ARTICOLO 4
GIURISDIZIONE
1. Le Autorita' dello Stato ricevente hanno il diritto di
esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile
ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio
e puniti in base alla legislazione di detto Stato ricevente.
2. Tuttavia, le Autorita' dello Stato inviante hanno il diritto di
esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle
proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove quest'ultimo
sia soggetto alla legislazione in vigore dello Stato inviante - per
quanto riguarda:
a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato
inviante;
b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi
intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione o in relazione con
il servizio.
3. Qualora il personale ospitato sopra indicato sia coinvolto in
eventi per i quali la legislazione dello Stato ricevente prevede
l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto
con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato
inviante, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e, se esse
sono state gia' pronunciate, non saranno eseguite.