(Accordo-art. 4)
 
                             ARTICOLO 4 
                            GIURISDIZIONE 
 
  1.  Le  Autorita'  dello  Stato  ricevente  hanno  il  diritto   di
esercitare la loro giurisdizione  sul  personale  militare  e  civile
ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio
e puniti in base alla legislazione di detto Stato ricevente. 
  2. Tuttavia, le Autorita' dello Stato inviante hanno il diritto  di
esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle
proprie Forze Armate e sul personale civile  -  laddove  quest'ultimo
sia soggetto alla legislazione in vigore dello Stato inviante  -  per
quanto riguarda: 
    a. i reati che minacciano la  sicurezza  o  i  beni  dello  Stato
inviante; 
    b. i reati risultanti da qualsiasi  atto  o  omissione,  commessi
intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione o in relazione con
il servizio. 
  3. Qualora il personale ospitato sopra indicato  sia  coinvolto  in
eventi per i quali la  legislazione  dello  Stato  ricevente  prevede
l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto
con i principi fondamentali e  l'ordinamento  giuridico  dello  Stato
inviante, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e,  se  esse
sono state gia' pronunciate, non saranno eseguite.