(Accordo-art. 5)
 
                             ARTICOLO 5 
                       RISARCIMENTO DEI DANNI 
 
  1. 11 risarcimento dei danni provocati alla Parte ricevente  da  un
membro della Parte inviante  durante  o  in  relazione  alla  propria
missione/esercitazione  nell'ambito  del  presente  Accordo,   sara',
previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante. 
  2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite  o
di danni causati durante  o  in  relazione  alle  attivita'  previste
nell'ambito del presente Accordo, le medesime Parti,  previa  intesa,
rimborseranno tali perdite o danni.