Art. 6
Rifiuto dell'assistenza
1. L'assistenza prevista nel presente Accordo puo' essere
rifiutata se l'Autorita' competente richiesta ritiene che
l'esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti umani
e le liberta' fondamentali, la sovranita', la sicurezza, l'ordine
pubblico o altri interessi essenziali, o ritiene che sia in conflitto
con la legislazione nazionale o con i propri obblighi internazionali.
2. L'assistenza puo' anche essere respinta se l'esecuzione della
richiesta implica un onere eccessivo per le risorse finanziarie
dell'Autorita' competente richiesta.
3. L'Autorita' competente richiesta puo', prima di rifiutare
l'assistenza, consultare l'Autorita' competente richiedente al fine
di verificare se l'assistenza puo' essere fornita secondo i termini e
le condizioni che si reputano necessarie. In caso di accettazione di
tali condizioni da parte di entrambe le Autorita' competenti, esse
devono impegnarsi a rispettarle.
4. L'Autorita' competente richiesta comunica per iscritto
all'Autorita' competente richiedente il totale o parziale rifiuto di
assistenza, con una spiegazione delle ragioni di tale rifiuto.