Art. IV. La cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito del presente Accordo puo' includere, ma non e' limitata a, i seguenti: (I) la formulazione e l'attuazione di ricerche, sviluppo di programmi e progetti congiunti che coinvolgono sia le imprese sia i ricercatori; (ii) lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche, inclusa la diffusione delle informazioni a terze parti, ai sensi dell'Articolo VII del presente Accordo; (iii) lo scambio di rappresentanti governativi, ricercatori, scienziati, studenti, rappresentanti delle imprese e gli esperti tecnici che partecipano a Attivita' di Cooperazione, nonche' le altre attivita' previste dal presente Accordo; (iv) l'organizzazione di conferenze scientifiche, seminari e workshop su temi di comune interesse; e (v) altre forme di cooperazione come concordate dalle Parti.