(Allegato)
                                                             Allegato 
 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 
 
  All'articolo 1 e' premesso il seguente: 
  «Art. 01 (Proroga del  versamento  dell'IRAP).  -  1.  All'articolo
42-bis,  comma  5,  del  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
le parole: "30 aprile  2021"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "30
settembre 2021"». 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, le parole: «dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"»
sono sostituite dalle  seguenti:  «dall'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19»; 
    al comma 3, dopo le parole: «del citato testo unico delle imposte
sui redditi» sono inserite  le  seguenti:  «di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917 del  1986»,  le  parole  da:  «del
testo unico» fino  a  «citato  testo  unico»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «del  predetto  testo  unico  o  con   compensi   di   cui
all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico,» e le parole:  «a
quello di entrata in  vigore»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
quello in corso alla data di entrata in vigore»; 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Il contributo di cui al comma 1 non puo' essere pignorato»; 
    al  comma  8,  quarto  periodo,  le  parole:  «Le  modalita'   di
effettuazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le  modalita'  di
presentazione»; 
    al comma 10, lettera a), numero 1),  sono  premesse  le  seguenti
parole: «all'alinea,»; 
    al comma 10, lettera b), la numerazione del capoverso «1-bis»  e'
sostituita dalla seguente: «1.1»; 
    al comma 11, il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«All'articolo 59, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: "e per i comuni" sono  inserite  le  seguenti:
"con popolazione superiore a diecimila abitanti"; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Il requisito del
numero di abitanti di cui al periodo precedente  non  si  applica  ai
comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal
24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229"»; 
    al comma 12, le  parole:  «dall'abrogazione  della  disposizione»
sono   sostituite    dalle    seguenti:    «dall'abrogazione    delle
disposizioni»; 
    al comma 13: 
      alla lettera b), le parole da: «e modificato»  fino  alla  fine
della lettera sono soppresse; 
      alla lettera d), le parole: «articolo 78 comma 3 decreto-legge»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «articolo  78,   comma   3,   del
decreto-legge»; 
      alla lettera g), le parole: «commi 599 e 602»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 599»; 
    al comma 16, al primo periodo, le parole:  «dei  limiti  e  delle
condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti:  «dei  limiti  e
delle condizioni previsti» e, al secondo periodo, le  parole:  «viene
definito il  monitoraggio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sono
definite le modalita' di monitoraggio»; 
    dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente: 
  «17-bis.  Le  disposizioni  dell'articolo  12,  comma  7-bis,   del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano,  con
le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236
del 10 ottobre 2014,  anche  per  l'anno  2021,  con  riferimento  ai
carichi affidati agli agenti della riscossione entro  il  31  ottobre
2020»; 
      alla rubrica, le parole:  «per  precompilata»  sono  sostituite
dalle seguenti: «in materia di dichiarazione precompilata». 
  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 1-bis (Modifica all'articolo 110 del decreto-legge 14  agosto
2020, n. 104). - 1. All'articolo  110  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  "4-bis. La rivalutazione puo' essere eseguita  anche  nel  bilancio
relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di  cui  al
comma 2,  con  esclusivo  riferimento  ai  beni  non  rivalutati  nel
bilancio precedente e senza  la  possibilita'  di  affrancamento  del
saldo attivo e  di  riconoscimento  degli  effetti  a  fini  fiscali,
rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo". 
  Art. 1-ter (Contributo a fondo perduto per le start-up). -  1.  Per
l'anno 2021 e' riconosciuto  un  contributo  a  fondo  perduto  nella
misura  massima  di  euro  1.000  ai  soggetti  titolari  di  reddito
d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31
dicembre 2018, la cui attivita' d'impresa, in  base  alle  risultanze
del registro delle imprese tenuto  presso  la  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, e' iniziata nel corso del 2019,
ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 del  presente
decreto in quanto l'ammontare  medio  mensile  del  fatturato  e  dei
corrispettivi dell'anno 2020 non e' inferiore almeno del 30 per cento
rispetto  all'ammontare   medio   mensile   del   fatturato   e   dei
corrispettivi dell'anno 2019,  purche'  siano  rispettati  gli  altri
requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto articolo 1. 
  2.  Si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
dell'articolo 1 del presente decreto. 
  3. I contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi del  comma  1
sono concessi nel limite di spesa di 20 milioni di  euro  per  l'anno
2021. 
  4. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione  delle  disposizioni
di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di
spesa di cui al comma 3. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto. 
  Art. 1-quater (Accelerazione delle attivita' di liquidazione  degli
indennizzi a favore dei risparmiatori). - 1. Al fine di assicurare la
rapida erogazione degli indennizzi  da  parte  del  Fondo  indennizzi
risparmiatori (FIR) istituito dall'articolo 1, comma 493, della legge
30 dicembre  2018,  n.  145,  per  sostenere  i  risparmiatori  e  le
rispettive  famiglie  colpiti  dalla  crisi   economica   conseguente
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1, comma  501,
della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  le  parole:  "La  citata
Commissione  e'  composta  da  nove  membri  in  possesso  di  idonei
requisiti di competenza, indipendenza, onorabilita' e probita'"  sono
sostituite dalle seguenti: "La citata Commissione e' composta  da  un
numero di membri non superiore a quattordici, in possesso  di  idonei
requisiti di  competenza,  indipendenza,  onorabilita'  e  probita'".
Resta fermo il limite di spesa, per l'anno 2021, pari a  1,2  milioni
di euro, previsto dall'articolo 1, comma 501, della predetta legge n.
145 del 2018». 
  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Misure  di  sostegno  ai  comuni  ubicati  all'interno  di
comprensori sciistici). - 1.  A  fronte  della  mancata  apertura  al
pubblico  della  stagione  sciistica  invernale  2020/2021  e   ferme
restando le misure di sostegno gia' previste a legislazione  vigente,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del  turismo  un
fondo con una dotazione di  700  milioni  di  euro  per  l'anno  2021
destinato alla  concessione  di  contributi  in  favore  di  soggetti
esercenti attivita' di impresa  di  vendita  di  beni  o  servizi  al
pubblico,  svolte  nei  comuni  ubicati  all'interno  di  comprensori
sciistici. 
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le
seguenti modalita': 
    a) 430 milioni di euro sono erogati con decreto del Ministro  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
in favore degli esercenti attivita' di impianti di  risalita  a  fune
con  un  contributo  stabilito  nella  misura  del   70   per   cento
dell'importo corrispondente alla media  dei  ricavi  di  biglietteria
negli  anni  2017-2019  come  risultanti  dai  relativi  bilanci   di
esercizio depositati, ridotta al 70 per  cento  per  l'incidenza  dei
costi fissi sostenuti; 
    b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri  di  sci
iscritti negli appositi albi professionali  e  delle  scuole  di  sci
presso le quali i medesimi maestri di  sci  risultano  operanti.  Gli
importi di cui alla presente lettera sono  distribuiti  alle  singole
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano  con  decreto  del
Ministro del turismo, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, in base al numero degli iscritti  negli  albi  professionali
regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano  provvedono  con  proprio
provvedimento a definire criteri  e  modalita'  di  assegnazione  dei
contributi ai beneficiari; 
    c) 230 milioni  di  euro  sono  assegnati  alle  regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano, in  base  alla  tabella  di
riparto di cui all'allegato A al presente decreto, per essere erogati
in  favore  delle  imprese  turistiche,  come   definite   ai   sensi
dell'articolo  4  del  codice  di  cui  all'allegato  1  al   decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79,  localizzate  nei  comuni  ubicati
all'interno di comprensori sciistici. A tal fine,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  provvedono  con  proprio
provvedimento a definire i comprensori sciistici e i comuni  al  loro
interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresi'  a
definire criteri e modalita' di assegnazione dei contributi a  titolo
di ristoro. 
  3.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  2,   si   applicano   le
disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma  7,  primo  periodo.  Il
contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore  dei  maestri  di
sci non e' cumulabile con le indennita' di cui all'articolo 10. 
  4. I contributi di cui al presente articolo  sono  riconosciuti  ed
erogati in conformita' al "Quadro temporaneo per le misure  di  aiuto
di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale   emergenza   del
COVID-19", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020 C(2020) 1863, e successive modificazioni, nonche',  quanto
alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo,
in  conformita'  all'articolo  107,  paragrafo  2,  lettera  b),  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione
della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108,  paragrafo  3,
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  700  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42». 
  All'articolo 5: 
    al comma 3, al primo periodo, le parole:  «i  soggetti  per  cui»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «i  soggetti  per  i  quali»   e,
all'ultimo  periodo,  le  parole:  «sono   rese   disponibili»   sono
sostituite dalle seguenti: «e' reso disponibile»; 
    il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
  «14. All'articolo 15, comma 7, del codice della crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14, le parole: "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle
seguenti: "del secondo anno d'imposta successivo" ed e' aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: "Per l'Istituto nazionale della previdenza
sociale e per l'agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1
decorre dall'anno successivo  a  quello  di  entrata  in  vigore  del
presente codice"»; 
    dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: 
  «15-bis. Al  fine  di  favorire  l'utilizzo  degli  incentivi  alla
mobilita' sostenibile e supportare le imprese del settore colpite  da
un calo  di  fatturato  imputabile  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, all'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  il
comma 1061 e' sostituito dal seguente: 
  "1061. Le imprese costruttrici o  importatrici  del  veicolo  nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo  e  recuperano  tale
importo   sotto   forma   di   credito   d'imposta,   da   utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei  limiti  di
cui  all'articolo  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal
fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite  i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate". 
  15-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al comma 15-bis»; 
    al comma 16, dopo le parole: «decreto del Ministro  dell'economia
e  delle  finanze  17  giugno  2014,»  sono  inserite  le   seguenti:
«pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014,»; 
    dopo il comma 22 e' aggiunto il seguente: 
  «22-bis. Le disposizioni dell'articolo  163  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, sono prorogate per  gli  importi  dovuti  per  il
periodo contabile del mese di giugno 2021. I soggetti obbligati  sono
autorizzati a versare gli importi relativi al  mese  di  giugno  2021
entro il  30  novembre  2021,  con  debenza  degli  interessi  legali
calcolati giorno per giorno»; 
    alla rubrica, le parole:  «emergenza  COVID-19»  sono  sostituite
dalle seguenti: «emergenza da COVID-19». 
  Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
  «Art 5-bis (Norma di interpretazione autentica dell'articolo  6-bis
del  decreto-legge  8   aprile   2020,   n.   23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40). - 1. Ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,  n.
212, l'articolo  6-bis  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,  si
interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si  applicano,
alle medesime condizioni,  anche  per  gli  immobili  a  destinazione
alberghiera concessi in locazione o affitto  di  azienda  a  soggetti
operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in
corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto  di
azienda la rivalutazione e' ammessa a  condizione  che  le  quote  di
ammortamento siano deducibili nella determinazione  del  reddito  del
concedente ai sensi dell'articolo 102, comma 8, del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di immobili in corso di
costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si  deduce  dai
titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale». 
  All'articolo 6: 
    al comma 1, dopo le parole: «Autorita' di regolazione per energia
reti e ambiente» e' inserita la  seguente:  «(ARERA)»  e  le  parole:
«diverse  dagli  usi  domestici»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«diverse da quelle per usi domestici»; 
    al comma 3, le  parole:  «risorse  rinvenienti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «risorse rivenienti»; 
    i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: 
  «5.  Per  l'anno  2021,   le   strutture   ricettive   nonche'   di
somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti  al
pubblico, comprese le attivita' similari svolte  da  enti  del  Terzo
settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle
radioaudizioni di cui al regio decreto-legge  21  febbraio  1938,  n.
246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. 
  6. In relazione a quanto previsto dal comma 5, per il medesimo anno
2021, e' assegnata  alla  contabilita'  speciale  n.  1778  intestata
"Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 83 milioni di
euro, al fine di  riconoscere  ai  soggetti  interessati  un  credito
d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del  canone
di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, ovvero disporre  il  trasferimento  a
favore  della   RAI-Radiotelevisione   italiana   Spa   delle   somme
corrispondenti alle minori entrate derivanti  dal  presente  articolo
richieste dalla predetta societa'. Il credito  d'imposta  di  cui  al
presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile. 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni  di
euro, si provvede: 
    a) quanto a  25  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  ai  sensi
dell'articolo 42; 
    b) quanto  a  58  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e
successive modificazioni». 
  Nel titolo I, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti: 
  «Art.  6-bis  (Calcolo  dell'IVA  ai  fini  degli   incentivi   per
l'efficienza energetica). - 1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo  119
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e'  inserito  il
seguente: 
  "9-ter.  L'imposta  sul  valore  aggiunto  non  detraibile,   anche
parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1  e  36-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
dovuta sulle spese rilevanti ai fini  degli  incentivi  previsti  dal
presente  articolo,   si   considera   nel   calcolo   dell'ammontare
complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente  dalla  modalita'
di rilevazione contabile adottata dal contribuente". 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Art. 6-ter (Fondo per emergenze relative alle emittenti locali).  -
1. Al comma 1 dell'articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro
per l'anno 2021". 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  20  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. 
  Art.  6-quater  (Misure  per  il  sostegno  del   sistema   termale
nazionale). - 1. Al fine di sostenere il  sistema  termale  nazionale
mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza  epidemiologica
da COVID-19, il fondo di cui al  comma  1  dell'articolo  29-bis  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' integrato  di  5  milioni  di
euro per l'anno 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. 
  Art.  6-quinquies  (Misure   per   l'incentivazione   del   welfare
aziendale). - 1. All'articolo 112,  comma  1,  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente al periodo  d'imposta
2020" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Limitatamente  ai  periodi
d'imposta 2020 e 2021". 
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  12,2
milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro  per  l'anno
2022, si provvede: 
    a) quanto a 12,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
41 del presente decreto; 
    b) quanto a  1,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
  Art.  6-sexies  (Esenzione  dal   versamento   della   prima   rata
dell'imposta  municipale  propria).  -  1.  In   considerazione   del
perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19,
per l'anno 2021 non e' dovuta la prima rata  dell'imposta  municipale
propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della  legge
27 dicembre 2019,  n.  160,  relativa  agli  immobili  posseduti  dai
soggetti  passivi  per  i  quali  ricorrono  le  condizioni  di   cui
all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto. 
  2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili  nei
quali i soggetti passivi esercitano le attivita' di cui  siano  anche
gestori. 
  3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti
dal comma 1, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per
l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, da adottare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo 2020  C(2020)  1863  final,  "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  216  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del
presente decreto. 
  Art.  6-septies  (Canoni  di  locazione  non   percepiti).   -   1.
All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  il
comma 2 e' abrogato. 
  2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  hanno  effetto  per  i  canoni
derivanti dai contratti di locazione  di  immobili  non  percepiti  a
decorrere dal 1° gennaio 2020. 
  3. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2  milioni
di euro per l'anno 2021 e a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022,  si
provvede: 
    a) quanto a 45,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
41 del presente decreto; 
    b) quanto a 10,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2. 
  Art. 6-octies (Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico).
- 1. Il versamento  del  saldo  del  prelievo  erariale  unico  sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere  a)  e  b),  del
testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e  del  relativo  canone  concessorio
della restante quota del quinto  bimestre  2020  e'  rimodulato  come
segue: 
    a) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata  al  29
ottobre 2021; 
    b) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata  al  30
novembre 2021; 
    c) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende  prorogata  al  15
dicembre 2021. 
  Art. 6-novies (Percorso condiviso  per  la  ricontrattazione  delle
locazioni commerciali). - 1. Le disposizioni  del  presente  articolo
sono  volte  a  consentire  un  percorso  regolato  di   condivisione
dell'impatto economico  derivante  dall'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti  locatrici,  nei
casi in cui il locatario abbia subito una  significativa  diminuzione
del volume d'affari, del fatturato  o  dei  corrispettivi,  derivante
dalle restrizioni sanitarie, nonche' dalla crisi economica di  taluni
comparti e dalla riduzione dei flussi  turistici  legati  alla  crisi
pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra
di loro per rideterminare il canone di locazione». 
  All'articolo 7: 
    al comma 1, lettera c), capoverso, alle  parole:  «All'onere»  e'
premessa la seguente numerazione: «13.»; 
    al comma 2, lettera c), capoverso, alle  parole:  «All'onere»  e'
premessa la seguente numerazione: «313.». 
  All'articolo 8: 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi
in continuita' ai datori di lavoro che abbiano  integralmente  fruito
dei trattamenti di cui all'articolo 1,  comma  300,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178»; 
    al comma 3, secondo periodo, le parole: «il termine di  decadenza
di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «il termine
di presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza,»; 
    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso
ai trattamenti  di  integrazione  salariale  collegati  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e  i  termini  di  trasmissione  dei  dati
necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi,  scaduti  nel
periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono  differiti  al  30
giugno 2021. Le disposizioni di cui al presente  comma  si  applicano
nel limite di spesa di  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  che
costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede  al  monitoraggio
degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al  fine  di
garantire il rispetto del relativo limite di spesa. 
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a  5  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto»; 
    al comma 8, al primo periodo, le parole: «decreto-legge n. 18 del
2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18» e, all'ultimo periodo, le parole: «il termine di decadenza  di
cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di
presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza,»; 
    al  comma  9,  secondo  periodo,  le  parole:  «resta,  altresi',
precluso» sono sostituite dalle seguenti: «resta altresi' preclusa»; 
    al comma 13, terzo periodo, le parole: «esigenze finanziare» sono
sostituite dalle seguenti: «esigenze finanziarie». 
  All'articolo 9: 
    al comma 2,  secondo  periodo,  le  parole:  «Fondo  sociale  per
l'occupazione» sono sostituite dalle  seguenti:  «Fondo  sociale  per
occupazione». 
  Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-bis (Disposizioni urgenti per il settore marittimo).  -  1.
Al fine di sostenere l'occupazione, di  accompagnare  i  processi  di
riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di  evitare
grave pregiudizio all'operativita'  e  all'efficienza  portuali,  nei
porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione  di  merci
containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi  cinque  anni  in
modalita' transhipment, si sia realizzata una  sensibile  diminuzione
del traffico roteabile  e  passeggeri  e  sussistano,  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
stati di crisi aziendale o cessazioni delle attivita' terminalistiche
e delle  imprese  portuali,  in  via  eccezionale  e  temporanea,  ai
lavoratori in esubero delle imprese che operano nei predetti porti ai
sensi dell'articolo 16 della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  ivi
compresi  i  lavoratori  in  esubero  delle   imprese   titolari   di
concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge  n.  84  del
1994, per le giornate di mancato avviamento al lavoro,  si  applicano
le disposizioni di cui al comma 2  dell'articolo  3  della  legge  28
giugno 2012, n. 92,  nel  limite  delle  risorse  aggiuntive  pari  a
2.703.000 euro per l'anno 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1,  pari  a  euro  2.703.000  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto». 
  All'articolo 10: 
    al  comma  1,  le  parole:  «all'articoli  15  e  15-bis,»   sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 15 e 15-bis»; 
    al comma 2,  primo  periodo,  le  parole:  «ne'  di  NASpI»  sono
sostituite dalle seguenti: «ne' di Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI)»; 
    al comma 10, primo periodo,  le  parole:  «il  Comitato  Olimpico
Nazionale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «il  Comitato  olimpico
nazionale italiano» e le parole da: «, riconosciuti» fino  a  «(CIP)»
sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuti dal CONI e dal CIP»; 
    al comma 14, alle parole: «Sport e Salute s.p.a.»  sono  premesse
le seguenti: «La societa'». 
  Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-bis (Esenzione dall'imposta di bollo). -  1.  Al  fine  di
assicurare   il   rilancio   dell'economia   colpita   dall'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  l'esenzione  dall'imposta   di   bollo
prevista dall'articolo 25 della Tabella  di  cui  all'allegato  B  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642,  si
applica, per l'anno 2021, anche alle convenzioni per  lo  svolgimento
di tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196. 
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto». 
  All'articolo 11: 
    al comma 2, le parole: «numero 4,  del  decreto-legge  n.  4  del
2019» sono sostituite dalle seguenti: «numero 4),  del  decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
marzo 2019, n. 26,». 
  All'articolo 12: 
    al comma 1: 
      alla  lettera  a),  le  parole:  «decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre  2013»  sono  sostituite
dalle seguenti: «regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159»; 
      alla lettera c), dopo le parole: «possesso dei requisiti di cui
ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e» sono inserite le  seguenti:
«insussistenza delle condizioni di incompatibilita' di cui al comma»; 
    al comma 4, primo periodo, le parole: «e  quello  relative»  sono
sostituite dalle seguenti: «e quello relativo». 
  Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
  «Art. 12-bis (Istituzione  di  un  fondo  per  genitori  lavoratori
separati  o  divorziati  al  fine  di  garantire  la  continuita'  di
erogazione dell'assegno di mantenimento). - 1. Al fine  di  garantire
ai genitori lavoratori separati  o  divorziati,  che  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno  cessato,  ridotto  o
sospeso la loro attivita'  lavorativa,  la  possibilita'  di  erogare
l'assegno  di  mantenimento,  e'  istituito   presso   il   Ministero
dell'economia e delle finanze  per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  un
fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. Con le  risorse  del  fondo  di  cui  al  comma  1  si  provvede
all'erogazione di una parte o dell'intero  assegno  di  mantenimento,
fino a un importo massimo di 800 euro mensili. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e  le
modalita' per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo  di  cui
al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui  al
presente articolo. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
41 del presente decreto». 
  Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
  «Art. 13-bis (Sostegno  ai  genitori  con  figli  disabili).  -  1.
All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  le
parole: "Alle madri disoccupate" sono sostituite dalle seguenti:  "Ad
uno dei genitori disoccupati"». 
  Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
  «Art. 14-bis (Incremento del Fondo  unico  per  il  sostegno  delle
associazioni e societa' sportive  dilettantistiche).  -  1.  Per  far
fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la
dotazione del Fondo  unico  per  il  sostegno  delle  associazioni  e
societa' sportive dilettantistiche, istituito ai sensi  dell'articolo
3  del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e'  incrementata
di 50 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. L'importo di cui al comma 1 e'  destinato  nella  misura  di  50
milioni  di  euro,  che  costituisce   limite   di   spesa   massima,
all'erogazione di contributi a fondo perduto per  le  associazioni  e
societa' sportive  dilettantistiche  che  hanno  sospeso  l'attivita'
sportiva. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta dell'Autorita' di Governo delegata in materia di  sport,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono individuati, ai  fini
dell'attuazione del presente articolo, le modalita' e  i  termini  di
presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri
di ammissione, le modalita' di erogazione, nonche'  le  procedure  di
verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto». 
  All'articolo 15: 
    al comma 1, lettera a), le parole:  «I  periodi  di  assenza  dal
servizio di cui al presente comma non sono computabili  ai  fini  del
periodo di comporto  e,  per»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «A
decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui
al presente comma  non  sono  computabili  ai  fini  del  periodo  di
comporto; per». 
  All'articolo 16: 
    al comma 1, le parole: «il requisito di cui all'articolo 3»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «non  e'  richiesto  il  possesso   del
requisito  di  cui  all'articolo  3»  e   le   parole:   «non   trova
applicazione» sono soppresse. 
  All'articolo 18: 
    al comma 1, primo periodo, le parole:  «sedi  territoriali  delle
Regioni e Province autonome» sono sostituite  dalle  seguenti:  «sedi
territoriali delle regioni e delle province autonome» e le parole: «e
provinciali  autonome»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  delle
province autonome»; 
    alla rubrica, le  parole:  «Proroga  incarichi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Proroga degli incarichi». 
  Dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente: 
  «Art.   18-bis   (Indennita'   COVID-19   per   i   lavoratori   in
somministrazione  del  comparto  sanita').  -  1.  Ai  lavoratori  in
somministrazione del comparto sanita', in servizio alla data  del  1°
maggio 2021, e'  riconosciuta  un'indennita'  connessa  all'emergenza
epidemiologica in atto, il cui importo, nel  limite  di  spesa  di  8
milioni di euro per  l'anno  2021  che  costituisce  tetto  di  spesa
massimo, e' definito  con  decreto  del  Ministero  della  salute  da
adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze
e con il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sulla  base  dei  dati  certificati
inviati  dalle  regioni.  Il  decreto  di  cui  al   presente   comma
stabilisce, altresi', le  modalita'  di  erogazione  dell'indennita',
alla quale si applica l'articolo 10-bis del decreto-legge 28  ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
2020, n. 176. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari  a  8  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente   decreto.
Conseguentemente  il  livello  del   finanziamento   del   fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
8 milioni di euro per l'anno 2021». 
  All'articolo 19: 
    al comma 1, lettera b), capoverso, alle  parole:  «L'esonero»  e'
premessa la seguente numerazione: «2.»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.   Per   accedere   agli   esoneri   contributivi   previsti
dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e
dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
come modificato dal presente articolo, i  beneficiari  nella  domanda
dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  di
non avere superato i limiti individuali fissati  dalla  comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863, e successive
modificazioni». 
  Nel titolo III, all'articolo 20 e' premesso il seguente: 
  «Art.  19-bis  (Disposizioni  in  materia   di   personale   medico
dell'INAIL). - 1. Al  fine  di  contribuire  all'accelerazione  della
campagna nazionale di vaccinazione contro  la  diffusione  del  virus
SARS-CoV-2,  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro (INAIL)  si  avvale,  oltre  che  delle  risorse
professionali sanitarie disponibili a legislazione  vigente,  per  le
quali e' confermata la  disciplina  gia'  adottata  dall'Istituto  in
materia di attivita' libero-professionale  medica  nelle  more  della
definizione della stessa nell'ambito della contrattazione  collettiva
nazionale, delle risorse rivenienti dall'incremento, per l'anno 2021,
di 20 medici specialisti e di 30 infermieri del  contingente  di  cui
all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  da  destinare
anche  alla  somministrazione  dei  vaccini  nei  luoghi  di  lavoro.
All'onere derivante dal primo periodo, pari  ad  euro  1.634.000  per
l'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio  dell'Istituto,  sulle
risorse destinate alla copertura dei rapporti in  convenzione  con  i
medici specialisti ambulatoriali. Alla  compensazione  degli  effetti
finanziari in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  pari  a
euro 841.510 per l'anno 2021,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190». 
  All'articolo 20: 
    al comma 2: 
      la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) dopo l'allegato  B  e'  inserito  l'allegato  B-bis,  di  cui
all'allegato 1 al presente decreto, e dopo il comma 463  e'  inserito
il seguente: 
    "463-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457 e
per  garantire  il  massimo  livello  di  copertura   vaccinale   sul
territorio nazionale, le regioni e le province autonome di  Trento  e
di Bolzano assicurano  la  somministrazione  dei  vaccini  contro  il
SARS-CoV-2  anche  con  il  coinvolgimento  dei  medici  di  medicina
generale, nonche' dei medici specialisti ambulatoriali  convenzionati
interni, dei pediatri di libera scelta,  degli  odontoiatri,  nonche'
dei medici di  continuita'  assistenziale,  dell'emergenza  sanitaria
territoriale e della medicina dei  servizi,  qualora  sia  necessario
integrare le disponibilita'  dei  medici  di  medicina  generale  per
soddisfare le esigenze di somministrazione. Per le medesime finalita'
e con le stesse modalita' le regioni e le province  autonome  possono
coinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro  il  SARS-CoV-2
anche  i  biologi,  gli  infermieri  pediatrici,  gli  esercenti   la
professione sanitaria ostetrica, i  tecnici  sanitari  di  radiologia
medica nonche' gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione,  opportunamente  formati  con  le
modalita' di cui al comma 465. Per garantire il puntuale  adempimento
degli obblighi informativi  di  cui  all'articolo  3,  comma  5,  del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i dati relativi  alle  vaccinazioni
effettuate dai  medici  e  dagli  odontoiatri,  nonche'  dagli  altri
professionisti sanitari di  cui  al  presente  comma,  devono  essere
trasmessi, senza ritardo e con  modalita'  telematiche  sicure,  alla
regione o alla provincia autonoma di  riferimento,  attenendosi  alle
indicazioni tecniche fornite da queste ultime,  anche  attraverso  il
Sistema Tessera Sanitaria. Per l'attuazione  del  presente  comma  e'
autorizzata  per  l'anno  2021  la  spesa   fino   alla   concorrenza
dell'importo  massimo   complessivo   di   345   milioni   di   euro.
Conseguentemente  il  livello  del   finanziamento   del   fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
345  milioni  di  euro  nell'anno  2021.  Al  predetto  finanziamento
accedono tutte le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale   al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote  di  accesso
al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020,
come riportato nella tabella di cui all'allegato B-bis  annesso  alla
presente legge"»; 
      la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
    «e) dopo il comma 464 e' inserito il seguente: 
    "464-bis.  Al  fine  di  accelerare  la  campagna  nazionale   di
vaccinazione  e  di  assicurare  un  servizio  rapido   e   capillare
nell'attivita'  di  profilassi  vaccinale   della   popolazione,   al
personale  del  Servizio  sanitario   nazionale   appartenente   alle
professioni  sanitarie  infermieristiche,  ostetrica,  riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all'attivita'  di
somministrazione  dei  vaccini  contro  il  SARS-CoV-2  al  di  fuori
dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilita' di  cui
all'articolo 4, comma 7, della legge 30  dicembre  1991,  n.  412,  e
all'articolo 53 del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
esclusivamente per lo svolgimento  dell'attivita'  vaccinale  stessa.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa  di
cui  all'articolo  11  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25  giugno  2019,  n.  60,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"»; 
      alla lettera g), capoverso  467,  ultimo  periodo,  le  parole:
«emergenza epidemiologica COVID-19;» sono sostituite dalle  seguenti:
«emergenza epidemiologica COVID-19";»; 
      alla lettera h), l'ultimo periodo e' soppresso; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di'  cui  al  comma
471 dell'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  come
sostituito dal  comma  2,  lettera  h),  del  presente  articolo,  si
provvede nell'ambito delle risorse previste  dall'articolo  1,  comma
406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e  dal  comma  6  del
presente articolo»; 
    al comma 6  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Al
finanziamento di cui al comma  4  accedono  tutte  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie  speciali  il  concorso
regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente»; 
    al comma 8, le parole: «per quanto compatibile»  sono  sostituite
dalle seguenti: «in quanto compatibili»; 
    al comma 12: 
      alla lettera a), dopo le parole: «al comma 5,» sono inserite le
seguenti: «secondo periodo,» e le  parole:  «"sulla  eventuale»  sono
sostituite dalle seguenti: «"e sulla eventuale»; 
      alla lettera c), capoverso 5-bis, le parole:  «alla  regione  e
provincia autonoma» sono sostituite dalle seguenti: «alla  regione  o
alla provincia autonoma»; 
    al comma 13, le parole:  «non  derivano»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «non devono derivare». 
  Dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 20-bis (Misure in materia di fabbisogno  sanitario  nazionale
per l'anno 2021). - 1. Al comma 492 dell'articolo 1  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, sono premesse le seguenti parole: "A decorrere
dal 2022,". 
  Art.  20-ter   (Disposizioni   in   materia   di   somministrazioni
vaccinali). - 1. In relazione alle categorie di persone da  vaccinare
nel  proseguimento  della  campagna   vaccinale,   sono   considerati
categoria prioritaria i malati oncologici nella  fase  dei  controlli
programmati cosiddetti "di follow up". 
  2. In considerazione della situazione di  emergenza  epidemiologica
da COVID-19, al fine di tutelare la salute pubblica e  rafforzare  la
tempestivita'  di  risposta  del  Servizio  sanitario  nazionale,  le
infermiere volontarie della Croce Rossa italiana,  in  aggiunta  alle
mansioni relative alla preparazione, all'esecuzione  e  al  controllo
della terapia enterale, parenterale e topica che svolgono in presenza
del medico, di cui al decreto del Ministro della  salute  9  novembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13  gennaio  2011,
sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro
il SARS-CoV-2. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
  All'articolo 21: 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Nel medesimo periodo  di  cui  al  comma  1,  le  strutture
alberghiere di cui all'articolo l,  comma  2,  del  decreto-legge  19
maggio 2020 n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri  per
la vaccinazione contro il SARS-CoV-2, nei limiti delle risorse di cui
al comma 2»; 
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Alberghi  sanitari  per
l'emergenza da COVID-19». 
  Dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: 
  «Art.  21-bis  (Riconoscimento   di   un   contributo   in   favore
dell'Ospedale pediatrico Bambino  Gesu'  per  il  ristoro  dei  costi
conseguenti all'emergenza da COVID-19). - 1. Al fine di riconoscere i
maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza  da
COVID-19 nonche' quelli derivanti dall'incremento  delle  prestazioni
di alta complessita' in  conseguenza  della  stessa  nell'anno  2020,
all'Ospedale pediatrico Bambino Gesu'  e'  attribuito  un  contributo
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto». 
  Nel titolo III, dopo l'articolo 22 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 22-bis (Disposizioni per la sospensione della  decorrenza  di
termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in
caso di malattia o di infortunio).  -  1.  Al  fine  di  tutelare  il
diritto  al  lavoro  e   la   salute   quale   diritti   fondamentali
dell'individuo, ai sensi di  quanto  disposto  rispettivamente  dagli
articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa  vigente
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto,  la  mancata  trasmissione  di  atti,  documenti  e
istanze, nonche' i mancati pagamenti entro il termine  previsto,  che
comportino mancato adempimento verso la pubblica  amministrazione  da
parte del professionista abilitato  per  sopravvenuta  impossibilita'
dello stesso per motivi connessi  all'infezione  da  SARS-CoV-2,  non
comporta  decadenza  dalle  facolta'  e  non   costituisce   comunque
inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato
adempimento  di  cui  al  presente  comma  non  produce  effetti  nei
confronti del professionista e del suo cliente. 
  2. Nel caso di impossibilita' sopravvenuta di cui al  comma  l,  il
termine e' sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale  o
dal giorno di inizio  della  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con
sorveglianza attiva o dal  giorno  di  inizio  della  quarantena  con
sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti  dalla  data  di
dimissione  dalla  struttura  sanitaria  o   di   conclusione   della
permanenza domiciliare fiduciaria  o  della  quarantena,  certificata
secondo la normativa vigente. 
  3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli
adempimenti a  carico  del  cliente  eseguiti  da  parte  del  libero
professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un
mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero
o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante
la decorrenza, rilasciato dalla  struttura  sanitaria  o  dal  medico
curante, deve essere consegnato o inviato, tramite  raccomandata  con
avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso
i  competenti  uffici  della  pubblica   amministrazione,   ai   fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. 
  4. Gli adempimenti sospesi  in  attuazione  del  presente  articolo
devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi  a  quello  di
scadenza del termine del periodo  di  sospensione,  con  facolta'  di
allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2. 
  5. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 9,1 milioni di euro per l'anno 2022. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  9,1  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede: 
    a) quanto a  9,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
41 del presente decreto; 
    b) quanto a  9,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate e delle minori  spese  derivanti  dai
commi da 1 a 4». 
  All'articolo 23: 
    al comma 3, dopo le parole: «pari a 1.260 milioni» sono  inserite
le seguenti: «di euro»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis.  Al  fine  di  sostenere  e   accelerare   l'attivita'   di
concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti  pubblici
da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli  altri
enti  pubblici,  con  particolare  riguardo  alla   redazione   delle
valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti  i
livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, e'  autorizzata
la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalita'  di
cui all'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1,2 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto». 
  Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 23-bis (Contributi ai comuni che individuano sedi alternative
agli edifici scolastici  da  destinare  al  funzionamento  dei  seggi
elettorali).  -  1.  In   considerazione   del   differimento   delle
consultazioni elettorali per l'anno 2021, previsto dal  decreto-legge
5 marzo 2021, n. 25, nonche' del permanere del quadro  epidemiologico
da COVID-19, al fine di ridurre i disagi per  l'attivita'  didattica,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno  un
fondo con una dotazione  di  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
finalizzato all'erogazione di contributi in  favore  dei  comuni  che
entro il 15 luglio 2021 individuano  sedi  alternative  agli  edifici
scolastici da destinare al  funzionamento  dei  seggi  elettorali  in
occasione  delle   predette   consultazioni   elettorali.   Le   sedi
alternative individuate ai sensi del presente comma  devono  avere  i
requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a  seggi
elettorali. 
  2. I criteri e le modalita' di concessione dei contributi di cui al
comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo  di  cui
al comma 1, con decreto del Ministro  dell'interno,  da  adottare  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a  2
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del
presente decreto. 
  Art. 23-ter (Fondo per il sostegno alle citta' d'arte e ai borghi).
- 1. Al fine di sostenere le piccole e medie citta' d'arte e i borghi
particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta
all'epidemia  di  COVID-19,  e'   istituito   presso   il   Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione di 10  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. 
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono assegnate sulla base
di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano  misure
per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono definiti i  requisiti  per  l'assegnazione  e  le  modalita'  di
erogazione delle risorse del fondo di cui  al  comma  1,  sulla  base
della qualita' dei progetti presentati. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto». 
  All'articolo 24: 
    al comma 1, le parole: «Ministero dell'economia e  finanze»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle  finanze»
e le parole: «inerenti l'emergenza» sono sostituite  dalle  seguenti:
«inerenti all'emergenza»; 
    al comma 3, le  parole:  «dell'equilibrio  dell'anno  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'equilibrio  finanziario  per  l'anno
2020». 
  Dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: 
  «Art. 24-bis (Disposizioni urgenti in materia  di  prestazioni  dei
medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza). -  1.  Al
fine di tutelare il servizio sanitario e di fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica conseguente alla diffusione del virus  SARS-CoV-2,  le
somme  corrisposte  al  personale  medico  convenzionato  addetto  al
servizio di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2020, a seguito  di
prestazioni lavorative  rese  in  esecuzione  di  accordi  collettivi
nazionali   di   lavoro   o   integrativi   regionali    regolarmente
sottoscritti, non sono ripetibili, salvo che nei casi di dolo o colpa
grave». 
  All'articolo 25: 
    al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo  4  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23,» sono inserite le seguenti: «e alla
legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9,»; 
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. All'articolo 4, comma 1-ter,  del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:
"La dichiarazione di cui al  periodo  precedente,  relativa  all'anno
d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla  dichiarazione
relativa all'anno d'imposta 2021"»; 
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Fondo per il ristoro ai
comuni per la mancata riscossione  dell'imposta  di  soggiorno  e  di
analoghi contributi». 
  All'articolo 26: 
    al comma 1: 
      al primo  periodo,  le  parole:  «200  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «220 milioni di euro» e  dopo  le  parole:
«operanti nei centri  storici»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  le
imprese esercenti trasporto turistico  di  persone  mediante  autobus
coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218,»; 
      dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Una quota del
fondo di cui al primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, e'
destinata a sostenere le imprese  esercenti  trasporto  turistico  di
persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003,
n. 218»; 
      l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Ai  relativi
oneri, pari a 220 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede,
quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi  dell'articolo
42 e,  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
41 del presente decreto»; 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. All'articolo 52-ter, comma 1, del decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole: "2 milioni di  euro  per  l'anno  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro per l'anno 2021". 
  1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari  a  2  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto»; 
    alla rubrica sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e
disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualita'». 
  Dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente: 
  «Art.  26-bis  (Concessioni  di  posteggio  per   l'esercizio   del
commercio  su  aree  pubbliche).  -  1.  Al  fine  di  garantire   la
continuita' delle attivita' e il  sostegno  del  settore  nel  quadro
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  alle  concessioni   di
posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si  applica
il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano  la  loro
validita' per i  novanta  giorni  successivi  alla  dichiarazione  di
cessazione dello stato di  emergenza,  anche  in  deroga  al  termine
previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale  maggior
durata prevista». 
  All'articolo 28: 
    al comma 1: 
      alla lettera a) e' premessa la seguente: 
      «0a) all'articolo 53, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  "1-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in
ragione delle straordinarie condizioni determinate  dall'epidemia  di
COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati puo' essere rateizzato
fino ad un massimo di ventiquattro rate  mensili,  comprensive  degli
interessi. 
  1-ter. L'efficacia della disposizione di  cui  al  comma  1-bis  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea"»; 
      alla lettera i), capoverso 4, le parole: «(o per i  lavoratori»
sono sostituite dalle seguenti: «o per i lavoratori», le parole:  «ha
inciso negativamente) » sono sostituite dalle  seguenti:  «ha  inciso
negativamente», le parole: «(o a condizione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, o a condizione» e le parole: «l'aiuto)» sono  sostituite
dalle seguenti: «l'aiuto»; 
      alla  lettera  j),  capoverso  5,  le  parole:   «(compresi   i
contributi»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «,   compresi   i
contributi», le parole: «datore di  lavoro)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «datore di lavoro,», le parole: «del personale beneficiario
(o» sono sostituite dalle seguenti: «del personale beneficiario, o» e
le  parole:  «del  lavoratore  autonomo).»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «del lavoratore autonomo»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Al comma 3 dell'articolo 10  del  decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n. 106, le parole da: "dei limiti" fino  a  "de  minimis"  sono
sostituite dalle seguenti: "della normativa europea in tema di  aiuti
di Stato, con particolare riguardo al regolamento (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti de minimis, e alla comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, 'Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19', e successive modificazioni"»; 
    alla rubrica, le parole:  «emergenza  COVID-19»  sono  sostituite
dalle seguenti: «emergenza da COVID-19». 
  All'articolo 29: 
    al comma 1, secondo periodo, dopo  le  parole:  «dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77,» sono inserite le seguenti: «in via prioritaria»,
dopo le parole: «nel periodo dal 23 febbraio 2020» sono  inserite  le
seguenti: «al 31 dicembre 2020  e,  per  la  parte  restante,»  e  le
parole: «individuate, con  i  provvedimenti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, individuate con i provvedimenti»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. All'articolo 92, comma 4-bis, del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le  parole:  "30  aprile  2021"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 luglio 2021"»; 
    al comma 5: 
      alla lettera a), dopo  le  parole:  «destinate  ai  servizi  di
trasporto  pubblico  locale»  il  segno  di  interpunzione:  «,»   e'
soppresso e le parole: «"anche tenuto conto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «", anche tenuto conto»; 
      dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) dopo il secondo periodo sono  inseriti  i  seguenti:  "Le
convenzioni di cui al secondo periodo possono altresi'  prevedere  il
riconoscimento, in favore degli operatori  economici  affidatari  dei
servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di  mancata  prestazione
dei servizi determinata da  circostanze  sopravvenute  e  consistenti
nell'attuazione delle misure di  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo  e'
determinato avendo riguardo ai costi  fissi  connessi  alla  messa  a
disposizione dei mezzi"». 
  Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 29-bis (Misure a sostegno della conversione ad  alimentazione
elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci). - 1. Al fine  di
favorire ulteriormente le flotte pubbliche e  private  di  veicoli  a
basse  emissioni  complessive,  nonche'  la   loro   riqualificazione
elettrica, a titolo sperimentale, dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto fino al  31  dicembre
2021, tra  i  veicoli  il  cui  motore  puo'  essere  trasformato  ad
esclusiva trazione elettrica ovvero  ibrida  ai  sensi  dell'articolo
17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  sono  ricompresi
anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3. 
  Art. 29-ter (Ulteriori misure  compensative  per  il  trasporto  di
passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico).
- 1. All'articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole da: "ed e' esclusa la loro cumulabilita'"  fino  alla  fine
del comma sono sostituite  dalle  seguenti:  ",  nel  rispetto  della
disciplina europea in materia di aiuti di Stato". 
  Art.  29-quater  (Disposizioni   in   materia   di   infrastrutture
stradali).  -  1.  In  considerazione  delle  difficolta'   operative
determinate  dal  protrarsi  della  crisi  pandemica   da   COVID-19,
all'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, le parole: "entro il  30  aprile  2021"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 31 luglio 2021"». 
  All'articolo 30: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), le parole: «30 giugno  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
      alla lettera c), le parole: «165 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «330 milioni»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Agli oneri derivanti dal comma 1,  lettera  a),  pari  a  247,5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a  82,5  milioni
di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 165 milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo  120,  comma  6,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,   le   parole:   "limitatamente   all'esercizio
finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli
esercizi finanziari 2020 e 2021"; 
    b) al comma 1-bis, le parole: "per l'anno 2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "per  gli  anni  2020  e  2021"  e  le  parole:  "del
rendiconto della  gestione  2019"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020"; 
    c)  al  comma  2,   le   parole:   "limitatamente   all'esercizio
finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli
esercizi finanziari 2020 e 2021"; 
    d) alla rubrica, la parola: "correnti" e' soppressa»; 
    al comma 3, le parole: «lett. c)» sono sostituite dalle seguenti:
«lettera c)»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole: "diciotto mesi", ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle
seguenti: "ventiquattro mesi" e al comma 10 e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: "Con il consenso delle  parti,  in  tali  casi,  il
voucher puo' essere ceduto dal beneficiario all'agenzia  di  viaggio,
ovvero puo' essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei
casi in cui il pagamento o la  prenotazione  siano  stati  effettuati
dalla stessa"»; 
    al comma 5, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «La
scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata
al comune, o al gestore del  servizio  rifiuti  in  caso  di  tariffa
corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1°
gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno  2021  la  scelta  deve
essere comunicata entro il 31  maggio  con  effetto  dal  1°  gennaio
2022»; 
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis. Al comma 368 dell'articolo l della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli enti  locali
possono avvalersi della Fondazione di  cui  al  presente  comma,  per
l'adozione di  misure  a  sostegno  delle  attivita'  degli  impianti
sportivi comunali connesse  alla  ripartenza  del  settore  sportivo,
nella redazione  di  studi  di  fattibilita'  e  dei  relativi  piani
economico-finanziari   per   la   costruzione,   l'ampliamento,    il
miglioramento, il completamento e la messa a norma degli impianti, al
fine di garantire  il  rispetto  delle  linee  guida  in  termini  di
sicurezza  e  in  particolare  per  la  riduzione  del   rischio   di
trasmissione del contagio epidemiologico.  Per  tali  finalita'  sono
stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per  l'anno
2021". 
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari  a  500.000  euro
per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. 
  6-quater. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
  "3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettere  a)  e
b), iscritte sul pertinente  capitolo  del  bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di  15  milioni  di
euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2021"»; 
    il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. All'articolo 51 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,  n.
36, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Le disposizioni recate dal  presente  decreto  si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle  di  cui  agli
articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37  che  si
applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023"»; 
    al comma 8, capoverso  Art.  15-bis,  comma  1,  le  parole:  «1°
gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    al comma 9, capoverso  Art.  12-bis,  comma  1,  le  parole:  «1°
gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    al comma 10, capoverso Art.  17-bis,  comma  1,  le  parole:  «1°
gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    al comma 11, capoverso Art.  43-bis,  comma  1,  le  parole:  «1°
gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
  «11-bis.  In  considerazione  della  situazione  straordinaria   di
emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione  dell'epidemia  di
COVID-19 e del permanere del quadro complessivamente  e  diffusamente
grave  su  tutto  il  territorio  nazionale,  il   termine   di   cui
all'articolo 243-bis, comma 5, del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 30  settembre  2021
qualora il previsto termine di novanta giorni scada  antecedentemente
alla predetta data. Sono rimessi in termini  anche  i  comuni  per  i
quali il termine e' scaduto  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, nonche' i comuni con facolta'  di  ripresentare  un
nuovo piano che nello  stesso  periodo  abbiano  gia'  presentato  il
piano. 
  11-ter. Dall'attuazione del comma 11-bis non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  11-quater. Per fronteggiare gli  effetti  economici  dell'emergenza
epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19,  nell'ambito
delle esigenze connesse ai processi di  riorganizzazione  avviati  ai
sensi del presente decreto  ed  al  fine  di  assicurare  l'effettiva
disponibilita' sotto il profilo  logistico  degli  immobili  dismessi
dalla  pubblica   amministrazione,   anche   nella   prospettiva   di
assicurarne l'adeguata redditivita', l'articolo 3, commi 1 e  4,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' l'articolo l, commi da 616
a 619, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  non  si  applicano,
limitatamente  all'anno  2021,  ai  contratti  di  locazione  passiva
sottoscritti con societa' direttamente o  indirettamente  controllate
dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure
di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248. 
  11-quinquies.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  11-quater   si
applicano esclusivamente ai contratti in corso alla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,  ai  sensi
dell'articolo 1339 del codice civile, anche in  deroga  ad  eventuali
clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso  di  successivo
trasferimento degli immobili a terzi. 
  11-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 11-quater e 11-quinquies,
pari a 3,4 milioni di euro per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
41 del presente decreto. 
  11-septies. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30  dicembre
2018, n. 145, le parole: "sono prorogati di tre mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "sono prorogati di cinque mesi"». 
  Nel titolo IV, dopo l'articolo 30 sono aggiunti i seguenti: 
  «Art. 30-bis (Adeguamento dell'accantonamento del fondo crediti  di
dubbia  esigibilita').  -  1.  All'articolo  107-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "e del 2021". 
  Art. 30-ter (Assunzioni di personale addetto alla ricostruzione  di
Ischia). - 1.  Al  fine  di  garantire  l'operativita'  degli  uffici
amministrativi addetti alla ricostruzione,  i  comuni  di  Forio,  di
Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici
verificatisi  il  21  agosto  2017,  sono  autorizzati  ad   assumere
personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unita'  per  l'anno
2021, con contratti di lavoro a tempo determinato  nel  rispetto  dei
limiti temporali di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81. 
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate  in  deroga  ai
vincoli  assunzionali  di  cui  all'articolo   9,   comma   28,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui  all'articolo  1,  comma
557, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  nonche'  in  deroga
all'articolo 259,  comma  6,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro  420.000
per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  34,  comma  6,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
  Art. 30-quater (Incremento del Fondo salva-opere). - 1. Al fine  di
garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di  tutelare
i lavoratori e di  sostenere  le  attivita'  imprenditoriali  colpite
dall'emergenza sanitaria  in  corso,  il  Fondo  salva-opere  di  cui
all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' incrementato
di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. All'articolo 47, comma 1-quater,  del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58,  al  primo  periodo,  le  parole:  ",  ivi  compresa  la
possibilita' di affidare l'istruttoria, anche sulla base di  apposita
convenzione, a societa' o enti in possesso  dei  necessari  requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta',  scelti  mediante  gara"  sono
sostituite dalle seguenti: ". Il  Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili puo' svolgere l'istruttoria delle domande
nonche' tutte le attivita'  conseguenti  alla  surroga  prevista  dal
comma 1-ter, anche avvalendosi, sulla base di  apposite  convenzioni,
di societa' o enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti  tecnici,
organizzativi e di terzieta', scelti mediante gara ovvero individuati
ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102" e, al secondo  periodo,  le  parole:  "dalla  convenzione"  sono
sostituite dalle seguenti: "dalle convenzioni". 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. 
  Art. 30-quinquies (Contributo per i concessionari di aree demaniali
per  le  attivita'  di  pesca  e  acquacoltura).  -  1.  Al  fine  di
contrastare  gli  effetti  negativi  causati  alle  imprese   ittiche
dall'emergenza da COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno
2021 e' autorizzata la  spesa  di  1  milione  di  euro  al  fine  di
riconoscere un contributo, nella  misura  massima  stabilita  con  il
decreto di cui al comma 2 e in ogni  caso  non  superiore  al  canone
corrisposto, a favore dei concessionari di aree  demaniali  marittime
concernenti  zone  di  mare  territoriale   per   le   attivita'   di
acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della
fascia costiera e di zone acquee, nonche'  per  la  realizzazione  di
manufatti  per  il   conferimento,   il   mantenimento,   l'eventuale
trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. 
  2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  di  concerto
con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per
il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1  che
costituisce tetto di spesa massimo. 
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1  milione  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto. 
  4.  L'efficacia  della   presente   disposizione   e'   subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  Art.  30-sexies  (Proroga  del  Commissario  straordinario  per  la
sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia
di sicurezza per le gallerie della rete stradale). - 1. In  relazione
alla necessita'  di  garantire  la  continuita'  operativa  anche  in
relazione alle difficolta' connesse all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, al comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55, le parole: "fino al 31 dicembre  2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2023". 
  2. Per le finalita' di cui al presente articolo, la dotazione della
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario  di  cui
all'articolo 4-ter  del  citato  decreto-legge  n.  32  del  2019  e'
incrementata di 500.000 euro per l'anno 2022. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1  e  2,  pari  a
1.350.000 euro per l'anno 2022 e a 675.000 euro per l'anno  2023,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  4. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La
Commissione e' composta dal Presidente del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici o da un suo  delegato,  che  la  presiede,  da  sette
esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore  dei
lavori  pubblici,  da  due   rappresentanti   del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili designati dal  Ministro,
da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per  la  sicurezza  delle
ferrovie e delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali,  da  tre
rappresentanti del Ministero dell'interno designati  dal  Ministro  e
scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da
un rappresentante del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,   da   un   magistrato
amministrativo, da un magistrato contabile e  da  un  avvocato  dello
Stato, designati secondo le modalita' individuate  dagli  ordinamenti
di rispettiva appartenenza"; 
      2) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: 
  "11-bis.  Per  l'attuazione  dei  propri  compiti  e  funzioni,  la
Commissione  puo'  promuovere  attivita'   di   studio,   ricerca   e
sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza
delle gallerie"; 
    b) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 10-bis (Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie
aperte  al  traffico  ai  requisiti  minimi  di  sicurezza   di   cui
all'articolo 3).  -  1.  Al  fine  di  assicurare  un  tempestivo  ed
efficiente processo di adeguamento ai requisiti minimi  di  sicurezza
di cui all'articolo 3 delle  gallerie  aperte  al  traffico,  per  le
quali, alla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,
non e' stata richiesta la messa  in  servizio  secondo  la  procedura
prevista dall'allegato 4, i  Gestori,  entro  il  31  dicembre  2021,
trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza  alla
Commissione, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione  dei
lavori. 
  2. Per le gallerie  stradali  oggetto  dell'estensione  della  rete
transeuropea dei trasporti (TEN-T),  come  definita  dal  regolamento
(UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'11
dicembre 2013, i Gestori trasmettono alla Commissione,  per  ciascuna
galleria, entro il 30  giugno  2023,  il  progetto  della  sicurezza,
corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori. 
  3. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali e
impiantistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi 1
e 2 deve essere almeno quello di  un  progetto  definitivo  ai  sensi
dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque tale da: 
    a) individuare  gli  aspetti  qualitativi  e  quantitativi  degli
interventi previsti, gli aspetti geometrico-spaziali  e  i  requisiti
prestazionali di opere e impianti; 
    b) consentire  la  valutazione  dell'idoneita'  delle  specifiche
scelte progettuali adottate, in  relazione  ai  requisiti  minimi  di
sicurezza di cui all'allegato 2. 
  4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte  del  Gestore
del  progetto  della  sicurezza,  la  Commissione  procede  alla  sua
valutazione  e  all'eventuale   approvazione,   anche   mediante   la
formulazione di specifiche prescrizioni. 
  5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il  Gestore,
eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa  in
servizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4, entro il  31
dicembre 2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il
30 giugno 2027. 
  6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al comma
5, la Commissione, previa visita di sopralluogo alla galleria,  entro
sessanta giorni dalla presentazione da parte del  Gestore,  autorizza
la messa in  servizio  della  galleria  impartendo,  ove  necessario,
specifici  prescrizioni  e  adempimenti,  anche  mediante   eventuali
limitazioni all'esercizio. 
  7. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione e fino alla richiesta di messa in  servizio  di  cui  al
comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla  Commissione  e  al
Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  il
controllo delle attivita' finalizzate all'adeguamento ai requisiti di
cui all'articolo 3, nonche' dell'attuazione delle misure di sicurezza
temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, trasmettono un rapporto
semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni
anno. 
  8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene: 
    a) lo stato di avanzamento delle attivita' relative  al  processo
di adeguamento  delle  gallerie  alle  misure  di  sicurezza  di  cui
all'articolo 3, che evidenzi l'avanzamento effettivo delle  attivita'
rispetto a quello programmato nel progetto della sicurezza di cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo; 
    b) le  risultanze  del  monitoraggio  funzionale  delle  gallerie
svolto mediante  adeguati  sistemi  di  controllo,  anche  alla  luce
dell'adozione delle misure di  sicurezza  temporanee  minime  di  cui
all'articolo 10-ter; 
    c)  le  eventuali  variazioni  nell'adozione  delle   misure   di
sicurezza temporanee minime di cui  all'articolo  10-ter,  alla  luce
della progressiva realizzazione e del collaudo delle  opere  e  degli
impianti; 
    d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante  del
Gestore ai sensi del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal
Responsabile della sicurezza e dall'esperto  qualificato  di  cui  al
punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla  corretta  adozione  e  alla
perdurante idoneita', sotto il profilo della sicurezza, delle  misure
di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter. 
  9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie ai
requisiti di cui all'articolo 3, la Commissione  puo'  proporre  alle
prefetture - uffici territoriali del Governo competenti  di  adottare
le  necessarie  azioni  e  misure  correttive.  In  caso  di  mancata
presentazione della richiesta di messa in servizio di cui al comma 5,
le prefetture - uffici  territoriali  del  Governo  possono  disporre
sospensioni dell'esercizio, con  indicazione  di  eventuali  percorsi
alternativi, o ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto a quelle
eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-ter. 
  10. Le informazioni concernenti, in particolare, il  cronoprogramma
delle opere  ed  in  generale  l'avanzamento  fisico,  finanziario  e
procedurale delle stesse sono desunte dal sistema di monitoraggio  di
cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  Art. 10-ter (Disciplina transitoria  del  processo  di  adeguamento
delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di
cui all'articolo 3). - 1. Fino al rilascio  dell'autorizzazione  alla
messa in servizio di cui all'articolo 10-bis,  comma  6,  il  Gestore
provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta  al  traffico,  le
misure di sicurezza temporanee minime. 
  2. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  10,  la
Commissione puo' disporre ulteriori  limitazioni  dell'esercizio  nei
casi di: 
    a) inadempienza  alle  misure  di  sicurezza  temporanee  minime,
accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12; 
    b)  omessa   trasmissione   o   trasmissione   incompleta   delle
dichiarazioni  relative  all'adozione  delle  misure   di   sicurezza
temporanee minime ovvero delle  dichiarazioni  relative  ai  rapporti
semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-bis, comma 8"; 
    c) all'articolo 16: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. E' soggetto al pagamento  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da centomila euro  a  trecentomila  euro  il  Gestore  che
ometta di adempiere agli obblighi di cui all'articolo  10-bis,  comma
5, entro i termini ivi previsti"; 
      2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  "5-bis. Con decreto del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione,  sono  definite  le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi  1,
1-bis, 2 e 3". 
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili si provvede  all'aggiornamento  e  all'adeguamento  degli
allegati  al  decreto  legislativo  5  ottobre  2006,  n.   264,   in
conformita' a quanto previsto dal comma 4». 
  All'articolo 31: 
    al comma 1: 
      all'alinea,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «istituzioni
scolastiche» sono inserite le seguenti: «ed educative»; 
      alla lettera a), dopo  le  parole:  «igiene  individuale»  sono
inserite le seguenti: «, dell'aria»; 
      alla lettera c), dopo le parole: «istituzioni scolastiche» sono
inserite le seguenti: «ed educative statali»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.   In   considerazione    del    protrarsi    dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  e  del  relativo  impatto  sul  sistema
universitario, i collegi universitari di merito riconosciuti  nonche'
quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli  16  e  17
del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e dei relativi  decreti
attuativi  mantengono  il   proprio   status   con   riferimento   al
monitoraggio dei requisiti  di  riconoscimento  e  dei  requisiti  di
accreditamento  basato  sui   dati   relativi   all'anno   accademico
2020/2021, a prescindere dal loro rispetto»; 
    al  comma  2,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «istituzioni
scolastiche» sono inserite le seguenti: «ed educative statali»; 
    al comma  4,  dopo  le  parole:  «istituzioni  scolastiche»  sono
inserite le seguenti:  «ed  educative  statali»  e  le  parole:  «del
decreto interministeriale 28 agosto 2018,  n.  129»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 agosto 2018,  n.
129,»; 
    al comma  5,  dopo  le  parole:  «istituzioni  scolastiche»  sono
inserite le seguenti: «ed educative statali e comunali,  paritarie  e
del sistema integrato di educazione e  di  istruzione  dalla  nascita
sino a sei anni, nonche' degli enti universitari e delle  istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»; 
    al  comma  6,  primo  periodo,  dopo  le   parole:   «istituzioni
scolastiche » sono inserite le seguenti: «ed educative statali»; 
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis. Per le finalita' di cui al comma 6 sono inoltre  stanziati,
a supporto della  gestione  della  situazione  emergenziale  e  dello
sviluppo  di  attivita'  volte  a  potenziare   l'offerta   formativa
extracurricolare, 3 milioni di euro per l'anno  2021,  da  trasferire
alla regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e alle province autonome di
Trento e di Bolzano  per  il  riparto  alle  istituzioni  scolastiche
situate nei territori di competenza. 
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a  3  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto»; 
    alla rubrica, le parole:  «emergenza  COVID-19»  sono  sostituite
dalle seguenti: «emergenza da COVID-19». 
  All'articolo 32: 
    al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di 35  milioni»  sono
aggiunte le seguenti: «di euro»; 
    alla rubrica, le parole:  «sostegno  fruizione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sostegno alla fruizione» e le parole:  «Regioni  del
mezzogiorno»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «regioni   del
Mezzogiorno». 
  Dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente: 
  «Art. 32-bis  (Misure  di  semplificazione  per  l'ampliamento  dei
collegamenti digitali). -  1.  Al  fine  di  ampliare  le  misure  di
semplificazione per  la  realizzazione  di  collegamenti  digitali  e
migliorare l'accesso ai servizi digitali  per  cittadini  e  imprese,
resi ancora piu' urgenti  e  necessari  dall'emergenza  da  COVID-19,
anche  oltre  la  cessazione  della  stessa,  all'articolo   20   del
decreto-legge   31   dicembre   2020,   n.   183,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  dopo  le  parole:  "n.  62,"  sono  inserite  le
seguenti: "degli uffici postali e dei centri di  lavorazione  postale
di Poste italiane S.p.A."; 
    b) al comma 2-bis, dopo le parole:  "n.  62,"  sono  inserite  le
seguenti: "degli uffici postali e dei centri di  lavorazione  postale
di Poste italiane S.p.A."; 
    c) alla rubrica, dopo le parole: "delle scuole" sono inserite  le
seguenti:  ",  degli  uffici  postali,  dei  centri  di   lavorazione
postale"». 
  All'articolo 33: 
    al comma 1,  secondo  periodo,  le  parole:  «ovvero  piattaforme
digitali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «o   di   piattaforme
digitali»; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis.  Al  fine  di  consentire  una   tempestiva   ed   efficace
riprogrammazione delle attivita' di ricerca e di garantire la  giusta
qualita' e maturita' ai relativi  progetti,  sospesi  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi  titolari  di
borse di studio ai sensi  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio
2013, n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3  luglio  1998,  n.  210,
possono presentare richiesta di proroga, non superiore  a  tre  mesi,
del termine finale del corso, con conseguente erogazione della  borsa
di studio per il periodo corrispondente. 
  2-ter. Della proroga di cui al comma 2-bis possono altresi'  fruire
i dottorandi non percettori di borsa di studio,  nonche'  i  pubblici
dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In
quest'ultimo   caso   spetta   alla   pubblica   amministrazione   di
appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della
proroga del corso di dottorato. 
  2-quater. Per le finalita' di cui al comma 2-bis, il fondo  per  il
finanziamento ordinario delle universita',  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera a),  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e'
incrementato di 61,6 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2-quinquies. All'onere derivante dai commi  da  2-bis  a  2-quater,
pari a 61,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 60
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto e,  quanto  a  1,6
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2-sexies. In considerazione dei gravi effetti economici in  atto  e
delle criticita' derivanti dall'emergenza epidemiologica  conseguente
alla  diffusione  del  COVID-19,  all'articolo  238,  comma  2,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo ed il quarto periodo sono
sostituiti dal seguente: "Per le medesime finalita' di cui  al  comma
1, e' altresi' autorizzata la spesa, per un importo pari a 1  milione
di euro a decorrere dall'anno 2021, in favore dell'Istituto superiore
per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale   (ISPRA),   di   cui
all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133".  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari  a  1  milione  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dell'incremento  di  cui  all'articolo  238,
comma 2, primo periodo, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77». 
  All'articolo 34: 
    al  comma  2,  le  parole:  «,  ovvero  dell'Autorita'   politica
delegata» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'Autorita'  politica
delegata» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sui predetti
decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva  e
turismo accessibile e' acquisito, rispettivamente  per  ogni  singolo
decreto, il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e  la
transizione digitale, dell'Autorita' politica delegata in materia  di
sport e del Ministro del turismo»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Gli interventi e i progetti di cui al comma 2 interessano i
seguenti ambiti di intervento: 
    a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche  digitali,
per le politiche di inclusione delle persone con  disabilita',  anche
destinate ad attivita' ludico-sportive; 
    b) inclusione lavorativa  e  sportiva,  nonche'  per  il  turismo
accessibile per le persone con disabilita'»; 
    al  comma  3,  lettera  a),  le  parole:  «"e  20  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «"e di 20 milioni di euro». 
  Dopo l 'articolo 34 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  34-bis  (Contributo   alla   Federazione   nazionale   delle
istituzioni pro-ciechi). - 1. A decorrere dall'anno 2021, le  risorse
finanziarie del Fondo nazionale  per  le  politiche  sociali  di  cui
all'articolo 20, comma 8,  della  legge  8  novembre  2000,  n.  328,
destinate alla copertura degli oneri relativi  alla  concessione  del
contributo  annuo  a  favore  della   Federazione   nazionale   delle
istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23  gennaio  1930,  n.
119, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 28  agosto  1997,
n. 284, pari ad euro 1.032.914,  sono  trasferite,  per  le  medesime
finalita', sull'apposito capitolo di spesa iscritto  nello  stato  di
previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
nell'ambito   del   programma   "Terzo   settore    (associazionismo,
volontariato, Onlus e formazioni sociali) e  responsabilita'  sociale
delle  imprese  e  delle  organizzazioni"  della  missione   "Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia". 
  Art. 34-ter (Misure per il riconoscimento della  lingua  dei  segni
italiana e l'inclusione delle persone con disabilita' uditiva). -  1.
In attuazione degli  articoli  2  e  3  della  Costituzione  e  degli
articoli 21 e 26 della Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
europea, nonche' in armonia  con  gli  articoli  9,  21  e  24  della
Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con
disabilita', fatta a New York il 13 dicembre  2006  e  ratificata  ai
sensi della legge 3 marzo  2009,  n.  18,  la  Repubblica  riconosce,
promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua  dei
segni italiana tattile (LIST). 
  2. La Repubblica riconosce  le  figure  dell'interprete  in  LIS  e
dell'interprete in  LIST  quali  professionisti  specializzati  nella
traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della  LIST,
nonche'  nel  garantire  l'interazione  linguistico-comunicativa  tra
soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione
in modalita' visivo-gestuale codificata delle espressioni  utilizzate
nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue  dei  segni
tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o  del
Ministro  per  le  disabilita',   di   concerto   con   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono definiti i percorsi  formativi  per  l'accesso
alle professioni di interprete in LIS e di interprete in LIST e  sono
altresi' definite le norme  transitorie  per  chi  gia'  esercita  le
medesime professioni alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo  31  marzo  2001,  n.  165,  promuovono  progetti
sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in  LIS
e in LIST e di sottotitolazione. 
  4. Al fine di  favorire  l'inclusione  sociale  delle  persone  con
disabilita'  uditiva,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri
promuove campagne di comunicazione. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede a valere sulle risorse del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma 456, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  che,  per  l'anno
2021, e' incrementato di 4 milioni di euro. 
  6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  il  comma
458 e' sostituito dal seguente: 
  "458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  o  del
Ministro con delega in materia di  disabilita',  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997,  n.  281,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le   modalita'   per
l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 456". 
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  5,  pari  a  4
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del
presente decreto». 
  All'articolo 35: 
    al comma 2, le parole: «nonche' assicurare» sono sostituite dalle
seguenti: «nonche' di assicurare»; 
    al comma 4, dopo le parole: «per lo svolgimento» e'  inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,» e le  parole:  «e  di  cui  euro
1.150.000» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro 1.150.000»; 
    al comma 5, le parole: «Guardia Costiera» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Guardia costiera,» e le parole: «e di euro 1.600.958» sono
sostituite dalle seguenti: «ed euro 1.600.958»; 
    al comma 8, alla lettera a) e' premessa la seguente: 
      «0a) al comma 1024, le parole: "la spesa  di  euro  166.678.933
per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "la  spesa  di  euro
176.730.722  per  l'anno  2021"   e   le   parole:   "con   specifica
destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250"  sono  sostituite
dalle seguenti: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro
174.260.039"»; 
    al comma 9, la parola: «7.164.575» e' sostituita dalla  seguente:
«17.216.364»; 
    il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  «10. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9 del presente articolo,
pari a euro 158.223.789 per l'anno 2021, si provvede, quanto  a  euro
148.172.000, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a  euro  10.051.789,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 41 del presente decreto»; 
    dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
  «10-bis. In considerazione dei gravi effetti economici  in  atto  e
delle criticita' derivanti dall'emergenza epidemiologica  conseguente
alla diffusione del COVID-19, al fine di far fronte, nei limiti delle
risorse autorizzate ai sensi del presente  comma,  alle  esigenze  di
stoccaggio,   movimentazione    e    facchinaggio    dei    materiali
indispensabili per l'efficienza  delle  Forze  armate,  limitatamente
all'anno 2021, e' autorizzata la spesa di euro 700.000. 
  10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 700.000  euro
per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto». 
  Dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente: 
  «Art. 35-bis (Divise antisommossa per la Polizia penitenziaria).  -
1. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza  in
ambito carcerario, e' autorizzata la  spesa  di  euro  1.500.000  per
l'anno 2021 da destinare all'acquisto di divise antisommossa e  altri
strumenti di protezione individuale per  gli  appartenenti  al  Corpo
della polizia penitenziaria, per interventi in situazioni  a  rischio
di incolumita'. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto». 
  All'articolo 36: 
    al comma 1, le parole: «Il fondo  per  la  parte  corrente»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il fondo di parte corrente»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, le parole: "nell'anno 2019  e  nell'anno  2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "negli anni 2019, 2020 e 2021"»; 
    dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:  "18  mesi"  sono
sostituite dalle seguenti: "36 mesi"; 
    b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
  "2-ter. Relativamente agli spettacoli dal  vivo  rinviati  a  causa
dell'emergenza da COVID-19, i titoli di accesso gia' acquistati  alla
data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  rimangono
validi per la durata di cui al comma 2, secondo periodo, a condizione
che lo spettacolo sia posticipato  con  data  certa  e  comunque  non
successiva al 31 dicembre 2023". 
  4-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  126,
il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Le disposizioni di cui  all'articolo  88,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si  applicano  anche  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021  e  i
termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione". 
  4-quater. La dotazione del fondo "Carta della  cultura",  istituito
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio  2020,  n.
15, e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021. Al relativo
onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
41 del presente decreto». 
  Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 36-bis (Sostegno alla cultura). - 1. Al fine di sostenere  le
attivita' teatrali e  gli  spettacoli  dal  vivo,  alle  imprese  che
svolgono le suddette attivita' e che abbiano  subito  nell'anno  2020
una riduzione del fatturato  di  almeno  il  20  per  cento  rispetto
all'anno 2019 e' riconosciuto un credito d'imposta del 90 per  cento,
quale contributo straordinario. 
  2. Il credito d'imposta di cui al  comma  1  spetta  per  le  spese
sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle attivita' di  cui
allo stesso comma 1, anche se alle stesse si e' proceduto  attraverso
l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo,
quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. 
  3. Il credito  d'imposta  e'  concesso  anche  qualora  le  imprese
abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti  previsti
a carico del Fondo unico per lo spettacolo. 
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. 
  5. Il credito d'imposta e'  utilizzabile  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta nel quale e' stata sostenuta la
spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e'  autorizzato
nel limite complessivo  di  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.
All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34,  comma
6, del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  comunicazione  della
Commissione europea C (2020) 1863 final del 19  marzo  2020,  recante
"Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19",  e  successive
modificazioni. 
  Art. 36-ter (Misure per le attivita' sportive). -  1.  All'articolo
216  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  il  comma  4  e'
sostituito dal seguente: 
  "4. La  sospensione  delle  attivita'  sportive  determinata  dalle
disposizioni  emergenziali  connesse  all'epidemia  di  COVID-19   si
qualifica  come  sopravvenuta  impossibilita'  della  prestazione  in
relazione ai  contratti  di  abbonamento  per  l'accesso  ai  servizi
offerti da palestre, piscine e impianti sportivi  di  ogni  tipo,  ai
sensi e per gli effetti  dell'articolo  1463  del  codice  civile.  I
soggetti  che  offrono  servizi  sportivi  possono  riconoscere  agli
acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al  rimborso
o allo svolgimento delle attivita' con modalita'  a  distanza  quando
realizzabili,  un  voucher  di  valore  pari   al   credito   vantato
utilizzabile entro sei mesi  dalla  fine  dello  stato  di  emergenza
nazionale"». 
  All'articolo 37: 
    al  comma  2,  primo  periodo,  le  parole:   «settore   bancario
finanziario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «settore  bancario,
finanziario»; 
    al comma 3, al primo periodo, le parole:  «del  17  giugno  2015»
sono sostituite dalle seguenti: «, del 17 giugno 2014» e,  al  quarto
periodo, dopo le parole: «fermo restando quanto previsto al comma  2»
sono inserite le seguenti: «del presente articolo»; 
    dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione  e  soluzione
delle crisi aziendali nel perdurare dell'emergenza epidemiologica  da
COVID-19 e di contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti
dalla crisi sul sistema  produttivo  nazionale,  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 852, quinto periodo,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 1 milione  di  euro  per
l'anno 2021, da  destinare  al  potenziamento  e  all'implementazione
delle attivita' ivi previste. Ai relativi oneri, pari a 1 milione  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico». 
  Dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 37-bis (Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto).  -
1. In  considerazione  dei  gravi  effetti  derivanti  dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al  fine  di  sostenere  il  settore  del
trasporto, alle  imprese  di  autotrasporto  merci  in  conto  terzi,
iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche  e  giuridiche  che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si applica
per l'anno 2021, nel limite di spesa  massima  di  cui  al  comma  2,
l'obbligo  di   contribuzione   nei   confronti   dell'Autorita'   di
regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma  6,  lettera
b), del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  1,4  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del
presente decreto. 
  Art. 37-ter (Modifica all'articolo 182-bis  del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267). - 1. All'articolo 182-bis del regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267, dopo il settimo comma e' inserito il seguente: 
  "Qualora  dopo  l'omologazione  si  rendano  necessarie   modifiche
sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche  idonee
ad   assicurare   l'esecuzione   degli   accordi,   richiedendo    al
professionista indicato al primo comma il rinnovo della relazione. In
tal caso, il piano modificato e  la  relazione  sono  pubblicati  nel
registro delle imprese  e  della  pubblicazione  e'  dato  avviso  ai
creditori  a  mezzo  di  lettera  raccomandata  o  posta  elettronica
certificata. Entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  dell'avviso  e'
ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto
comma"». 
  All'articolo 38: 
    al comma  5,  dopo  le  parole:  «indennita'  di  sostegno»  sono
inserite le seguenti: «a valere sul fondo» e dopo le parole:  «misure
di sostegno» sono inserite le seguenti: «a valere sulle risorse». 
  All'articolo 39: 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77,  dopo  il
comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  "1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, fermo restando il rispetto  della
normativa vigente in materia di igiene dei  prodotti  alimentari,  le
disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del  lavaggio
e dell'asciugatura, si applicano  anche  ai  prodotti  ortofrutticoli
destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti  per
il consumo che assicurano l'assenza  di  elementi  inquinanti  ovvero
nocivi. 
  1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di concerto con il Ministro della salute e  il  Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati  i
parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di  cui
al comma 1-bis". 
  1-ter. All'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.  21,
il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  "6.  Fino  al  31   dicembre   2021   e'   sospesa   l'applicazione
dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e gia' immessi  in
commercio  o  etichettati  al  1°   gennaio   2022   possono   essere
commercializzati fino ad esaurimento delle scorte"». 
  Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 39-bis (Accesso delle imprese agricole al conto  termico).  -
1.  Fino  al  31  dicembre  2022,  nelle  zone  montane   le   misure
d'incentivazione di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51
del 2 marzo 2016, si applicano anche alle  imprese  il  cui  titolare
esercita le attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile. 
  Art.  39-ter   (Semplificazioni   in   materia   di   controllo   e
certificazione  delle  macchine  agricole  e  forestali).  -  1.   Il
Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali,
nell'ambito delle  proprie  competenze,  al  fine  di  sviluppare  le
conoscenze tecniche indispensabili ad  assicurare  la  competitivita'
del settore meccanico agrario,  puo'  avvalersi,  previa  stipula  di
apposita convenzione, per l'anno 2021 e nel limite di spesa di cui al
comma 3 che  costituisce  tetto  di  spesa  massima,  dell'assistenza
tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola (ENAMA). 
  2. In particolare, rientrano nell'attivita' di  assistenza  tecnica
di cui al comma 1: 
    a)  il  coordinamento  e  il  controllo   delle   operazioni   di
certificazione OCSE dei trattori agricoli e  forestali  condotte  dai
centri di prova operanti in Italia; 
    b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole  per  l'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali  22  gennaio  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014; 
    c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie  nel  settore
della meccanica  agraria,  dell'agricoltura  di  precisione  e  della
produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole,
anche  in  collaborazione  con  gli  enti  di  ricerca  vigilati  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  0,5  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del
presente decreto. 
  Art. 39-quater  (Disposizioni  in  materia  di  materiale  vegetale
spiaggiato). - 1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", nonche', fino al 31 dicembre 2022,  la  posidonia
spiaggiata,  laddove  reimmessa  nel  medesimo  ambiente   marino   o
riutilizzata a fini agronomici o in  sostituzione  di  materie  prime
all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi  che  non
danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana"». 
  All'articolo 40: 
    al  comma  1,  lettera   b),   dopo   le   parole:   «commissario
straordinario» il segno  di  interpunzione:  «;»  e'  sostituito  dal
seguente: «.». 
  Dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 40-bis  (Assegnazione  di  risorse  residue  del  Commissario
straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera). -  1.  Le
risorse residue di cui all'articolo 4-bis, comma 9, lettere a) e  b),
del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16  novembre  2018,  n.  130,  disponibili
nella contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di
cui all'articolo 1, comma l, del medesimo decreto-legge,  nel  limite
di 35 milioni di euro, a seguito di una ricognizione del  Commissario
che ne attesti l'eccedenza  rispetto  alle  esigenze  da  soddisfare,
possono  essere  trasferite  dalla  suddetta  contabilita'   speciale
direttamente al comune di Genova e utilizzate per la realizzazione di
investimenti di rigenerazione e riqualificazione  urbana  delle  aree
sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio  di  tali
interventi e' assicurato da parte del comune  ai  sensi  del  decreto
legislativo  29   dicembre   2011,   n.   229.   Contestualmente   al
trasferimento di cui al primo periodo, il  Commissario  straordinario
provvede alla restituzione delle somme erogate  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti a titolo  di  anticipazione  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 109  del  2018,
mediante versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato,  per  la
successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili per il finanziamento di programmi gia' previsti
nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di  cui  all'articolo
1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, individuati  con
decreto del medesimo Ministero. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  Art.   40-ter   (Proroga   delle   disposizioni   in   materia   di
ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura
esecutiva). - 1. L'articolo 41-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  2019,
n. 157, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 41-bis (Mutui  ipotecari  per  l'acquisto  di  beni  immobili
destinati a prima casa e oggetto di procedura  esecutiva).  -  1.  Al
fine  di  fronteggiare,  in  via  eccezionale,   temporanea   e   non
ripetibile, i casi piu' gravi di crisi economica dei consumatori, ove
una banca, o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
o una societa' di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile  1999,  n.
130, che sia creditore ipotecario di primo grado,  abbia  iniziato  o
sia intervenuto in una  procedura  esecutiva  immobiliare  avente  ad
oggetto l'abitazione principale del debitore, il  debitore,  che  sia
qualificato come consumatore  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,
lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206, puo', quando ricorrono le condizioni  di  cui
al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere
ovvero richiesta di un  finanziamento,  con  surroga  nella  garanzia
ipotecaria esistente, a  un  terzo  finanziatore  che  rientri  nelle
citate categorie soggettive, il cui ricavato deve  essere  utilizzato
per estinguere il  mutuo  in  essere.  Il  debito  rinegoziato  o  il
finanziamento del terzo possono essere assistiti  dalla  garanzia  di
cui al comma 4 e possono godere del beneficio dell'esdebitazione  per
il debito residuo. 
  2. Il diritto di  cui  al  comma  1  sussiste  al  ricorrere  delle
seguenti condizioni: 
    a) che l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce  abitazione
principale del debitore e questi abbia rimborsato,  alla  data  della
presentazione dell'istanza,  almeno  il  5  per  cento  del  capitale
originariamente  finanziato;  l'immobile  deve  essere   adibito   ad
abitazione principale del debitore quando e'  iniziata  la  procedura
esecutiva e per l'intera durata  della  stessa,  non  deve  rientrare
nelle  categorie  catastali  A1,  A8  e  A9  e  non  deve  avere   le
caratteristiche di lusso indicate nel  decreto  del  Ministro  per  i
lavori pubblici n. 1072 del 2 agosto 1969, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969; 
    b) che la richiesta  sia  presentata  entro  il  termine  del  31
dicembre 2022, a condizione che al momento  della  presentazione  sia
pendente  una  procedura  esecutiva  immobiliare  sul  bene,  il  cui
pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021; 
    c) che il debito complessivo  calcolato  ai  sensi  dell'articolo
2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia  superiore
a euro 250.000; 
    d) che l'importo offerto sia pari al minor valore tra  il  debito
per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera c), e
il 75 per cento del prezzo base della  successiva  asta  ovvero,  nel
caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del  bene
come determinato dall'esperto di cui all'articolo 569 del  codice  di
procedura civile; 
    e) che la  restituzione  dell'importo  rinegoziato  o  finanziato
avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non  superiore
a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo  e
comunque tale che  la  sua  durata  in  anni,  sommata  all'eta'  del
debitore, non superi il numero di 80. 
  3. In alternativa agli accordi previsti dal comma 1, il coniuge, la
parte dell'unione civile, il convivente di fatto di cui alla legge 20
maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini fino al  terzo  grado  del
debitore, al ricorrere in capo a quest'ultimo delle condizioni di cui
al comma 2, possono formulare richiesta di un finanziamento destinato
all'estinzione del debito di cui al  comma  1,  avente  il  contenuto
previsto dal comma 2. Il finanziamento puo'  essere  assistito  dalla
garanzia di cui al comma 4. 
  4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli  accordi  di
cui ai commi 1 e 3 del presente  articolo  possono  essere  assistiti
dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per
la prima casa, di cui all'articolo 1, comma  48,  lettera  c),  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. Alla presente finalita' e'  riservata
una quota di 8 milioni di euro per  l'anno  2021,  nell'ambito  della
dotazione   del   Fondo   medesimo,   che   e'    corrispondentemente
rifinanziato. La garanzia e' concessa nella misura del 50  per  cento
delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per  quanto
non diversamente disposto con il presente articolo,  le  disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre
2013, n. 147, del relativo decreto ministeriale di  attuazione  e  di
ogni altro atto esecutivo o attuativo. 
  5. Il creditore o, nei casi di cui  al  comma  3,  il  finanziatore
svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto  di  quanto
previsto  nella  disciplina  di   vigilanza   prudenziale   ad   esso
applicabile, all'esito della quale puo'  accettare  la  richiesta  di
rinegoziazione o di finanziamento, a condizione che il suo  contenuto
sia conforme alle previsioni di cui al comma 2 e previa verifica  con
esito positivo del merito creditizio del debitore  ovvero,  nei  casi
regolati dal comma 3, del destinatario del  finanziamento.  L'istanza
puo' essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilita'. 
  6. Al rapporto derivante dagli  accordi  di  rinegoziazione  e  dai
finanziamenti di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo  40,  comma
2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385. 
  7. Il giudice che dirige l'esecuzione immobiliare di cui  al  comma
1, su istanza del debitore che ha fatto richiesta  di  rinegoziazione
del mutuo, sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, puo'
sospendere il  processo  fino  a  sei  mesi.  L'istanza  puo'  essere
proposta nei  termini  di  cui  all'articolo  624-bis,  primo  comma,
secondo periodo, del codice di procedura civile e il giudice provvede
secondo quanto previsto dai restanti periodi del predetto  comma.  Si
applica altresi' il secondo comma dell'articolo 624-bis del codice di
procedura civile. 
  8. La rinegoziazione  di  cui  al  comma  1,  con  beneficio  della
garanzia di cui al comma 4,  puo'  altresi'  essere  contenuta  nella
proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla  legge  27
gennaio 2012, n. 3. 
  9. Il piano del consumatore e la proposta di accordo  di  cui  alla
legge 27 gennaio 2012,  n.  3,  possono  prevedere  che  un  soggetto
finanziatore tra quelli indicati al comma 1 conceda  al  debitore  un
finanziamento, con surroga nella garanzia  ipotecaria  esistente,  il
cui ricavato deve  essere  utilizzato  per  estinguere  il  mutuo  in
essere. Il finanziamento e' assistito  dalla  garanzia  prevista  dal
comma 4. 
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41". 
  Art.   40-quater   (Disposizioni   in   materia   di    sospensione
dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili).  -  1.
La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti  di  rilascio  degli
immobili, anche ad uso non  abitativo,  prevista  dall'articolo  103,
comma 6, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  limitatamente  ai
provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento  del  canone
alle  scadenze   e   ai   provvedimenti   di   rilascio   conseguenti
all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma,  del  codice
di  procedura  civile,  del  decreto  di  trasferimento  di  immobili
pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, e' prorogata: 
    a) fino al 30 settembre 2021  per  i  provvedimenti  di  rilascio
adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; 
    b) fino al 31 dicembre  2021  per  i  provvedimenti  di  rilascio
adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021». 
  All'articolo 42: 
    al comma 5, secondo periodo, le parole: «al medesimo comma»  sono
sostituite dalle seguenti: «al medesimo comma 6 dell'articolo 3 della
legge n. 178 del 2020»; 
    al comma 9, le parole: «dell'epidemia "Covid-19"» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'epidemia da COVID-19»; 
    al comma 10,  lettera  c),  le  parole:  «dall'abrogazione  della
disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'abrogazione delle
disposizioni». 
  Dopo l'articolo 42 e' inserito il seguente: 
  «Art. 42-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le  disposizioni  del
presente decreto si applicano nelle  regioni  a  statuto  speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione». 
  All'allegato 1 e' premesso il seguente: 
 
                                                          «Allegato A 
                                    (Articolo 2, comma 2, lettera c)) 
 
                        Riparto delle risorse 
    
=====================================================================
|            REGIONE            |          QUOTA SPETTANTE          |
+===============================+===================================+
|BOLZANO                        |                       € 64.400.000|
+-------------------------------+-----------------------------------+
|TRENTO                         |                       € 50.600.000|
+-------------------------------+-----------------------------------+
|VENETO                         |                       € 24.774.995|
+-------------------------------+-----------------------------------+
|LOMBARDIA                      |                       € 24.057.883|
+-------------------------------+-----------------------------------+
|VALLE D'AOSTA                  |                       € 20.435.083|
+-------------------------------+-----------------------------------+
|PIEMONTE                       |                       € 18.783.151|
+-------------------------------+-----------------------------------+
|ABRUZZO                        |                        € 5.931.068|
+-------------------------------+-----------------------------------+
|FRIULI VENEZIA GIULIA          |                        € 3.794.994|
+-------------------------------+-----------------------------------+
|EMILIA-ROMAGNA                 |                        € 3.721.052|
+-------------------------------+-----------------------------------+
|MARCHE                         |                        € 2.768.442|
+-------------------------------+-----------------------------------+
|TOSCANA                        |                        € 2.538.480|
+-------------------------------+-----------------------------------+
|SICILIA                        |                        € 2.042.130|
+-------------------------------+-----------------------------------+
|BASILICATA                     |                        € 1.695.175|
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|UMBRIA                         |                        € 1.530.266|
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|CALABRIA                       |                        € 1.113.732|
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|CAMPANIA                       |                          € 743.720|
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|MOLISE                         |                          € 409.494|
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|LIGURIA                        |                          € 352.380|
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|LAZIO                          |                          € 172.042|
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|SARDEGNA                       |                          € 101.116|
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|PUGLIA                         |                           € 34.796|
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|                               |                                   |
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|TOTALE                         |                      € 230.000.000|
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