Art. VII. 1. Le Parti convengono che e' di esclusiva responsabilita' delle Organizzazioni Cooperanti che intraprendono un'Attivita' di Cooperazione, come previste dal presente accordo, di conseguire tutte le misure necessarie, tra cui l'ottenimento di consulenza di esperti professionisti, al fine di garantire che le loro posizioni legali e commerciali siano adeguatamente ed efficacemente protetti, e per garantire adeguata protezione legale e fisica sia per i Documenti di Background e per i Documenti di Riferimento, compresi i relativi diritti di Proprieta' Intellettuale e le Informazioni Riservate. 2. Le Parti si adoperano per agevolare la diffusione d'informazioni scientifiche e tecnologiche di natura non proprietaria a terzi, derivanti dalle Attivita' di Cooperazione nell'ambito del presente Accordo, salvo diversa decisione raggiunta congiuntamente dalle Organizzazioni Cooperative secondo gli Accordi di Attuazione stabiliti ai sensi dell'Articolo III, in conformita' con gli usuali regolamenti e procedure delle Organizzazioni Cooperative. 3. Il presente Accordo non viola i diritti e gli obblighi derivanti dagli Accordi internazionali - compresi Accordi Regionali - a cui una o entrambe le Parti aderiscono, inclusi, in particolare per quanto riguarda la Repubblica Italiana, gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea. 4. Nessuna disposizione del presente Accordo sara' interpretata in modo da pregiudicare altri accordi per la cooperazione tra le Parti, esistenti alla data della firma del presente Accordo o conclusi successivamente. 5. La risoluzione o scadenza del presente Accordo non inficera' i diritti e gli obblighi in qualsiasi Accordo di Attuazione concluso prima della data di risoluzione o scadenza del presente Accordo.