(Accordo-art. 8)
                               Art. 8 
                         Protezione dei dati 
 
    1. Le Parti  concordano  che  i  dati  personali,  trasferiti  in
attuazione del presente Accordo, sono trattati esclusivamente per  le
finalita' da  esso  previste,  in  conformita'  con  le  legislazioni
nazionali e gli obblighi internazionali sui diritti umani. 
    2. I dati personali scambiati tra le Autorita'  competenti  delle
Parti vengono protetti in conformita' con la  legislazione  nazionale
sullo scambio dei dati  e  delle  informazioni,  nel  rispetto  delle
condizioni definite dalle  Autorita'  competenti  che  effettuano  il
trasferimento dei dati personali ed in conformita' con le  condizioni
e i principi relativi alla protezione dei dati personali. 
    3. Le Parti garantiscono un equivalente livello di protezione dei
dati personali ottenuti ai sensi del presente Accordo.  Le  Autorita'
competenti adottano le necessarie misure  tecniche  ed  organizzative
per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale  o  non
autorizzata, perdita  accidentale  o  divulgazione  non  autorizzata,
alterazione, accesso  da  parte  di  persone  non  autorizzate  o  da
eventuali forme non autorizzate di elaborazione. 
    4.  Le  informazioni  e  i  documenti  ricevuti  da  un'Autorita'
competente in conformita' al  presente  Accordo  non  possono  essere
divulgati ad altri soggetti, Stati od organizzazioni  internazionali,
se non previo consenso scritto dell'Autorita' competente  che  li  ha
forniti. 
    5. Su richiesta dell'Autorita' competente che trasmette  i  dati,
l'Autorita' competente ricevente e' obbligata a correggere,  bloccare
o cancellare, in conformita' con la propria legislazione nazionale, i
dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che risultino inesatti  o
incompleti, ovvero nel caso in  cui  la  loro  raccolta  o  ulteriore
elaborazione sia in contrasto con il presente Accordo o con le  norme
applicate dall'Autorita' competente che trasmette detti dati. 
    6. Qualora l'Autorita' competente  si  renda  conto  che  i  dati
ricevuti dall'altra  Autorita'  competente,  ai  sensi  del  presente
Accordo, siano  inesatti,  adotta  tutte  le  misure  necessarie  per
tutelarsi dal fare erroneo affidamento su tali  dati,  includendo  in
particolare l'integrazione, la correzione o  la  cancellazione  degli
stessi. 
    7. Ciascuna Autorita' competente, qualora si renda  conto  che  i
dati che ha trasmesso o ricevuto dall'altra Autorita' competente,  ai
sensi del presente Accordo, siano inesatti, inattendibili  o  destano
seri dubbi, lo rappresenta all'altra Autorita' competente. 
    8. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra  le
Autorita'  competenti  in  conformita'  con  le  disposizioni   della
legislazione nazionale e in  linea  con  gli  accordi  internazionali
sullo scambio e la  protezione  delle  informazioni  classificate  ai
quali aderiscono le Parti. 
    9. Le modalita' e le misure di  protezione  dei  sistemi  per  la
comunicazione  dei  dati,  attraverso  i  quali   vengono   scambiate
informazioni  classificate  tra  le  Autorita'  competenti,   vengono
stabilite in conformita' con la legislazione nazionale e gli  accordi
internazionali sullo  scambio  e  la  protezione  delle  informazioni
classificate ai quali hanno aderito le Parti.