(Accordo-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                              Decisione 
 
    1. Prima di adottare, in  conformita'  e  ai  fini  del  presente
Accordo, la decisione sul trasferimento di una persona condannata, le
Autorita' di ciascuno Stato valutano, tra gli altri, la gravita'  del
reato  e  le  sue  conseguenze,   eventuali   precedenti   penali   o
procedimenti penali  pendenti  a  carico  della  persona  condannata,
nonche' eventuali legami sociali  e  familiari  che  quest'ultima  ha
conservato nel proprio ambiente sociale di origine, il suo  stato  di
salute e le eventuali esigenze di sicurezza o altri  interessi  dello
Stato. 
    2. Quando la sentenza di condanna ha inflitto anche il  pagamento
di una pena pecuniaria, delle spese processuali o di  altra  sanzione
amministrativa, ovvero il risarcimento, in  tutto  o  in  parte,  del
danno causato  alla  vittima  del  reato,  ovvero  ha  imposto  altri
obblighi, lo Stato di condanna puo' assoggettare la propria decisione
al pagamento  di  tali  sanzioni  o  alla  fornitura  di  un'adeguata
garanzia. A tale fine lo  Stato  di  condanna  valuta  la  situazione
finanziaria della persona condannata e la sua effettiva  possibilita'
di effettuare i pagamenti e rispettare gli obblighi di cui sopra;  la
persona  condannata  ha  l'onere  di  provare   l'impossibilita'   di
effettuare gli stessi pagamenti e di rispettare i  medesimi  obblighi
nelle forme previste dalle leggi dello Stato di condanna. 
    3. Ciascuno Stato informa senza indugio  l'altro  Stato  riguardo
alla sua decisione di accettare, rinviare o  rifiutare  il  richiesto
trasferimento, fornendo le motivazioni in caso di rifiuto.