(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  1°
                         APRILE 2021, N. 44 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, le parole: «di cui al provvedimento adottato in  data
2 marzo 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo  2021,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,
adottato»; 
    al  comma  3,  dopo  le  parole:  «fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 1,» sono inserite le seguenti:  «del  presente
decreto,»; 
    al comma 5, alinea, dopo le parole: «fatto salvo quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, del  presente
decreto»; 
    al comma 7 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Resta
fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del  decreto-legge
n. 33 del 2020». 
  Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
    «Art.  1-bis  (Disposizioni  per  l'accesso  dei   visitatori   a
strutture   residenziali,   socio-assistenziali,   sociosanitarie   e
hospice). - 1. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e' ripristinato l'accesso, su  tutto
il territorio nazionale,  di  familiari  e  visitatori  muniti  delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalita' e di  lungodegenza,
residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative
e strutture residenziali per anziani, anche  non  autosufficienti,  e
comunque in tutte le strutture residenziali di  cui  all'articolo  44
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  12  gennaio
2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
65 del 18 marzo 2017, e in  quelle  socio-assistenziali,  secondo  le
linee guida definite con l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  8
maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio
2021,  cui  le  direzioni  sanitarie  delle  predette  strutture   si
conformano  immediatamente,  adottando  le  misure  necessarie   alla
prevenzione del contagio da COVID -19». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, le parole: «. La predetta deroga e'  consentita  solo
in casi» sono sostituite dalle seguenti: «, tranne che in casi»; 
    al comma 3, le parole: «dal decreto del Ministro dell'istruzione»
sono sostituite dalle seguenti: «dalle linee guida per  la  didattica
digitale   integrata,   adottate    con    decreto    del    Ministro
dell'istruzione». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, le parole: «pubblicate sul sito  istituzionale»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «pubblicate   nel   sito    internet
istituzionale». 
  Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
    «Art.  3-bis  (Responsabilita'  colposa  per  morte   o   lesioni
personali  in  ambito  sanitario  durante  lo  stato   di   emergenza
epidemiologica da COVID-19). -  1.  Durante  lo  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti  di  cui
agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di
una professione sanitaria e che trovano  causa  nella  situazione  di
emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave. 
    2. Ai fini della valutazione del grado della  colpa,  il  giudice
tiene conto, tra i fattori che  ne  possono  escludere  la  gravita',
della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del  fatto
sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle  terapie  appropriate,  nonche'
della  scarsita'  delle  risorse  umane  e  materiali   concretamente
disponibili in relazione al numero dei casi da  trattare,  oltre  che
del minor grado di esperienza e  conoscenze  tecniche  possedute  dal
personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza». 
  All'articolo 4: 
    al comma 1, al primo  periodo,  dopo  le  parole:  «operatori  di
interesse sanitario» sono inserite le seguenti: «di cui  all'articolo
1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,» e le parole: «nelle
farmacie,  parafarmacie»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «nelle
farmacie, nelle parafarmacie»  e,  al  secondo  periodo,  le  parole:
«prestazioni lavorative rese  dai  soggetti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «prestazioni lavorative dei soggetti»; 
    al  comma  3,  secondo  periodo,  le   parole:   «sociosanitarie,
socio-assistenziali» sono sostituite dalle seguenti:  «sociosanitarie
e socio-assistenziali», le  parole:  «nelle  farmacie,  parafarmacie»
sono sostituite dalle seguenti: «nelle farmacie, nelle  parafarmacie»
e dopo le parole: «nel  cui  territorio  operano»  sono  aggiunte  le
seguenti: «i medesimi dipendenti»; 
    al comma  5,  le  parole:  «l'effettuazione  della  vaccinazione,
l'omissione» sono sostituite dalle seguenti:  «l'effettuazione  della
vaccinazione o l'omissione»; 
    al comma 6, dopo le parole: «Decorsi i termini» sono inserite  le
seguenti:   «per   l'attestazione    dell'adempimento    dell'obbligo
vaccinale»; 
    al comma 7, dopo  le  parole:  «di  cui  al  comma  6»  il  segno
d'interpunzione: «, » e' soppresso; 
    al comma 8, secondo  periodo,  le  parole:  «per  il  periodo  di
sospensione di cui al comma 9, non e' dovuta la  retribuzione,  altro
compenso»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  il  periodo   di
sospensione di cui al comma 9 non sono  dovuti  la  retribuzione  ne'
altro compenso». 
  All'articolo 6: 
    al comma 3, le parole: «All'allegato  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Al codice della giustizia contabile, di  cui  all'allegato
1». 
  All'articolo 7: 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «1-bis. Le modalita' telematiche di cui al comma 1 sono tali da
assicurare la liberta' del voto e la verifica della sua integrita'». 
  Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
    «Art. 7-bis (Disposizioni per  le  elezioni  dei  componenti  del
consiglio degli avvocati e procuratori  dello  Stato  dell'Avvocatura
dello Stato). - 1. Per le elezioni dei componenti del consiglio degli
avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato di cui
all'articolo 21, primo comma, lettera d), della legge 3 aprile  1979,
n. 103, che si svolgono durante lo stato di emergenza dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive
proroghe, gli elettori che prestano  servizio  presso  le  avvocature
distrettuali dello Stato possono votare per corrispondenza secondo le
determinazioni adottate dall'ufficio elettorale di  cui  all'articolo
22, primo comma, della citata legge n. 103 del 1979 e in  conformita'
alle modalita' previste dal presente articolo. 
    2. L'ufficio  elettorale,  nell'individuare  i  casi  in  cui  e'
ammessa  la  votazione  per  corrispondenza,   emana   le   opportune
istruzioni per lo svolgimento  delle  operazioni  di  voto  con  tale
sistema, tenuto conto delle particolari esigenze degli uffici e della
loro dislocazione, oltre che delle possibilita' di  collegamento  con
l'ufficio elettorale, che  provvede  allo  spoglio.  Tali  istruzioni
devono garantire il carattere personale, diretto e segreto del voto. 
    3. Il voto per corrispondenza e'  espresso  mediante  l'ordinaria
scheda elettorale, che e'  fatta  pervenire  all'elettore,  in  plico
sigillato,  dall'ufficio  elettorale  almeno  tre  giorni  prima  del
termine di cui al comma 4, unitamente alla busta da utilizzare per la
restituzione della  scheda  votata  e  all'indicazione  del  predetto
termine di cui al comma 4. 
    4. L'elettore, dopo avere espresso il voto, provvede  a  chiudere
nella busta la scheda piegata e incollata secondo le  linee  in  essa
tracciate e a indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome
e  indirizzo.  Il  plico  cosi'  formato  e'  spedito,  a  mezzo   di
raccomandata di servizio, all'ufficio elettorale, il  giorno  feriale
antecedente a quello stabilito per la votazione. Il timbro postale fa
fede della tempestivita' dell'invio ». 
  All'articolo 8: 
    al comma 1, le parole: «31 maggio  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 luglio 2021»; 
    al comma 2, le parole: «31 maggio  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 luglio 2021»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis.  Le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  relative   ai
lavoratori impegnati  in  attivita'  di  pubblica  utilita',  di  cui
all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
effettuate anche in deroga, in qualita' di lavoratori sovrannumerari,
alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del  personale,  nei
limiti delle risorse gia' disponibili a legislazione  vigente  presso
le regioni»; 
    al comma 3, le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «pari a 10 milioni di euro per l'anno
2021»; 
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Proroga di  termini  in
materia di lavoro e di Terzo settore». 
  All'articolo 9: 
    al comma 1, le parole: «ovunque ricorra»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ovunque ricorre nel citato articolo 1, comma 174». 
  All'articolo 10: 
    al comma 1: 
      all'alinea, dopo le parole:  «9  maggio  1994,  n.  487,»  sono
inserite  le  seguenti:  «del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,»; 
      la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: 
        «c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in  sede
di  bando,  ad  elevata  specializzazione  tecnica,   una   fase   di
valutazione  dei  titoli  legalmente  riconosciuti   e   strettamente
correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite,
ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali; 
        c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma
6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli
e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio,
possono  concorrere,  in  misura  non  superiore  a  un  terzo,  alla
formazione del punteggio finale»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto,  ai  fini  della  partecipazione
alle procedure concorsuali per il  reclutamento  di  personale  delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di  laurea
magistrale  in   scienze   delle   religioni   (LM64),   secondo   la
classificazione definita ai sensi del regolamento di cui  al  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  22
ottobre 2004, n. 270, dispiega i medesimi effetti  del  possesso  del
titolo di laurea magistrale in scienze storiche  (LM84),  in  scienze
filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01)»; 
    al comma 2, dopo le parole: «ove necessario,»  sono  inserite  le
seguenti: «e in ogni caso fino al permanere dello stato di  emergenza
deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  31  gennaio  2020,   e
successive proroghe,»; 
    al comma 3, dopo le parole: «adottate per il bando  e  riaprendo»
sono inserite le seguenti:  «,  per  un  periodo  massimo  di  trenta
giorni,»; 
    al comma 4, quarto periodo, dopo  le  parole:  «Il  Dipartimento»
sono inserite le seguenti: «della funzione pubblica»; 
    al comma 6, il terzo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «La
commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e
criteri  di  valutazione  omogenei  e   vincolanti   per   tutte   le
sottocommissioni.  Tali  procedure  e  criteri  di  valutazione  sono
pubblicati  nel   sito   internet   dell'amministrazione   procedente
contestualmente alla graduatoria finale»; 
    al comma 8, dopo le parole: «n. 165» sono aggiunte  le  seguenti:
«, fatto salvo quanto previsto al comma 11-bis»; 
    al comma 9, dopo le parole: «dei concorsi banditi dalle pubbliche
amministrazioni»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  delle  selezioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 19, comma  2,  del  testo  unico  in
materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175,»; 
    dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
      «10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma  1,
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110°  corso  e  il
111° corso di formazione iniziale per  l'accesso  alla  qualifica  di
commissario della Polizia di Stato hanno durata  pari  a  quattordici
mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti  corsi  e
sono dichiarati idonei al servizio di  polizia  sono  confermati  nel
ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta qualifica essi
svolgono,  nell'ufficio  o  reparto  di  assegnazione,  il  tirocinio
operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalita'  previste
in applicazione del decreto di cui al comma 6 del citato  articolo  4
del decreto legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la  qualifica
di commissario capo previa valutazione positiva ai  sensi  del  terzo
periodo del comma 4 del medesimo articolo 4»; 
    dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
      «11-bis. All'articolo 1-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al quinto periodo, le parole da: "con equiparazione"  fino
a: "F1," sono soppresse e la parola: "219.436"  e'  sostituita  dalla
seguente: "438.872"; 
        b)  al  sesto  periodo,  le  parole:  "nel  medesimo  profilo
professionale, di cui  al  secondo  periodo"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di 10 unita' dell'Area III, posizione  economica  F1,  ivi
incluse le 5 unita' con particolare specializzazione professionale di
cui al secondo periodo"; 
      11-ter.  Al  fine  di  ridurre  i  tempi  di  reclutamento  del
personale, le autorita' amministrative indipendenti, inclusi gli enti
che  svolgono   la   loro   attivita'   nelle   materie   contemplate
dall'articolo 2 del testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281,  e  10  ottobre  1990,  n.  287,
possono prevedere, secondo la specificita' del  proprio  ordinamento,
modalita'  semplificate  di  svolgimento  delle  prove  ricorrendo  a
ciascuna  ovvero  a  talune  delle  modalita'  indicate  al  presente
articolo,  fermo  restando  l'obbligo  di   assicurare   il   profilo
comparativo»; 
    alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e  per
la durata dei corsi di formazione iniziale». 
  Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 10-bis (Disposizioni  per  i  direttori  scientifici  degli
istituti di ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  di  diritto
pubblico). - 1. L'articolo 11, comma 3, del  decreto  legislativo  16
ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel  senso  che  alle  figure  di
direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e
direttore sanitario degli istituti di ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico (IRCCS) si applicano, per  quanto  non  disciplinato  dal
predetto decreto legislativo  n.  288  del  2003,  le  norme  di  cui
all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di  quiescenza  e
di previdenza,  anche  con  riferimento  alla  figura  del  direttore
scientifico. 
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 61.200  per  il
2022, euro 262.500 per il  2023,  euro  213.100  per  il  2024,  euro
334.400 per il 2025, euro 204.600 per il 2026, euro  219.600  per  il
2027, euro 330.200 per il 2028, euro 302.900  per  il  2029  ed  euro
424.500  annui  a  decorrere   dal   2030,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione   dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'articolo 1, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29  marzo
2004, n. 81, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  maggio
2004, n. 138. 
    Art. 10-ter  (Incarichi  temporanei  nelle  scuole  dell'infanzia
paritarie  comunali).  -  1.  All'articolo  2-ter,   comma   1,   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, al primo periodo, dopo  le  parole:
"per l'anno scolastico 2020/2021" sono inserite le seguenti:  "e  per
l'anno scolastico 2021/ 2022". 
    Art. 10-quater (Modifiche all'articolo 1 del decreto  legislativo
4 agosto 2016, n. 171). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 7-quater, alinea, dopo  le  parole:  "negli  ultimi
sette  anni"  sono  inserite  le  seguenti:  "e,  nelle  regioni  con
popolazione inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni"; 
      b) al comma 7-quinquies, dopo le parole:  "negli  ultimi  sette
anni" sono inserite le seguenti: "e, nelle  regioni  con  popolazione
inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni". 
    2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 75.000  euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute». 
  All'articolo 11: 
    al comma 1, dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale»
sono inserite le seguenti: «, 4ª serie speciale,»; 
    al comma 4, le parole: «i criteri per la valutazione  dei  testi»
sono sostituite dalle seguenti: «i criteri per la  consultazione  dei
testi»; 
    al comma  5,  le  parole:  «Quando  la  commissione  definisce  i
criteri» sono sostituite dalle seguenti: «Nel definire i  criteri»  e
le  parole:  «tiene  conto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «la
commissione tiene conto»; 
    al comma 6, le parole: «fermi i restanti criteri» sono sostituite
dalle seguenti: «fermi restando gli ulteriori criteri»; 
    al comma  8,  le  parole:  «del  Programma  Fondi  di  riserva  e
speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del  programma  "Fondi  di
riserva e speciali"». 
  Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 11-bis (Definizione dei soggetti ammessi alle  agevolazioni
di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160).  -  1.   In   considerazione   del   protrarsi   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e del  relativo  impatto  sul  sistema  di
istruzione  tecnica  superiore,  fino  al  31  dicembre   2021   sono
ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 18 dicembre 2020,  recante  termini,  modalita'  e
condizioni per la concessione delle risorse previste dall'articolo 1,
comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con  l'obiettivo  di
favorire  la  diffusione   delle   competenze   nell'utilizzo   delle
tecnologie   abilitanti   nell'ambito   della   trasformazione   4.0,
necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le  misure
per lo sviluppo economico e la competitivita' del sistema produttivo,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  58  del  9  marzo  2021,  gli
istituti tecnici superiori che,  alla  data  di  presentazione  della
domanda,  sono  in  possesso  anche  del  solo   requisito   di   cui
all'articolo  3,  comma  1,  lettera   e),   del   medesimo   decreto
ministeriale 18 dicembre 2020, per il quale sono esclusi i contributi
erogati annualmente dal Ministero  dell'istruzione  in  relazione  ai
progetti "I.T.S. 4.0", a valere sulle misure nazionali di sistema  di
cui  all'articolo  12,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 gennaio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. 
    Art. 11-ter (Misure urgenti per le baraccopoli di Messina). -  1.
Al fine di attuare, in via  d'urgenza,  la  demolizione,  nonche'  la
rimozione,  lo  smaltimento  e  il  conferimento  in  discarica   dei
materiali  di   risulta,   il   risanamento,   la   bonifica   e   la
riqualificazione urbana e ambientale  delle  aree  ove  insistono  le
baraccopoli della citta' di Messina, anche in relazione all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonche' di  assicurare  gli  investimenti
necessari  per  il  ricollocamento  abitativo   delle   persone   ivi
residenti, entro dieci giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il prefetto di Messina  e'
nominato   Commissario   straordinario   del   Governo,   ai    sensi
dell'articolo  11  della  legge  23  agosto   1988,   n.   400,   per
l'espletamento delle attivita' necessarie.  La  durata  dell'incarico
del Commissario  straordinario  e'  di  dodici  mesi  e  puo'  essere
prorogata o rinnovata non oltre il 31 dicembre 2023. L'incarico e'  a
titolo gratuito. 
    2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di  nomina  del
Commissario straordinario ai sensi del  comma  1,  si  provvede  alla
definizione di  una  struttura  di  supporto  per  l'esercizio  delle
funzioni commissariali nei limiti di  quanto  previsto  al  comma  3,
nonche' dei relativi compiti. 
    3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta alle dirette
dipendenze  del  Commissario  straordinario,  e'   composta   da   un
contingente massimo di personale pari a sette unita' di personale non
dirigenziale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,  in  possesso  delle   competenze   e   dei   requisiti   di
professionalita'  richiesti   dal   Commissario   straordinario   per
l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione  del  personale
docente, educativo  e  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle
istituzioni  scolastiche.  Detto  personale  e'   posto,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  in
posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo  istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e
il  trattamento  economico   fondamentale   dell'amministrazione   di
appartenenza, che resta a carico della medesima. Al  personale  della
struttura e' riconosciuto il trattamento  economico  accessorio,  ivi
compresa  l'indennita'  di   amministrazione,   del   personale   non
dirigenziale  del  comparto  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
ministri.  La  struttura  cessa  alla  scadenza   dell'incarico   del
Commissario  straordinario.  Gli  oneri   relativi   al   trattamento
economico accessorio  sono  a  carico  esclusivo  della  contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario ai  sensi  del  comma
10. 
    4. Per le attivita' strumentali agli interventi di demolizione  e
rigenerazione urbana, nonche' per ogni altra attivita'  di  carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture,  il   Commissario
straordinario  puo'  avvalersi,  anche  in   qualita'   di   soggetti
attuatori, di uffici statali, nonche' di societa' a  totale  capitale
dello Stato e di societa'  da  esse  controllate,  di  strutture  del
comune di Messina e delle societa' controllate dal medesimo, nonche',
previa intesa, degli uffici della Regione  siciliana,  in  ogni  caso
senza nuovi o maggiori  oneri,  sulla  base  di  appositi  protocolli
d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili  a
legislazione vigente. 
    5. Il Commissario straordinario provvede,  con  ordinanza,  entro
sessanta  giorni  dalla  sua  nomina,  alla   esatta   perimetrazione
dell'area  delle  baraccopoli,  anche  ai   fini   della   successiva
individuazione delle strutture abitative da sottoporre a  sgombero  e
demolizione, e alla predisposizione  di  un  piano  degli  interventi
previsti  dal  comma  1,  da  realizzare  nei  limiti  delle  risorse
disponibili allo scopo. 
    6.  Il  piano  di  cui  al  comma  5  deve  indicare,  ai   sensi
dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di
progetto  delle  opere  che  si  intende  realizzare  e  il  relativo
cronoprogramma, in coerenza con il profilo di spesa  autorizzato.  Il
monitoraggio degli interventi ai sensi  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229, e'  effettuato  dal  soggetto  che  svolge  le
funzioni di stazione appaltante. Il piano deve altresi'  stabilire  i
termini per l'assunzione di obbligazioni  giuridicamente  vincolanti,
come  desumibili  dalle  informazioni   presenti   nel   sistema   di
monitoraggio  in  relazione  all'approvazione   della   proposta   di
aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1,  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50. 
    7. Per la realizzazione degli interventi di cui al  comma  1,  il
Commissario straordinario opera in deroga  ad  ogni  disposizione  di
legge diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea. Il Commissario  straordinario  puo'  assumere  le
funzioni di stazione appaltante. Si applica l'articolo  4,  comma  3,
del  decreto-legge  18  aprile   2019,   n.   32,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 
    8. Per la predisposizione  del  piano  di  cui  al  comma  5,  il
Commissario straordinario acquisisce, in fase consultiva, le proposte
del comune di Messina, con le modalita' e nei termini  stabiliti  dal
Commissario straordinario stesso, e comunque entro e non oltre  dieci
giorni dalla richiesta. Il Commissario straordinario, in raccordo con
le strutture competenti per  le  politiche  abitative,  effettua  gli
investimenti  utili  al  ricollocamento   abitativo   delle   persone
residenti  nell'area  perimetrata,  ivi  inclusi  l'acquisto   e   il
conferimento al patrimonio del  comune  di  Messina  di  immobili  da
destinare a unita' abitative. 
    9. Il piano di cui al comma 5 garantisce la piena  compatibilita'
e il rispetto dei piani di evacuazione  aggiornati  a  seguito  della
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014. 
    10. Per le finalita' di cui al presente articolo  e'  autorizzata
l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario, nella quale confluiscono le  risorse  autorizzate  dal
comma  11  nonche'  le  ulteriori  risorse   pubbliche   allo   scopo
eventualmente destinate. 
    11. Per la realizzazione degli interventi previsti  dal  presente
articolo e' autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di  euro,
di cui 75 milioni di euro per l'anno 2021, 20  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo
e  la  coesione,  periodo  di  programmazione   2021-2027,   di   cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli
oneri relativi alle spese  di  personale  e  di  funzionamento  della
struttura si provvede, nel limite di 0,10 milioni di euro per  l'anno
2021 e di 0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022  e  2023,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    12. In caso di mancato rispetto dei termini per  l'assunzione  di
obbligazioni giuridicamente vincolanti stabiliti dal piano di cui  al
comma 5, le risorse sono revocate  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al
comma 6, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per  la
successiva riassegnazione al Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,
periodo di programmazione 2021-2027, di  cui  all'articolo  1,  comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro  dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
    Art. 11-quater (Clausola di salvaguardia). - 1.  Le  disposizioni
del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione». 
  Alla rubrica del capo III, dopo le parole:  «semplificazione  delle
procedure per i concorsi pubblici» sono inserite le seguenti: «e  dei
corsi di formazione iniziale» e sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «e altre disposizioni urgenti».