Articolo 3
Il presente Accordo non pregiudica:
a. le attivita' di pesca condotte in conformita' alle vigenti norme e
ai regolamenti dell'Unione Europea in materia;
b. le disposizioni dell'art. 58 della Convenzione delle Nazioni Unite
sul Diritto del Mare (1982) in materia di diritti, libera' e
doveri degli altri Stati nella zona economica esclusiva di una
delle Parti, come previsto dall'articolo citato.