ARTICOLO 8
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE
1. Per "informazione classificata" si intende ogni informazione,
atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata apposta,
da una delle Parti, una classifica di segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate
nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse,
conservate, trattate e/o salvaguardate in conformita' alle leggi ed
ai regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso
i canali governativi approvati dalla competente Autorita' per la
Sicurezza o altre Autorita' designate dalle Parti.
4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza e' la
seguente:
============================================================
| Per la Repubblica | Corrispondenza | Per il Burkina Faso |
| Italiana | (in Inglese) | |
====================+================+=====================+
| SEGRETISSIMO | TOP SECRET | TRES SECRET |
+-------------------+----------------+---------------------+
| SEGRETO | SECRET | SECRET |
+-------------------+----------------+---------------------+
| RISERVATISSIMO | CONFIDENTIAL | CONFIDENTIEL |
+-------------------+----------------+---------------------+
| RISERVATO | RESTRICTED | RESTREINT |
+-------------------+----------------+---------------------+
5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu'
del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti che ha
necessita' di conoscerle e sia in possesso di una adeguata
abilitazione di sicurezza in conformita' alle disposizioni
legislative e regolamentari nazionali.
6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate
scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state
specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente
Accordo.
7. Il trasferimento a terze Parti o ad Organizzazioni
internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto
della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa prevista dal
presente Accordo, e' soggetto alla preventiva approvazione scritta
dell'Autorita' competente della Parte originatrice.
8. Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel
presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le
informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo,
saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza che verra'
stipulato dalle rispettive competenti Autorita' nazionali per la
Sicurezza o da Autorita' designate a tale scopo dalle Parti.