(Accordo-art. 2)
 
                             ARTICOLO 2 
                        COOPERAZIONE GENERALE 
 
  1. Attuazione 
    a. Sulla base del presente Accordo le  Parti  potranno  elaborare
Intese Tecniche per attuare la  cooperazione  militare  e  tecnica  e
stabilire  dei  piani,  annuali  e   pluriennali,   di   cooperazione
bilaterale nel settore della difesa  che  prevedranno  i  luoghi,  le
date,  il  numero  dei  partecipanti  cosi'  come  le  modalita'   di
attuazione delle attivita' di cooperazione. 
    b. Il Piano di cooperazione annuale potra'  essere  sottoscritto,
di comune accordo, dai Rappresentanti autorizzati dalle Parti. 
    c. Le attivita' concrete di cooperazione nel campo  della  difesa
saranno organizzate e  condotte  dal  Ministero  della  Difesa  della
Repubblica Italiana e  dal  Ministero  incaricato  della  Difesa  del
Burkina Faso. 
    d. Consultazioni tra Rappresentanti delle  Parti  possono  essere
organizzate, alternativamente in Italia e in Burkina Faso, allo scopo
di elaborare e di approvare, ove opportuno e  previo  consenso  delle
Parti, eventuali  accordi  specifici  a  completamento  del  presente
Accordo, nonche' eventuali programmi di  cooperazione  tra  le  Forze
Armate italiane e le Forze Armate del Burkina Faso. 
 
  2. Campi 
  La cooperazione tra le Parti potra' includere i campi  del  settore
della difesa di seguito elencati: 
    a. politica di difesa; 
    b. ricerca e  sviluppo,  supporto  logistico  e  acquisizione  di
prodotti e servizi per la difesa; 
    c. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; 
    d.  organizzazione  ed  impiego  delle  Forze   Armate,   nonche'
strutture ed  equipaggiamento  di  unita'  militari  e  gestione  del
personale; 
    e. formazione e addestramento in campo militare; 
    f. questioni  ambientali  connesse  ad  inquinamento  causato  da
attivita' militari; 
    g. sanita' militare; 
    h. storia militare; 
    i. sport militare; 
    j. altri settori militari di comune interesse per le Parti. 
 
  3. Modalita' 
  La cooperazione tra  le  Parti  nel  settore  della  difesa  potra'
avvenire secondo le seguenti modalita': 
    a.  visite  reciproche  di  delegazioni  di  personale  civile  e
militare; 
    b. scambi di esperienze tra esperti delle Parti; 
    c. incontri tra Rappresentanti delle Istituzioni della Difesa; 
    d. scambi di relatori e di personale di  formazione,  nonche'  di
studenti provenienti da Istituzioni militari; 
    e. partecipazione a corsi di  formazione  teorici  e  pratici,  a
periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi,
organizzati da enti civili e militari della Difesa; 
    f. partecipazione ad esercitazioni militari; 
    g. partecipazione ad  operazioni  umanitarie  e  di  mantenimento
della pace; 
    h. visite di aeromobili militari; 
    i. scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi; 
    j. supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali  ed
ai servizi della difesa  ed  associate  a  questioni  attinenti  alla
difesa; 
    k. altre attivita' militari di interesse comune per  entrambe  le
Parti.