(Accordo-art. IV)
                              Art. IV. 
 
  La cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito del  presente
Accordo puo' includere, ma non e' limitata a, i seguenti: 
    (I) la formulazione  e  l'attuazione  di  ricerche,  sviluppo  di
programmi e progetti congiunti che coinvolgono sia le imprese  sia  i
ricercatori; 
    (ii) lo scambio  di  informazioni  scientifiche  e  tecnologiche,
inclusa la diffusione delle informazioni  a  terze  parti,  ai  sensi
dell'Articolo VII del presente Accordo; 
    (iii) lo  scambio  di  rappresentanti  governativi,  ricercatori,
scienziati, studenti, rappresentanti  delle  imprese  e  gli  esperti
tecnici che partecipano a Attivita' di Cooperazione, nonche' le altre
attivita' previste dal presente Accordo; 
    (iv) l'organizzazione  di  conferenze  scientifiche,  seminari  e
workshop su temi di comune interesse; e 
    (v) altre forme di cooperazione come concordate dalle Parti.