ARTICOLO 5
RISARCIMENTO DEI DANNI
1. 11 risarcimento dei danni provocati alla Parte ricevente da un
membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria
missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara',
previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante.
2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o
di danni causati durante o in relazione alle attivita' previste
nell'ambito del presente Accordo, le medesime Parti, previa intesa,
rimborseranno tali perdite o danni.