Articolo 4
1. Le Parti si impegnano a risolvere, attraverso canali
diplomatici, qualsiasi controversia che possa insorgere circa
l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo.
2. Se tale controversia non si risolve entro quattro mesi dalla
data in cui una delle Parti abbia notificato all'altra la sua
intenzione di iniziare la procedura prevista nel comma precedente,
dovra' essere deferita, su richiesta di entrambe le Parti, alla
Corte Internazionale di Giustizia o a ogni altro organismo
internazionale scelto per mutuo consenso.