Art. II. 1. Le Parti promuoveranno la cooperazione tra loro nel campo della scienza e della tecnologia per promuovere la prosperita' economica per scopi pacifici. 2. In conformita' alle leggi e ai regolamenti dei rispettivi Paesi, le Parti promuoveranno la cooperazione nei campi della scienza e della tecnologia tra i rispettivi Paesi sulla base di uguaglianza e vantaggio reciproco. 3. Senza pregiudizio a quanto contenuto nei paragrafi precedenti, le Parti promuoveranno, nel quadro di questo Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica tra le rispettive Organizzazioni Cooperanti.