Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22
MARZO 2021, N. 42.
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 27). - 1. Al decreto legislativo 2
febbraio 2021, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 e' soppresso;
b) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 8 e' abrogata.
Art. 1-ter (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, concernenti l'istituto della diffida nel settore
agroalimentare). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e
di sicurezza alimentare, per le quali e' prevista l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo
incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di
violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle
prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di
notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze
dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni
sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una
mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui
conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata
ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al
presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo
effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24
novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione
dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini
concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini
previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il
procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non
conformi siano stati gia' immessi in commercio, anche solo in parte";
b) al comma 4, primo periodo, le parole: "della sola sanzione"
sono sostituite dalle seguenti: "della sanzione"».
All'articolo 2, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Clausola
di invarianza finanziaria».