(Allegato-art. 2)
 
                             Articolo 2 
 
   Qualora una Parte abbia assunto  l'iniziativa  di  proclamare  una
   zona marittima estendendola fino alla  linea  di  confine  di  cui
   all'art. 1 del presente Accordo, dovra'  informare  l'altra  Parte
   nel piu' breve tempo possibile.