ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E INNOVAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Australia (di seguito denominate «le Parti»); Desiderando promuovere ulteriormente le relazioni strette ed amichevoli esistenti tra i due Paesi, ed essendo consapevoli della rapida espansione delle conoscenze scientifiche e del loro contributo positivo nella promozione della cooperazione bilaterale ed internazionale; Facendo riferimento al Memorandum d'Intesa per la Cooperazione nella Ricerca Scientifica e Tecnologica, firmato a Roma il 19 aprile 2013, tra l'allora Ministero dell'Industria, Innovazione, Cambiamenti Climatici, Scienza, Ricerca e Istruzione Terziaria del governo d'Australia e il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca della Repubblica Italiana, che ha fornito la promozione e la facilitazione della cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel campo della scienza e della tecnologia; Desiderosi di compiere ulteriori sforzi per rafforzare le rispettive ricerche scientifiche nazionali, capacita' tecnologiche, infrastrutture e politiche, sia pubbliche che private; Riconoscendo la cooperazione scientifica, tecnologica e dell'innovazione, quale condizione essenziale per lo sviluppo delle economie nazionali; Nell'intento di rafforzare la loro cooperazione economica attraverso applicazioni specifiche e di tecnologia avanzata; Desiderosi di instaurare una cooperazione internazionale per la ricerca, dinamica ed efficace, tra tutte le organizzazioni scientifiche dei due Paesi; e Affermando il loroimpegno a rafforzare ulteriormente la cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia; Hanno convenuto quanto segue: Art. I. Ai fini del presente accordo: 1. Per «Documenti di Background» s'intende Materiale sviluppato al di fuori dello scopo del presente Accordo o prima dell'inizio del medesimo, che viene messo a disposizione da una delle Organizzazioni Cooperanti per l'utilizzo in una Attivita' di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo. 2. «Informazioni Riservate» ha lo stesso significato di «Informazioni non Rilasciate» nell'Articolo 39.2 della Sezione 7, Parte II dell'Accordo sugli Aspetti Commerciali dei Diritti Di Proprieta' Intellettuale, contenuti nell'allegato 1C dell'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio, fatto a Marrakesh il 15 aprile 1994. 3. Per «Organizzazione Cooperante» s'intende qualsiasi universita', centro di ricerca o altra istituzione o attivita' o impresa stabilita nel territorio di una Parte che partecipa in una Attivita' di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo. 4. Per «Attivita' di Cooperazione» s'intende ogni attivita' svolta o sostenuta dalle Parti o Organizzazioni Cooperanti previsti dal presente Accordo e ai sensi di un Accordo di Attuazione. 5. Per «Documenti di Riferimento» s'intende materiale creato in, o come risultato diretto di, un'Attivita' di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo. 6. Per «Accordo di Attuazione» s'intende un documento scritto che evidenzia le modalita' di attuazione o il funzionamento di un'Attivita' di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo tra le Organizzazioni Cooperanti. 7. Per «Proprieta' intellettuale» si intendera' l'argomento contenuto nell'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. 8. «Comitato Congiunto» si riferisce a un gruppo di rappresentanti di ciascuna delle Parti istituito ai sensi dell'Articolo X del presente Accordo, in grado di riunirsi ove necessario, alternativamente in Italia e in Australia, o tramite comunicazione elettronica, in date concordate dalle Parti. 9. «Materiali» comprende le informazioni, le ricerche o altro materiale (sia biologico o non biologico) utilizzati o originati in una Attivita' di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo.