(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                               ACCORDO 
TRA  LA  REPUBBLICA  ITALIANA  E   LA   REPUBBLICA   ELLENICA   SULLA
            DELIMITAZIONE DELLE RISPETTIVE ZONE MARITTIME 
 
   La Repubblica  Italiana  e  la  Repubblica  Ellenica  (di  seguito
   denominate le "Parti" o i "Paesi") 
   DESIDERANDO rafforzare i legami di buona vicinanza e  cooperazione
   tra i due Paesi; 
   CONSAPEVOLI della necessita' di  delimitare  esattamente  le  zone
   marittime sulle quali i  due  Paesi  hanno  titolo  a  esercitare,
   rispettivamente,  i  propri   diritti   sovrani   o   la   propria
   giurisdizione nel rispetto del diritto internazionale; 
   TENENDO CONTO  delle  pertinenti  disposizioni  della  Convenzione
   delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (1982), di  cui  entrambi
   gli Stati sono parte; 
   RIAFFERMANDO  le  disposizioni  dell'Accordo  tra  la   Repubblica
   Italiana e la  Repubblica  di  Grecia  sulla  delimitazione  delle
   rispettive piattaforme continentali, firmato il 24 maggio 1977  ed
   entrato in vigore il 12 novembre 1980; 
   RAMMENTANDO che il citato Accordo stabilisce  un  confine  per  la
   delimitazione delle piattaforme continentali tra i due Paesi; 
   DESIDERANDO  applicare  il  citato   confine   della   piattafonna
   continentale alla delimitazione di altre zone marittime  a  cui  i
   due Paesi hanno diritto in base al diritto internazionale; 
   HANNO CONCORDATO quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
   l. La linea di confine delle zone marittime su  cui  i  due  Paesi
   hanno diritto ad esercitare,  rispettivamente,  i  propri  diritti
   sovrani  o  la  propria  giurisdizione  ai   sensi   del   diritto
   internazionale  coincidono  con  il  confine   della   piattaforma
   continentale  stabilito  in  base  all'Accordo  del  1977  tra  la
   Repubblica Italiana e la Repubblica Ellenica  sulla  delimitazione
   delle rispettive piattaforme continentali. 
   2. Le coordinate della menzionata linea di confine,  espresse  nel
   sistema cartografico WGS-84, sono le seguenti: 
    

+-----+---------------+---------------+
| A/A | LAI(WGS 84)   | LON(WGS 84)   |
+-----+---------------+---------------+
| 1   | 39°57'38,46"N | 18°57'27,29"E |
+-----+---------------+---------------+
| 2   | 39°52'20,45"N | 18°56'03,29"E |
+-----+---------------+---------------+
| 3   | 39°48'56,44"N | 18°54'51,29"E |
+-----+---------------+---------------+
| 4   | 39°17'14,40"N | 18°55'33,31"E |
+-----+---------------+---------------+
| 5   | 39°01'56,39"N | 18°53'57,32"E |
+-----+---------------+---------------+
| 6   | 38°29'56,34"N | 18°43'51,32"E |
+-----+---------------+---------------+
| 7   | 37°51'56,29"N | 18°28'33,33"E |
+-----+---------------+---------------+
| 8   | 37°21'14,26"N | 18°16'57,33"E |
+-----+---------------+---------------+
| 9   | 36°59'26,23"N | 18°19'03,34"E |
+-----+---------------+---------------+
| 10  | 36°54'20,23"N | 18°19'09,35"E |
+-----+---------------+---------------+
| 11  | 36°44'56,22"N | 18°18'33,35"E |
+-----+---------------+---------------+
| 12  | 36°26'26,20"N | 18°17'57,36"E |
+-----+---------------+---------------+
| 13  | 36°24'02,19"N | 18°17'39,36"E |
+-----+---------------+---------------+
| 14  | 36°10'56,18"N | 18°15'39,37"E |
+-----+---------------+---------------+
| 15  | 36°08'56,18"N | 18°15'39,37"E |
+-----+---------------+---------------+
| 16  | 35°34'08,15"N | 18°20'39,39"E |
+-----+---------------+---------------+

    
   3. Per il momento, la delimitazione non e' intesa, a Nord,  al  di
   la' del  punto  1  e,  a  Sud,  al  di  la'  del  punto  16.  Tale
   delimitazione sara' prolungata in entrambe le  direzioni  sino  ai
   punti di congiunzione delle zone marittime  dei  rispettivi  Stati
   confinanti, una volta che saranno conclusi i relativi accordi.