Allegato
ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ELLENICA SULLA
DELIMITAZIONE DELLE RISPETTIVE ZONE MARITTIME
La Repubblica Italiana e la Repubblica Ellenica (di seguito
denominate le "Parti" o i "Paesi")
DESIDERANDO rafforzare i legami di buona vicinanza e cooperazione
tra i due Paesi;
CONSAPEVOLI della necessita' di delimitare esattamente le zone
marittime sulle quali i due Paesi hanno titolo a esercitare,
rispettivamente, i propri diritti sovrani o la propria
giurisdizione nel rispetto del diritto internazionale;
TENENDO CONTO delle pertinenti disposizioni della Convenzione
delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (1982), di cui entrambi
gli Stati sono parte;
RIAFFERMANDO le disposizioni dell'Accordo tra la Repubblica
Italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle
rispettive piattaforme continentali, firmato il 24 maggio 1977 ed
entrato in vigore il 12 novembre 1980;
RAMMENTANDO che il citato Accordo stabilisce un confine per la
delimitazione delle piattaforme continentali tra i due Paesi;
DESIDERANDO applicare il citato confine della piattafonna
continentale alla delimitazione di altre zone marittime a cui i
due Paesi hanno diritto in base al diritto internazionale;
HANNO CONCORDATO quanto segue:
Articolo 1
l. La linea di confine delle zone marittime su cui i due Paesi
hanno diritto ad esercitare, rispettivamente, i propri diritti
sovrani o la propria giurisdizione ai sensi del diritto
internazionale coincidono con il confine della piattaforma
continentale stabilito in base all'Accordo del 1977 tra la
Repubblica Italiana e la Repubblica Ellenica sulla delimitazione
delle rispettive piattaforme continentali.
2. Le coordinate della menzionata linea di confine, espresse nel
sistema cartografico WGS-84, sono le seguenti:
+-----+---------------+---------------+
| A/A | LAI(WGS 84) | LON(WGS 84) |
+-----+---------------+---------------+
| 1 | 39°57'38,46"N | 18°57'27,29"E |
+-----+---------------+---------------+
| 2 | 39°52'20,45"N | 18°56'03,29"E |
+-----+---------------+---------------+
| 3 | 39°48'56,44"N | 18°54'51,29"E |
+-----+---------------+---------------+
| 4 | 39°17'14,40"N | 18°55'33,31"E |
+-----+---------------+---------------+
| 5 | 39°01'56,39"N | 18°53'57,32"E |
+-----+---------------+---------------+
| 6 | 38°29'56,34"N | 18°43'51,32"E |
+-----+---------------+---------------+
| 7 | 37°51'56,29"N | 18°28'33,33"E |
+-----+---------------+---------------+
| 8 | 37°21'14,26"N | 18°16'57,33"E |
+-----+---------------+---------------+
| 9 | 36°59'26,23"N | 18°19'03,34"E |
+-----+---------------+---------------+
| 10 | 36°54'20,23"N | 18°19'09,35"E |
+-----+---------------+---------------+
| 11 | 36°44'56,22"N | 18°18'33,35"E |
+-----+---------------+---------------+
| 12 | 36°26'26,20"N | 18°17'57,36"E |
+-----+---------------+---------------+
| 13 | 36°24'02,19"N | 18°17'39,36"E |
+-----+---------------+---------------+
| 14 | 36°10'56,18"N | 18°15'39,37"E |
+-----+---------------+---------------+
| 15 | 36°08'56,18"N | 18°15'39,37"E |
+-----+---------------+---------------+
| 16 | 35°34'08,15"N | 18°20'39,39"E |
+-----+---------------+---------------+
3. Per il momento, la delimitazione non e' intesa, a Nord, al di
la' del punto 1 e, a Sud, al di la' del punto 16. Tale
delimitazione sara' prolungata in entrambe le direzioni sino ai
punti di congiunzione delle zone marittime dei rispettivi Stati
confinanti, una volta che saranno conclusi i relativi accordi.