(Allegato-art. 4)
 
                             Articolo 4 
 
   1.  Le  Parti  si  impegnano  a   risolvere,   attraverso   canali
   diplomatici, qualsiasi  controversia  che  possa  insorgere  circa
   l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo. 
   2. Se tale controversia non si risolve entro  quattro  mesi  dalla
   data in cui una delle Parti  abbia  notificato  all'altra  la  sua
   intenzione di iniziare la procedura prevista nel comma precedente,
   dovra' essere deferita, su richiesta di entrambe  le  Parti,  alla
   Corte  Internazionale  di  Giustizia  o  a  ogni  altro  organismo
   internazionale scelto per mutuo consenso.