(Accordo-art. VII)
                              Art. VII. 
 
  1. Le Parti convengono che e' di  esclusiva  responsabilita'  delle
Organizzazioni   Cooperanti   che   intraprendono   un'Attivita'   di
Cooperazione, come previste dal presente accordo, di conseguire tutte
le misure necessarie, tra cui l'ottenimento di consulenza di  esperti
professionisti, al fine di garantire che le loro posizioni  legali  e
commerciali siano adeguatamente  ed  efficacemente  protetti,  e  per
garantire adeguata protezione legale e fisica sia per i Documenti  di
Background e per i Documenti  di  Riferimento,  compresi  i  relativi
diritti di Proprieta' Intellettuale e le Informazioni Riservate. 
  2. Le Parti si adoperano per agevolare la diffusione d'informazioni
scientifiche e tecnologiche  di  natura  non  proprietaria  a  terzi,
derivanti dalle Attivita' di Cooperazione  nell'ambito  del  presente
Accordo,  salvo  diversa  decisione  raggiunta  congiuntamente  dalle
Organizzazioni  Cooperative  secondo  gli   Accordi   di   Attuazione
stabiliti ai sensi dell'Articolo III, in conformita' con  gli  usuali
regolamenti e procedure delle Organizzazioni Cooperative. 
  3. Il presente Accordo non viola i diritti e gli obblighi derivanti
dagli Accordi internazionali - compresi Accordi Regionali - a cui una
o entrambe le Parti aderiscono, inclusi, in  particolare  per  quanto
riguarda la Repubblica  Italiana, gli obblighi  derivanti  dalla  sua
appartenenza all'Unione Europea. 
  4. Nessuna disposizione del presente Accordo sara' interpretata  in
modo da pregiudicare altri accordi per la cooperazione tra le  Parti,
esistenti alla data della  firma  del  presente  Accordo  o  conclusi
successivamente. 
  5. La risoluzione o scadenza del presente Accordo non  inficera'  i
diritti e gli obblighi in qualsiasi Accordo  di  Attuazione  concluso
prima della data di risoluzione o scadenza del presente Accordo.