ARTICOLO 6
COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA
1. Categorie di armamenti
Ai sensi dei rispettivi sistemi giuridici nazionali ed allo scopo
di regolare le attivita' relative agli equipaggiamenti della Difesa,
le Parti esprimono il loro accordo sulla possibilita' di instaurare
una cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti, di seguito
elencate:
a. aeromobili, elicotteri militari, sistemi aerospaziali e
relativi equipaggiamenti;
b. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
c. armi da fuoco automatiche e relative munizioni;
d. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
e. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi,
missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
f. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per
uso militare;
g. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo
equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;
h. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso
militare;
i. materiali specifici per l'addestramento militare;
j. sistemi ed attrezzature costruiti per la produzione, il
collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
k. attrezzature speciali appositamente costruite per uso
militare.
Il reciproco approvvigionamento di materiali d'interesse delle
rispettive Forze Armate sara' sviluppato nell'ambito del presente
Accordo e potra' essere attuato attraverso operazioni dirette tra i
due Stati, oppure tramite societa' private autorizzate dai rispettivi
Governi.
Le Parti s'impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a
Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.
2. Modalita'
Le attivita' nel settore dell'industria della difesa e della
politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo
degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le
seguenti modalita':
a. ricerca scientifica, test e progettazione;
b. scambi di esperienze nel campo tecnico;
c. produzione congiunta, modernizzazione e scambio di servizi
tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
d. supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti statali al
fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di
materiali militari.
Le Parti si presteranno supporto tecnico - amministrativo
reciproco, assistenza e collaborazione al fine di promuovere
l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle
organizzazioni interessate, nonche' dei contratti sottoscritti in
virtu' delle disposizioni del presente Accordo.