(Accordo-art. 12)
 
                             ARTICOLO 12 
                          DURATA E TERMINE 
 
  1. Il presente Accordo restera' in vigore fino a quando  una  delle
Parti non decidera', in qualsiasi momento, di denunciarlo. 
  2. La denuncia dell'Accordo effettuata da una  delle  Parti  dovra'
essere notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali
diplomatici. La stessa avra' effetto novanta  (90)  giorni  dopo  che
l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica. 
  3. La denuncia del presente Accordo non influira' sui  programmi  e
le attivita' in corso previste  dallo  stesso,  se  non  diversamente
concordato tra le Parti. 
 
  IN  FEDE  DI  CHE,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico