Art. 7
Esecuzione delle richieste
1. Le Autorita' competenti adottano le misure necessarie per
garantire l'esecuzione delle richieste di assistenza.
2. L'Autorita' competente richiedente viene informata
immediatamente su eventuali circostanze che possono impedire o
ritardare l'esecuzione della richiesta.
3. Se l'esecuzione della richiesta di assistenza esula dalle
attribuzioni dell'Autorita' competente richiesta, la stessa lo
comunica immediatamente all'Autorita' competente richiedente.
4. L'Autorita' competente richiesta, se lo ritiene necessario per
eseguire o agevolare l'esecuzione della richiesta di assistenza, puo'
richiedere all'Autorita' competente richiedente informazioni
supplementari.
5. L'Autorita' competente richiesta informa quanto prima
l'Autorita' competente richiedente in merito ai risultati
dell'esecuzione della richiesta.