(Accordo-art. III)
                              Art. III. 
 
  1.  Ove  richiesto,  e  al  fine  di  facilitare  la   cooperazione
scientifica e tecnologica, nell'ambito del presente Accordo, le Parti
possono incoraggiare e facilitare,  ove  opportuno,  lo  sviluppo  di
contatti comuni e la cooperazione tra  le  Organizzazioni  Cooperanti
dei rispettivi Paesi, e la conclusione di Accordi di  Attuazione  tra
di loro per lo svolgimento delle Attivita' di Cooperazione.