(Accordo-art. XIV)
                              Art. XIV. 
 
  1. Il presente Accordo rimarra' in vigore  a  tempo  indeterminato,
salvo risoluzione da una delle Parti dando all'altra Parte almeno sei
mesi di preavviso scritto attraverso canali diplomatici,  comunicando
la sua intenzione di terminare l'accordo. La risoluzione  ha  effetto
sei mesi dopo la data della  notifica,  o  in  qualsiasi  altra  data
successiva, come previsto nella notifica. 
  2. Le Attivita' di Cooperazione  iniziate,  previste  dal  presente
Accordo, ma non completate alla data della notifica  dovranno  essere
gestite con decisioni di comune accordo delle Parti e potranno essere
modificate di comune accordo tra le Organizzazioni Cooperanti. 
  In fede, i sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai  rispettivi
Governi, hanno firmato e apposto il sigillo a questo accordo. 
  Fatto a Canberra il 22 maggio 2017 in duplice  copia  nelle  lingue
Italiana ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico