Art. III. 1. Ove richiesto, e al fine di facilitare la cooperazione scientifica e tecnologica, nell'ambito del presente Accordo, le Parti possono incoraggiare e facilitare, ove opportuno, lo sviluppo di contatti comuni e la cooperazione tra le Organizzazioni Cooperanti dei rispettivi Paesi, e la conclusione di Accordi di Attuazione tra di loro per lo svolgimento delle Attivita' di Cooperazione.