(Accordo-art. V)
                               Art. V. 
 
  Scienziati,  esperti  tecnici,  aziende,  agenzie   governative   e
istituzioni  di  Paesi  terzi  o  le  organizzazioni   internazionali
possono, in  casi  appropriati,  essere  invitati  da  Organizzazioni
Cooperanti  a  partecipare  ad  Attivita'  di   Cooperazione   svolte
nell'ambito del presente Accordo.