(Allegato-art. 3)
 
                             Articolo 3 
 
   Il presente Accordo non pregiudica: 
a. le attivita' di pesca condotte in conformita' alle vigenti norme e
   ai regolamenti dell'Unione Europea in materia; 
b. le disposizioni dell'art. 58 della Convenzione delle Nazioni Unite
   sul Diritto del Mare (1982)  in  materia  di  diritti,  libera'  e
   doveri degli altri Stati nella zona  economica  esclusiva  di  una
   delle Parti, come previsto dall'articolo citato.