(Accordo-art. XII)
                              Art. XII. 
 
  Ciascuna Parte notifichera' l'altra Parte, per iscritto, attraverso
i canali diplomatici,  dell'avvenuta  realizzazione  delle  procedure
interne necessarie  all'entrata  in  vigore  di  questo  Accordo.  Il
presente  Accordo  entrera'  in  vigore  alla  data  di  quest'ultima
notifica.