(Accordo-art. I)
 
   ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E INNOVAZIONE 
                                 TRA 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
                                  E 
                      IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA 
 
  Il Governo della Repubblica Italiana e  il  Governo  dell'Australia
(di seguito denominate «le Parti»); 
  Desiderando  promuovere  ulteriormente  le  relazioni  strette   ed
amichevoli esistenti tra i due Paesi, ed  essendo  consapevoli  della
rapida espansione delle conoscenze scientifiche e del loro contributo
positivo  nella   promozione   della   cooperazione   bilaterale   ed
internazionale; 
  Facendo riferimento al  Memorandum  d'Intesa  per  la  Cooperazione
nella Ricerca Scientifica e Tecnologica, firmato a Roma il 19  aprile
2013, tra l'allora Ministero dell'Industria, Innovazione, Cambiamenti
Climatici,  Scienza,  Ricerca  e  Istruzione  Terziaria  del  governo
d'Australia e il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e  della
Ricerca della Repubblica Italiana, che ha fornito la promozione e  la
facilitazione della cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel campo
della scienza e della tecnologia; 
  Desiderosi  di  compiere  ulteriori  sforzi   per   rafforzare   le
rispettive ricerche scientifiche nazionali,  capacita'  tecnologiche,
infrastrutture e politiche, sia pubbliche che private; 
  Riconoscendo   la   cooperazione   scientifica,    tecnologica    e
dell'innovazione, quale condizione essenziale per lo  sviluppo  delle
economie nazionali; 
  Nell'intento  di  rafforzare   la   loro   cooperazione   economica
attraverso applicazioni specifiche e di tecnologia avanzata; 
  Desiderosi di instaurare una  cooperazione  internazionale  per  la
ricerca,  dinamica  ed  efficace,   tra   tutte   le   organizzazioni
scientifiche dei due Paesi; e 
  Affermando   il   loroimpegno   a   rafforzare   ulteriormente   la
cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia; 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
                               Art. I. 
 
  Ai fini del presente accordo: 
    1. Per «Documenti di Background» s'intende  Materiale  sviluppato
al di fuori dello scopo del presente Accordo o prima dell'inizio  del
medesimo, che viene messo a disposizione da una delle  Organizzazioni
Cooperanti  per  l'utilizzo  in   una   Attivita'   di   Cooperazione
nell'ambito del presente Accordo. 
    2.  «Informazioni  Riservate»  ha  lo   stesso   significato   di
«Informazioni non Rilasciate» nell'Articolo  39.2  della  Sezione  7,
Parte II  dell'Accordo  sugli  Aspetti  Commerciali  dei  Diritti  Di
Proprieta' Intellettuale, contenuti nell'allegato 1C dell'Accordo  di
Marrakech che istituisce  l'Organizzazione  Mondiale  del  Commercio,
fatto a Marrakesh il 15 aprile 1994. 
    3.   Per   «Organizzazione   Cooperante»   s'intende    qualsiasi
universita', centro di ricerca o  altra  istituzione  o  attivita'  o
impresa stabilita nel territorio di una Parte che  partecipa  in  una
Attivita' di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo. 
    4. Per  «Attivita'  di  Cooperazione»  s'intende  ogni  attivita'
svolta o sostenuta dalle Parti o Organizzazioni  Cooperanti  previsti
dal presente Accordo e ai sensi di un Accordo di Attuazione. 
    5. Per «Documenti di Riferimento» s'intende materiale creato  in,
o come risultato diretto di, un'Attivita' di Cooperazione nell'ambito
del presente Accordo. 
    6. Per «Accordo di Attuazione» s'intende un documento scritto che
evidenzia  le  modalita'  di  attuazione  o   il   funzionamento   di
un'Attivita' di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo tra  le
Organizzazioni Cooperanti. 
    7.  Per  «Proprieta'  intellettuale»  si  intendera'  l'argomento
contenuto  nell'articolo   2   della   Convenzione   che   istituisce
l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale,  firmata  a
Stoccolma il 14 luglio 1967. 
    8.  «Comitato  Congiunto»   si   riferisce   a   un   gruppo   di
rappresentanti  di  ciascuna   delle   Parti   istituito   ai   sensi
dell'Articolo X del  presente  Accordo,  in  grado  di  riunirsi  ove
necessario, alternativamente in Italia  e  in  Australia,  o  tramite
comunicazione elettronica, in date concordate dalle Parti. 
    9. «Materiali» comprende le informazioni,  le  ricerche  o  altro
materiale (sia biologico o non biologico) utilizzati o  originati  in
una Attivita' di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo.