(Accordo-art. 8)
 
                             ARTICOLO 8 
              SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE 
 
  1. Per "informazione classificata" si  intende  ogni  informazione,
atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia  stata  apposta,
da una delle Parti, una classifica di segretezza. 
  2.  Tutte  le  informazioni  classificate,  scambiate  o   generate
nell'ambito del  presente  Accordo,  saranno  utilizzate,  trasmesse,
conservate, trattate e/o salvaguardate in conformita' alle  leggi  ed
ai regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. 
  3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo  attraverso
i canali governativi approvati  dalla  competente  Autorita'  per  la
Sicurezza o altre Autorita' designate dalle Parti. 
  4.  La  corrispondenza  delle  classifiche  di  segretezza  e'   la
seguente: 
    
    ============================================================
    | Per la Repubblica | Corrispondenza | Per il Burkina Faso |
    |     Italiana      |  (in Inglese)  |                     |
    ====================+================+=====================+
    |   SEGRETISSIMO    |   TOP SECRET   |     TRES SECRET     |
    +-------------------+----------------+---------------------+
    |      SEGRETO      |     SECRET     |       SECRET        |
    +-------------------+----------------+---------------------+
    |  RISERVATISSIMO   |  CONFIDENTIAL  |    CONFIDENTIEL     |
    +-------------------+----------------+---------------------+
    |     RISERVATO     |   RESTRICTED   |      RESTREINT      |
    +-------------------+----------------+---------------------+
    
  5. L'accesso alle informazioni classificate,  scambiate  in  virtu'
del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti  che  ha
necessita'  di  conoscerle  e  sia  in  possesso  di   una   adeguata
abilitazione  di   sicurezza   in   conformita'   alle   disposizioni
legislative e regolamentari nazionali. 
  6. Le Parti garantiscono che  tutte  le  informazioni  classificate
scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali  sono  state
specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente
Accordo. 
  7.  Il  trasferimento   a   terze   Parti   o   ad   Organizzazioni
internazionali di informazioni classificate, acquisite  nel  contesto
della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa prevista dal
presente Accordo, e' soggetto alla  preventiva  approvazione  scritta
dell'Autorita' competente della Parte originatrice. 
  8. Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute  nel
presente articolo, ulteriori  aspetti  di  sicurezza  concernenti  le
informazioni  classificate,  non  contenuti  nel  presente   Accordo,
saranno regolati da uno specifico Accordo  di  sicurezza  che  verra'
stipulato dalle rispettive  competenti  Autorita'  nazionali  per  la
Sicurezza o da Autorita' designate a tale scopo dalle Parti.