(Accordo-art. 10)
 
                             ARTICOLO 10 
                          ENTRATA IN VIGORE 
 
  Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della
seconda delle due notifiche scritte con cui ciascuna Parte informera'
l'altra Parte, attraverso  i  canali  diplomatici,  dell'espletamento
delle rispettive procedure nazionali previste per l'entrata in vigore
del presente Accordo.