(Accordo-art. 11)
 
                             ARTICOLO 11 
           PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E 
                              PROGRAMMI 
 
  1. Con il consenso di entrambe le Parti, sara' possibile  stipulare
Protocolli aggiuntivi  in  ambiti  specifici  della  cooperazione  in
materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili, ai  sensi
del presente Accordo. 
  2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti  saranno  redatti
in conformita' alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi
del presente Accordo senza interferire con le normative nazionali  di
ciascuna Parte. 
  3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente
Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi  saranno  messi  a  punto,
sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero  della
Difesa della Repubblica Italiana e dal  Ministero  della  Difesa  del
Burkina Faso, su basi d'interesse reciproco, in stretto coordinamento
con i due Ministeri degli Affari Esteri e con le Autorita' competenti
per  la  Sicurezza,  per  gli  aspetti  riguardanti  le  informazioni
classificate delle Parti. 
  4. Il presente Accordo potra' essere  emendato  o  rivisto  con  il
reciproco  consenso  delle  Parti,  tramite  uno  Scambio  di   Note,
attraverso i canali diplomatici. 
  5.  I  Protocolli  aggiuntivi,  gli  emendamenti  e  le   revisioni
entreranno in vigore secondo le modalita'  previste  all'Articolo  10
del presente Accordo.