ARTICOLO 11
PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E
PROGRAMMI
1. Con il consenso di entrambe le Parti, sara' possibile stipulare
Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in
materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili, ai sensi
del presente Accordo.
2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti
in conformita' alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi
del presente Accordo senza interferire con le normative nazionali di
ciascuna Parte.
3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente
Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto,
sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della
Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa del
Burkina Faso, su basi d'interesse reciproco, in stretto coordinamento
con i due Ministeri degli Affari Esteri e con le Autorita' competenti
per la Sicurezza, per gli aspetti riguardanti le informazioni
classificate delle Parti.
4. Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto con il
reciproco consenso delle Parti, tramite uno Scambio di Note,
attraverso i canali diplomatici.
5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni
entreranno in vigore secondo le modalita' previste all'Articolo 10
del presente Accordo.