(Accordo-art. 7)
 
                             ARTICOLO 7 
                      PROPRIETA' INTELLETTUALE 
 
  Le Parti s'impegneranno ad  attuare  le  procedure  necessarie  per
garantire la protezione della  proprieta'  intellettuale,  inclusi  i
brevetti, derivanti da  attivita'  condotte  in  conformita'  con  il
presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative  nazionali  e
degli Accordi internazionali in  materia  sottoscritti  dalle  Parti,
nonche', per la Parte Italiana,  con  gli  obblighi  derivanti  dalla
propria appartenenza all'Unione Europea.