Allegato ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ELLENICA SULLA DELIMITAZIONE DELLE RISPETTIVE ZONE MARITTIME La Repubblica Italiana e la Repubblica Ellenica (di seguito denominate le "Parti" o i "Paesi") DESIDERANDO rafforzare i legami di buona vicinanza e cooperazione tra i due Paesi; CONSAPEVOLI della necessita' di delimitare esattamente le zone marittime sulle quali i due Paesi hanno titolo a esercitare, rispettivamente, i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione nel rispetto del diritto internazionale; TENENDO CONTO delle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (1982), di cui entrambi gli Stati sono parte; RIAFFERMANDO le disposizioni dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali, firmato il 24 maggio 1977 ed entrato in vigore il 12 novembre 1980; RAMMENTANDO che il citato Accordo stabilisce un confine per la delimitazione delle piattaforme continentali tra i due Paesi; DESIDERANDO applicare il citato confine della piattafonna continentale alla delimitazione di altre zone marittime a cui i due Paesi hanno diritto in base al diritto internazionale; HANNO CONCORDATO quanto segue: Articolo 1 l. La linea di confine delle zone marittime su cui i due Paesi hanno diritto ad esercitare, rispettivamente, i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione ai sensi del diritto internazionale coincidono con il confine della piattaforma continentale stabilito in base all'Accordo del 1977 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Ellenica sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali. 2. Le coordinate della menzionata linea di confine, espresse nel sistema cartografico WGS-84, sono le seguenti: +-----+---------------+---------------+ | A/A | LAI(WGS 84) | LON(WGS 84) | +-----+---------------+---------------+ | 1 | 39°57'38,46"N | 18°57'27,29"E | +-----+---------------+---------------+ | 2 | 39°52'20,45"N | 18°56'03,29"E | +-----+---------------+---------------+ | 3 | 39°48'56,44"N | 18°54'51,29"E | +-----+---------------+---------------+ | 4 | 39°17'14,40"N | 18°55'33,31"E | +-----+---------------+---------------+ | 5 | 39°01'56,39"N | 18°53'57,32"E | +-----+---------------+---------------+ | 6 | 38°29'56,34"N | 18°43'51,32"E | +-----+---------------+---------------+ | 7 | 37°51'56,29"N | 18°28'33,33"E | +-----+---------------+---------------+ | 8 | 37°21'14,26"N | 18°16'57,33"E | +-----+---------------+---------------+ | 9 | 36°59'26,23"N | 18°19'03,34"E | +-----+---------------+---------------+ | 10 | 36°54'20,23"N | 18°19'09,35"E | +-----+---------------+---------------+ | 11 | 36°44'56,22"N | 18°18'33,35"E | +-----+---------------+---------------+ | 12 | 36°26'26,20"N | 18°17'57,36"E | +-----+---------------+---------------+ | 13 | 36°24'02,19"N | 18°17'39,36"E | +-----+---------------+---------------+ | 14 | 36°10'56,18"N | 18°15'39,37"E | +-----+---------------+---------------+ | 15 | 36°08'56,18"N | 18°15'39,37"E | +-----+---------------+---------------+ | 16 | 35°34'08,15"N | 18°20'39,39"E | +-----+---------------+---------------+ 3. Per il momento, la delimitazione non e' intesa, a Nord, al di la' del punto 1 e, a Sud, al di la' del punto 16. Tale delimitazione sara' prolungata in entrambe le direzioni sino ai punti di congiunzione delle zone marittime dei rispettivi Stati confinanti, una volta che saranno conclusi i relativi accordi.