(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  22
  MARZO 2021, N. 42. 
 
  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  1-bis  (Modifiche  agli  articoli  7  e  8   del   decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 27). - 1. Al  decreto  legislativo  2
febbraio 2021, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 e' soppresso; 
      b) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 8 e' abrogata. 
    Art. 1-ter (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 24  giugno
2014,  n.  91,  concernenti  l'istituto  della  diffida  nel  settore
agroalimentare). - 1. All'articolo  1  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        "3. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e
di sicurezza alimentare, per  le  quali  e'  prevista  l'applicazione
della  sanzione  amministrativa  pecuniaria,  l'organo  di  controllo
incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di
violazioni  sanabili,  diffida  l'interessato   ad   adempiere   alle
prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data  di
notificazione dell'atto  di  diffida  e  ad  elidere  le  conseguenze
dannose o pericolose  dell'illecito  amministrativo.  Per  violazioni
sanabili si intendono errori e omissioni formali che  comportano  una
mera  operazione  di  regolarizzazione,  ovvero  violazioni  le   cui
conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata
ottemperanza alle prescrizioni contenute  nella  diffida  di  cui  al
presente comma entro  il  termine  indicato,  l'organo  di  controllo
effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. In  tale  ipotesi  e'  esclusa  l'applicazione
dell'articolo 16 della citata  legge  n.  689  del  1981.  I  termini
concessi per adempiere  alla  diffida  sono  sospensivi  dei  termini
previsti per la notificazione  degli  estremi  della  violazione.  Il
procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non
conformi siano stati gia' immessi in commercio, anche solo in parte"; 
      b) al comma 4, primo periodo, le parole: "della sola  sanzione"
sono sostituite dalle seguenti: "della sanzione"». 
  All'articolo 2, la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Clausola
di invarianza finanziaria».