ARTICOLO 3
ASPETTI FINANZIARI
1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza relative
all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
a. le spese di viaggio, vitto ed alloggio, gli stipendi,
l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri
relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in
conformita' alla propria normativa nazionale;
b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti
dal trasporto e dall' evacuazione del proprio personale malato,
infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la
Parte ricevente fornira' cure mediche d'urgenza, nelle installazioni
previste per il proprio personale delle Forze Armate in favore del
personale della Parte inviante che possa avere bisogno di assistenza
sanitaria durante l'esecuzione delle attivita' di cooperazione
bilaterale previste nell'ambito del presente Accordo e, ove
necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la
Parte inviante ne sostenga le spese.
3. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo
saranno subordinate alla disponibilita' dei fondi delle Parti.