ARTICOLO 7
PROPRIETA' INTELLETTUALE
Le Parti s'impegneranno ad attuare le procedure necessarie per
garantire la protezione della proprieta' intellettuale, inclusi i
brevetti, derivanti da attivita' condotte in conformita' con il
presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e
degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti,
nonche', per la Parte Italiana, con gli obblighi derivanti dalla
propria appartenenza all'Unione Europea.