(Accordo-art. 3)
 
                             ARTICOLO 3 
                         ASPETTI FINANZIARI 
 
  1. Ciascuna Parte sosterra' le spese  di  sua  competenza  relative
all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse: 
    a.  le  spese  di  viaggio,  vitto  ed  alloggio,  gli  stipendi,
l'assicurazione per la malattia e gli infortuni,  nonche'  gli  oneri
relativi ad ogni altra indennita'  dovuta  al  proprio  personale  in
conformita' alla propria normativa nazionale; 
    b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti
dal trasporto e  dall'  evacuazione  del  proprio  personale  malato,
infortunato o deceduto. 
  2. Ferme restando le disposizioni del punto b.  di  cui  sopra,  la
Parte ricevente fornira' cure mediche d'urgenza, nelle  installazioni
previste per il proprio personale delle Forze Armate  in  favore  del
personale della Parte inviante che possa avere bisogno di  assistenza
sanitaria  durante  l'esecuzione  delle  attivita'  di   cooperazione
bilaterale  previste  nell'ambito  del  presente   Accordo   e,   ove
necessario, presso altre strutture sanitarie,  a  condizione  che  la
Parte inviante ne sostenga le spese. 
  3. Tutte le  attivita'  condotte  ai  sensi  del  presente  Accordo
saranno subordinate alla disponibilita' dei fondi delle Parti.