Articolo 3 Il presente Accordo non pregiudica: a. le attivita' di pesca condotte in conformita' alle vigenti norme e ai regolamenti dell'Unione Europea in materia; b. le disposizioni dell'art. 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (1982) in materia di diritti, libera' e doveri degli altri Stati nella zona economica esclusiva di una delle Parti, come previsto dall'articolo citato.