (7)
giorni lavorativi.
3. Le richieste di assistenza devono contenere:
a. il nome dell'Autorita' competente richiedente;
b. il nome dell'Autorita' competente destinataria della
richiesta di assistenza;
c. i dettagli sul caso;
d. l'obiettivo e i motivi della richiesta;
e. una descrizione dell'assistenza richiesta;
f. ogni altra informazione che possa contribuire ad
un'effettiva esecuzione della richiesta.