(Accordo-art. II)
                              Art. II. 
 
  1. Le Parti promuoveranno la cooperazione tra loro nel campo  della
scienza e della tecnologia per promuovere  la  prosperita'  economica
per scopi pacifici. 
  2. In conformita' alle leggi e ai regolamenti dei rispettivi Paesi,
le Parti promuoveranno la cooperazione  nei  campi  della  scienza  e
della tecnologia tra i rispettivi Paesi sulla base di  uguaglianza  e
vantaggio reciproco. 
  3. Senza pregiudizio a quanto contenuto nei  paragrafi  precedenti,
le Parti promuoveranno, nel quadro di questo Accordo, la cooperazione
scientifica  e   tecnologica   tra   le   rispettive   Organizzazioni
Cooperanti.