Art. 8
Protezione dei dati
1. Le Parti concordano che i dati personali, trasferiti in
attuazione del presente Accordo, sono trattati esclusivamente per le
finalita' da esso previste, in conformita' con le legislazioni
nazionali e gli obblighi internazionali sui diritti umani.
2. I dati personali scambiati tra le Autorita' competenti delle
Parti vengono protetti in conformita' con la legislazione nazionale
sullo scambio dei dati e delle informazioni, nel rispetto delle
condizioni definite dalle Autorita' competenti che effettuano il
trasferimento dei dati personali ed in conformita' con le condizioni
e i principi relativi alla protezione dei dati personali.
3. Le Parti garantiscono un equivalente livello di protezione dei
dati personali ottenuti ai sensi del presente Accordo. Le Autorita'
competenti adottano le necessarie misure tecniche ed organizzative
per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o non
autorizzata, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata,
alterazione, accesso da parte di persone non autorizzate o da
eventuali forme non autorizzate di elaborazione.
4. Le informazioni e i documenti ricevuti da un'Autorita'
competente in conformita' al presente Accordo non possono essere
divulgati ad altri soggetti, Stati od organizzazioni internazionali,
se non previo consenso scritto dell'Autorita' competente che li ha
forniti.
5. Su richiesta dell'Autorita' competente che trasmette i dati,
l'Autorita' competente ricevente e' obbligata a correggere, bloccare
o cancellare, in conformita' con la propria legislazione nazionale, i
dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che risultino inesatti o
incompleti, ovvero nel caso in cui la loro raccolta o ulteriore
elaborazione sia in contrasto con il presente Accordo o con le norme
applicate dall'Autorita' competente che trasmette detti dati.
6. Qualora l'Autorita' competente si renda conto che i dati
ricevuti dall'altra Autorita' competente, ai sensi del presente
Accordo, siano inesatti, adotta tutte le misure necessarie per
tutelarsi dal fare erroneo affidamento su tali dati, includendo in
particolare l'integrazione, la correzione o la cancellazione degli
stessi.
7. Ciascuna Autorita' competente, qualora si renda conto che i
dati che ha trasmesso o ricevuto dall'altra Autorita' competente, ai
sensi del presente Accordo, siano inesatti, inattendibili o destano
seri dubbi, lo rappresenta all'altra Autorita' competente.
8. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le
Autorita' competenti in conformita' con le disposizioni della
legislazione nazionale e in linea con gli accordi internazionali
sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai
quali aderiscono le Parti.
9. Le modalita' e le misure di protezione dei sistemi per la
comunicazione dei dati, attraverso i quali vengono scambiate
informazioni classificate tra le Autorita' competenti, vengono
stabilite in conformita' con la legislazione nazionale e gli accordi
internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni
classificate ai quali hanno aderito le Parti.