ARTICOLO 12
DURATA E TERMINE
1. Il presente Accordo restera' in vigore fino a quando una delle
Parti non decidera', in qualsiasi momento, di denunciarlo.
2. La denuncia dell'Accordo effettuata da una delle Parti dovra'
essere notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali
diplomatici. La stessa avra' effetto novanta (90) giorni dopo che
l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica.
3. La denuncia del presente Accordo non influira' sui programmi e
le attivita' in corso previste dallo stesso, se non diversamente
concordato tra le Parti.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai
rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.
Parte di provvedimento in formato grafico