(Accordo-art. 6)
 
                             ARTICOLO 6 
         COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA 
 
  1. Categorie di armamenti 
  Ai sensi dei rispettivi sistemi giuridici nazionali ed  allo  scopo
di regolare le attivita' relative agli equipaggiamenti della  Difesa,
le Parti esprimono il loro accordo sulla possibilita'  di  instaurare
una cooperazione nelle seguenti categorie di  armamenti,  di  seguito
elencate: 
    a.  aeromobili,  elicotteri  militari,  sistemi  aerospaziali   e
relativi equipaggiamenti; 
    b. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; 
    c. armi da fuoco automatiche e relative munizioni; 
    d. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; 
    e. bombe, mine (fatta eccezione per le  mine  anti-uomo),  razzi,
missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; 
    f. polveri, esplosivi e propellenti appositamente  costruiti  per
uso militare; 
    g. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici  e  relativo
equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare; 
    h. materiali speciali blindati appositamente  costruiti  per  uso
militare; 
    i. materiali specifici per l'addestramento militare; 
    j. sistemi  ed  attrezzature  costruiti  per  la  produzione,  il
collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; 
    k.  attrezzature  speciali  appositamente   costruite   per   uso
militare. 
  Il reciproco  approvvigionamento  di  materiali  d'interesse  delle
rispettive Forze Armate sara'  sviluppato  nell'ambito  del  presente
Accordo e potra' essere attuato attraverso operazioni dirette  tra  i
due Stati, oppure tramite societa' private autorizzate dai rispettivi
Governi. 
  Le Parti s'impegneranno a non riesportare il materiale acquisito  a
Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente. 
 
  2. Modalita' 
  Le attivita'  nel  settore  dell'industria  della  difesa  e  della
politica degli  approvvigionamenti,  della  ricerca,  dello  sviluppo
degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le
seguenti modalita': 
    a. ricerca scientifica, test e progettazione; 
    b. scambi di esperienze nel campo tecnico; 
    c. produzione congiunta, modernizzazione  e  scambio  di  servizi
tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; 
    d. supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti  statali  al
fine di avviare la  cooperazione  nel  settore  della  produzione  di
materiali militari. 
  Le  Parti  si  presteranno  supporto   tecnico   -   amministrativo
reciproco,  assistenza  e  collaborazione  al  fine   di   promuovere
l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle
organizzazioni interessate, nonche'  dei  contratti  sottoscritti  in
virtu' delle disposizioni del presente Accordo.